Cass. pen. n. 829 del 1 febbraio 1993
Testo massima n. 1
Anche in caso di elezione di domicilio, ex art. 161 c.p.p., la notificazione eseguita personalmente all'imputato, mediante consegna di copia, può essere operata in qualsiasi luogo, così come, particolarmente — nella specie — nel luogo di sua residenza, sicché il rifiuto di riceverla non ha rilevanza alcuna e la notificazione si ha per eseguita.