Cass. pen. n. 1116 del 7 aprile 1992

Testo massima n. 1


In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, il termine di tre giorni fissato dall'art. 309, ottavo comma, c.p.p., al pari di quello stabilito dall'art. 127 e dalle altre disposizioni che stabiliscono il termine finale, deve essere inteso come riferibile ad unità temporali «intere e libere», secondo quanto stabilito dall'art. 172, quinto comma, stesso codice.

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