14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14712 del 10 aprile 2001
Testo massima n. 1
A differenza di quanto si verifica con riguardo agli avvisi destinati al difensore, la notificazione di atti diretti al latitante il quale sia assistito da due difensori può validamente essere effettuata mediante consegna anche ad un solo soltanto di essi, dal momento che l’adempimento in questione non inerisce a diritto specifico dei difensori ma è soltanto finalizzato a realizzare una forma di conoscenza legale, da parte del latitante, dell’atto a lui destinato.
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Testo massima n. 2
In tema di notifica all’indagato latitante, nel caso in cui siano stati nominati due difensori fiduciari la notifica ex art. 165 c.p.p. non deve necessariamente essere effettuata presso entrambi i difensori poiché essa costituisce una forma di conoscenza legale dell’atto da parte del latitante ma non inerisce ai diritti specifici dei difensori.
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