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Art. 165 — Notificazioni all’imputato latitante o evaso

Art. 165 — Notificazioni all’imputato latitante o evaso

1. Le notificazioni all’imputato latitante [ 296 ] o evaso [ 385 c.p.] sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.

2. Se l’imputato è privo di difensore, l’autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio [ 97 ].

3. L’imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 10957/2015

L’eventuale erronea dichiarazione di latitanza non determina una nullità assoluta per omessa citazione dell’imputato, bensì una nullità a regime intermedio da dedurre prima della pronuncia della sentenza di primo grado. [Nella specie, la Corte ha ritenuto sanata la nullità del decreto di latitanza per carente contenuto del verbale di vane ricerche, in quanto la stessa, verificatasi anteriormente alla decisione di primo grado, era stata dedotta solo nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d’appello].

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Cass. pen. n. 44065/2014

La notifica nei confronti dell’imputato latitante o evaso, successivamente arrestato all’estero, deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 165 cod. proc. pen., mediante la consegna dell’atto al difensore, non potendo trovare applicazione la speciale procedura prevista dall’art. 169 cod. proc. pen. riguardante l’imputato dimorante o residente all’estero.

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Cass. pen. n. 18822/2014

La cessazione dello stato di latitanza, a seguito di arresto avvenuto all’estero in relazione ad altro procedimento penale, non implica la illegittimità delle successive notificazioni, eseguite nelle forme previste per l’imputato latitante, fino a quando il giudice procedente non abbia avuto notizia dell’arresto. A tal fine, è compito della polizia giudiziaria, deputata alle ricerche del latitante, di procedere alla costante verifica di tutte le informazioni, desumibili, tra l’altro, dai sistemi informativi nazionali ed internazionali e di comunicare prontamente alla autorità giudiziaria procedente l’eventuale arresto della persona ricercata.

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Cass. pen. n. 26846/2013

Le notifiche all’imputato latitante sono effettuate in base alle stesse regole previste per l’imputato contumace, salvo espresse eccezioni indicate dalla legge. [Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la notifica del solo estratto contumaciale della sentenza di primo grado all’imputato rimasto latitante, respingendo il ricorso dell’imputato che riteneva necessaria la notifica dell’intera sentenza].

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Cass. pen. n. 9637/2012

È legittima l’emissione del decreto di latitanza all’esito di ricerche svolte dalla polizia giudiziaria nei luoghi che risultano nella disponibilità dell’indagato sulla base delle risultanze in atti e non estese all’estero risultando la presenza dello stesso sul territorio nazionale nel periodo di adozione del provvedimento cautelare in ragione del rilascio in Italia di plurimi atti di nomina di difensori di fiducia dei quali gli stessi hanno provveduto ad autenticare la sottoscrizione.

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Cass. pen. n. 4114/2010

Il provvedimento che dichiara la latitanza presuppone il verbale di vane ricerche, che la polizia redige a seguito della mancata esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, indicando in modo specifico le indagini svolte nei luoghi in cui si presume l’imputato possa trovarsi, senza essere vincolata quanto ai luoghi di ricerca, dai criteri indicati in tema di irreperibilità. Né tale situazione postula necessariamente la conoscenza dell’interessato in ordine alla avvenuta emissione a suo carico del provvedimento restrittivo della libertà personale, essendo semplicemente sufficiente che egli sappia che un ordine o un mandato può essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, legittima alle notificazioni mediante consegna al difensore.

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Cass. pen. n. 14712/2001

A differenza di quanto si verifica con riguardo agli avvisi destinati al difensore, la notificazione di atti diretti al latitante il quale sia assistito da due difensori può validamente essere effettuata mediante consegna anche ad un solo soltanto di essi, dal momento che l’adempimento in questione non inerisce a diritto specifico dei difensori ma è soltanto finalizzato a realizzare una forma di conoscenza legale, da parte del latitante, dell’atto a lui destinato.
In tema di notifica all’indagato latitante, nel caso in cui siano stati nominati due difensori fiduciari la notifica ex art. 165 c.p.p. non deve necessariamente essere effettuata presso entrambi i difensori poiché essa costituisce una forma di conoscenza legale dell’atto da parte del latitante ma non inerisce ai diritti specifici dei difensori.

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Cass. pen. n. 4802/1997

In tema di latitanza, presupposto per le notificazioni da eseguirsi ai sensi dell’art. 165 c.p.p. è l’esistenza del relativo stato, che consegue non alla redazione del verbale di vane ricerche di cui all’art. 295 dello stesso codice ad opera della polizia giudiziaria, bensì al provvedimento del giudice il quale, pur avendo natura dichiarativa, è il risultato di una valutazione di merito in ordine al carattere sufficientemente completo ed esauriente delle ricerche svolte; in mancanza di tale provvedimento, pertanto, non può parlarsi di latitanza nell’accezione giuridico-processuale del termine e non possono conseguentemente verificarsi gli effetti che le norme del codice di rito a tale stato attribuiscono, ivi compreso quello delle modalità di notifica degli atti ai sensi dell’art. 165 anziché dell’art. 157 c.p.p. [In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato la nullità della procedura di riesame in quanto, pur in assenza del decreto dichiarativo della latitanza, l’avviso di fissazione dell’udienza camerale era stato notificato all’indagato istante mediante consegna di copia al difensore].

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