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Art. 170 — Notificazioni col mezzo della posta

Art. 170 — Notificazioni col mezzo della posta

1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali .

2. È valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.

3. Qualora l’ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l’ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 7276/2015

In caso di notifica a mezzo del servizio postale, la decorrenza di dieci giorni trascorsi i quali la notifica si ha per avvenuta è fissata non con riguardo alla ricezione della raccomandata con la quale il destinatario viene informato delle attività svolte dall’agente postale, bensì con riferimento alla data dell’invio di detta lettera raccomandata.

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Cass. pen. n. 20444/2005

In caso di notificazione a mezzo posta, l’incaricato del ritiro presso l’ufficio postale non deve avere i requisiti stabiliti dall’art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890, previsti per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sulla busta, essendo sufficiente che l’incaricato, necessariamente munito di delega da parte del destinatario, sottoscriva l’avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l’agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna. [ Mass. redaz. ].

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Cass. pen. n. 38469/2002

In tema di notificazioni a mezzo posta, il disposto di cui all’art. 7, comma 4, della legge n. 890 del 1982 — per il quale la firma del consegnatario sull’avviso di ricevimento, se trattasi di familiare, deve essere seguita dall’indicazione di convivenza, anche se temporanea — significa che l’adempimento richiesto è sufficiente a dare la certezza legale che il contenuto dell’atto è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, ma non esclude che essa possa essere raggiunta altrimenti, in quanto la certezza legale non può sovrapporsi alla certezza storica, privandola di significato quando l’atto abbia, comunque, raggiunto il suo scopo.

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Cass. pen. n. 13819/2001

La mancata osservanza degli adempimenti prescritti dalla Corte costituzionale con la sentenza 23 settembre 1998 n. 346, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890, recante disciplina delle notificazioni a mezzo posta, dà luogo ad una nullità afferente anche le notifiche effettuate precedentemente alla pubblicazione di detta sentenza, salvo che si sia in presenza di un rapporto esaurito; il che non può dirsi quando, trattandosi di procedimento penale, questo non sia stato ancora definito con sentenza passata in giudicato. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha censurato la decisione della corte d’appello che aveva immotivatamente respinto l’eccezione con la quale la difesa, sulla base della sopravvenuta pubblicazione della suddetta sentenza della Corte costituzionale, aveva dedotto la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato in primo grado; nullità derivante dal fatto che il piego destinato all’imputato era stato restituito all’ufficio mittente per «compiuta giacenza» senza che risultassero attestati il compimento della prescritta formalità e l’avvenuta comunicazione al destinatario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del deposito del plico medesimo].

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Cass. pen. n. 8516/1999

Non è sufficiente per la notificazione a mezzo posta del decreto di citazione per il giudizio l’immissione di avviso nella cassetta condominiale ed il compimento della giacenza per dieci giorni. Infatti prima ancora del decorso dei dieci giorni previsti per la giacenza occorre spedire una seconda lettera raccomandata, onde avvertire l’imputato del compimento delle formalità inerenti al primo avviso.

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Cass. pen. n. 3867/1998

Prima di adottare le forme previste dall’art. 170 c.p.p. per le notificazioni con il mezzo della posta, l’ufficiale giudiziario, ove non abbia trovato persona cui consegnare la copia dell’atto, non è tenuto a completare il tentativo di notifica all’imputato non detenuto ai sensi dell’art. 157 stesso codice; ciò perché la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale non è in rapporto di sussidiarietà rispetto a quella ordinaria, potendo sempre essere eseguita dall’organo incaricato nei modi stabiliti dalle relative norme speciali, salvi i limiti – specificamente inerenti al processo penale – della diversa disposizione dell’autorità giudiziaria procedente o dell’esigenza di forme particolari di notificazione che siano incompatibili con la comunicazione dell’atto a mezzo del servizio postale.

