Cass. pen. n. 1434 del 16 gennaio 2006

Testo massima n. 1


In tema di restituzione in termini per l'impugnazione delle sentenze contumaciali, la novella introdotta con il D.L. n. 17 del 2005, conv. con L. n. 60 del 2005, con cui si è adeguato un istituto processuale già esistente alle indicazioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulle garanzie della difesa nel procedimento in absentia non soggiace per la sua natura processuale al criterio applicativo della retroattività della legge più favorevole al reo, e quindi non determina la riapertura dei termini per la proposizione dell'istanza, con la conseguenza che resta ferma la decadenza dal diritto verificatasi per mancata proposizione tempestiva dell'istanza nel vigore della disciplina precedente.

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