Cass. civ. n. 14102 del 21 maggio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Frode Iva - Onere della prova - Oggetto - Verifiche complesse - Diligenza esigibile - Esclusione - Fattispecie.


Ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova della conoscenza o conoscibilità, secondo la massima diligenza esigibile da un accorto operatore professionale, dell'esistenza di una frode IVA consumata a monte della catena produttiva o distributiva, le cautele che si richiede che il cessionario sia tenuto ragionevolmente ad adottare, perché si escluda il suo coinvolgimento anche solo per colpevole ignoranza nella frode commessa a monte, non possono attingere a verifiche complesse e approfondite, analoghe a quelle che l'amministrazione finanziaria potrebbe, con i propri mezzi, svolgere. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che ha ritenuto sussistente la consapevolezza della frode IVA in capo al cessionario valorizzando elementi indiziari attinenti alla struttura organizzativa del cedente, non dotato di manodopera, e non anche a eventuali ricadute negoziali dell'assenza di organizzazione del fornitore, come livelli fuori mercato dei prezzi di cessione, patti di retrocessione della quota IVA versata ovvero anomale dinamiche di approvvigionamento, di stoccaggio della merce e di pagamento, elementi, questi ultimi, che il cessionario non poteva verificare non essendo dotato degli strumenti di indagine di cui dispone l'amministrazione finanziaria).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15369 del 2020

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

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