Cass. pen. n. 20444 del 31 maggio 2005

Testo massima n. 1


In caso di notificazione a mezzo posta, l'incaricato del ritiro presso l'ufficio postale non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890, previsti per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sulla busta, essendo sufficiente che l'incaricato, necessariamente munito di delega da parte del destinatario, sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna. (Mass. redaz.).

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