Cass. pen. n. 10503 del 23 ottobre 1995
Testo massima n. 1
L'osservanza delle modalità prescritte dall'art. 8 della L. 20 novembre 1982, n. 890 per le notifiche a mezzo posta crea la presunzione che l'eventuale mancata conoscenza dell'atto notificato, da parte del destinatario, non sia incolpevole. Pertanto, verificandosi il detto presupposto, il giudice non è tenuto, in caso di mancata presentazione dell'imputato, a disporre la rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 485 c.p.p.
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