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Cass. pen. n. 15/1998

La diversità dei procedimenti di notificazione, secondo che questa avvenga ad opera dell’ufficiale giudiziario personalmente ovvero mediante il ricorso al servizio postale, non comporta diversità di garanzie in ordine alla presunzione legale di conoscenza, da parte del destinatario, dell’atto del giudice o di altro soggetto processuale e, conseguentemente, diversità del regime di nullità dei due differenti tipi di notificazione. Ne consegue che non sono sottratte al regime di nullità proprio delle notificazioni eseguite personalmente dall’ufficiale giudiziario attività particolari dell’ufficiale postale che, pur non in tutto coincidenti con quelle dell’ufficiale giudiziario, si inquadrino nell’ambito delle medesime finalità. [Nella specie, relativa a notificazione dell’estratto di sentenza contumaciale, la notificazione è stata ritenuta nulla dalla S.C. sul rilievo dell’omessa indicazione, nell’avviso di ricevimento della raccomandata, dell’esecuzione delle formalità prescritte dall’art. 8, comma secondo, della legge n. 890 del 1982, ed è stato, conseguentemente, ritenuto nullo anche l’ordine di carcerazione emesso sulla base della sentenza stessa].

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Cass. pen. n. 3938/1997

In tema di notifica del decreto di citazione all’imputato a mezzo posta, la qualifica di «incaricato» a ricevere l’atto non trova collocazione tra quelle previste dall’art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890. La norma in questione prevede, infatti, che in mancanza del destinatario o di persona di famiglia convivente ovvero addetta al suo servizio, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario, persona di cui deve essere specificata la qualità. La consegna del plico a persona semplicemente qualificatasi come «incaricata» a ricevere l’atto non può perciò ritenersi conforme alle prescrizioni di cui alla norma citata, con la conseguenza della nullità della notifica.

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Cass. pen. n. 910/1997

La notifica a mezzo posta per compiuta giacenza, essendo prevista espressamente dagli artt. 170 c.p.p. e 8 legge 20 novembre 1982 n. 890, non è di per sé equiparabile alla mancata conoscenza effettiva dell’atto. Ed invero, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 211 del 13 maggio 1991, nel riconoscere la legittimità della normativa che prevede tale forma di notifica, ha affermato che il giudice in detta ipotesi — anche in relazione a particolari circostanze del caso concreto [come attività professionali o qualità personali del notificando] — ove ritenga la notificazione a mezzo posta inidonea a rendere possibile l’effettiva conoscenza dell’atto notificato, ben può ordinare che la nuova notificazione sia effettuata personalmente ad opera dell’ufficiale giudiziario, ed ha altresì precisato che la mancata conoscenza della notifica non deve, peraltro, essere attribuibile a colpa dell’imputato. [Nella fattispecie l’imputato si era limitato a contestare la correttezza della notificazione della sentenza contumaciale, avvenuta a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza, senza evidenziare alcuna situazione particolare che avesse potuto impedirgli, in concreto, di prendere conoscenza dell’atto notificato. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto al riguardo, enunciando il principio di cui in massima].

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Cass. pen. n. 4548/1996

Per la validità della notifica eseguita a mezzo del servizio postale, in caso di assenza del destinatario o di altra persona idonea alla ricezione del piego raccomandato, occorre che sull’avviso di ricevimento, depositato con il piego nell’ufficio postale, risulti il compimento delle formalità alternativamente previste dall’art. 8, comma 2, della L. 20 novembre 1982, n. 890, dell’affissione alla porta d’ingresso, dell’avviso al destinatario del detto deposito nell’ufficio postale o dell’immissione nella cassetta della corrispondenza nonché l’indicazione del deposito e dei motivi che li hanno determinati. Poiché si tratta di adempimenti che non possono essere presunti, rappresentando essi condizioni o momenti essenziali del procedimento di notificazione che, per la mancata previsione di una relata di notificazione redatta dall’agente postale, non potrebbero essere documentalmente dimostrati per altra via, qualora l’avviso di ricevimento del piego raccomandato non specifichi nulla, essendo barrata unicamente la casella attinente al deposito presso l’ufficio postale del detto piego, poi restituito per compiuta giacenza, manca del tutto la prova che il procedimento di notifica sia passato attraverso i momenti essenziali voluti dalla legge, con conseguente invalidità della notifica stessa.

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Cass. pen. n. 10503/1995

L’osservanza delle modalità prescritte dall’art. 8 della L. 20 novembre 1982, n. 890 per le notifiche a mezzo posta crea la presunzione che l’eventuale mancata conoscenza dell’atto notificato, da parte del destinatario, non sia incolpevole. Pertanto, verificandosi il detto presupposto, il giudice non è tenuto, in caso di mancata presentazione dell’imputato, a disporre la rinnovazione della citazione ai sensi dell’art. 485 c.p.p.

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