Cass. pen. n. 1217 del 27 maggio 1993
Testo massima n. 1
Il dettato dell'art. 172, sesto comma, c.p.p., secondo cui «il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti e compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico», va interpretato nel senso che la scadenza del predetto termine si verifica in coincidenza con l'orario di chiusura stabilito nei regolamenti, non già nel momento di chiusura effettiva dell'ufficio di cancelleria o segreteria. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito abbia fatto richiamo all'art. 162 della L. 23 ottobre 1960, n. 1196, che legittima i provvedimenti dei singoli capi di ufficio, escludendo l'applicabilità dell'art. 15 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, che demanda alla negoziazione decentrata tra pubblica amministrazione e organizzazioni sindacali del personale la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro, poiché la suddetta negoziazione intervenuta nel distretto interessato non contiene alcuna clausola circa l'apertura al pubblico degli uffici).
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