Cass. pen. n. 29517 del 20 luglio 2007

Testo massima n. 1


L'elezione di domicilio presso un'ambasciata straniera — stante l'impossibilità di procedere a notificazioni presso le ambasciate, le quali godono di extraterritorialità — è invalida e deve essere equiparata al rifiuto di eleggere domicilio, per il quale l'art. 161, comma primo, c.p.p., prevede che le notificazioni devono essere eseguite mediante consegna al difensore.

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