Art. 175 – Codice di procedura penale – Restituzione nel termine
1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore [670]. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.
2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato.
2.1. L'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420 bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.
2-bis. La richiesta indicata ai commi 2 e 2.1 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.
3. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari [328]. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.
5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione [585] può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.
6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione [606].
7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine [670].
8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.
8-bis. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilità di cui all'articolo 344 bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 28912/2019
Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. (Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 07/12/2017).
Cass. civ. n. 47059/2018
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, legittimato a proporre la relativa istanza è anche il difensore (di fiducia o d'ufficio) sprovvisto di procura speciale, non trattandosi di attività specificamente ed espressamente riservata all'imputato.
Cass. civ. n. 15771/2017
La competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre istanza di ammissione al giudizio abbreviato spetta, ex art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. al giudice che procede e, quindi, nel caso in cui sia emesso il decreto che dispone il giudizio immediato, al tribunale, quale giudice che procede al dibattimento, e non al giudice per le indagini preliminari.
Cass. civ. n. 8713/2017
La previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 175 cod. proc. pen. - secondo cui, nell'ipotesi di restituzione nel termine concessa ai sensi del comma secondo del predetto articolo nella versione antecedente le modifiche operate dalla legge n. 67 del 2014, non si tiene conto, nel computo della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione - non è suscettibile di estensioni analogiche "in malam partem", non potendo in particolare ricomprendere, ai fini della sterilizzazione dei tempi di prescrizione, l'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione accerti, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., che la sentenza non è esecutiva per omessa notificazione, disponendone la rinnovazione.
Cass. civ. n. 21/2017
In tema di restituzione del termine per impugnare una sentenza contumaciale, il termine per presentare la richiesta ex art. 175, comma secondo bis cod. proc. pen. decorre dal momento dell'effettiva conoscenza del provvedimento, che può considerarsi raggiunta a seguito della notifica del provvedimento di cumulo di pena, che riporti gli estremi della sentenza, anche nel caso in cui ad esso non sia allegata la motivazione.
Cass. civ. n. 1311/2017
Il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non invalida le prove già assunte, ma determina il diritto dell'imputato di ottenere la rinnovazione dell'istruzione in appello senza i limiti e a prescindere dalle condizioni dettate dall'art.603, comma quarto, cod. proc. pen. - disposizione abrogata dal'art.11, comma secondo, legge 28 aprile 2014, n.67, ma tuttora applicabile ai procedimenti indicati nell'art.15-bis, comma primo, stessa legge (articolo inserito dalla legge 11 agosto 2014, n.118) - purché, secondo le regole ordinarie, per ciascuna prova richiesta sia indicato il tema di indagine che si intende approfondire, di modo che il giudice possa valutare la pertinenza e la rilevanza dei mezzi istruttori di cui si domanda l'ammissione. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva rigettato la richiesta dell'imputato di rinnovazione totale o quanto meno parziale dell'istruttoria, formulata in entrambi i casi in maniera del tutto generica).
Cass. civ. n. 42043/2017
Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla sua data di spedizione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la richiesta di restituzione nel termine ha natura strumentale rispetto alla successiva impugnazione e ne costituisce pre-condizione, sicché ad essa si applica la disciplina di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 21200/2017
In tema di impugnazioni, l'espulsione non costituisce un impedimento legittimo ed assoluto, nè una causa di forza maggiore, ostativa all'esercizio dei diritti di difesa e che impedisca di proporre impugnazione, poiché la facoltà di impugnare può esercitarsi anche mediante deposito dell'atto presso un agente consolare all'estero oppure spedendo l'atto con raccomandata, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente il diritto di restituzione in termini del ricorrente).
Cass. civ. n. 16416/2017
In tema di processo celebrato in assenza dell'imputato, la conoscenza dell'esistenza del procedimento penale a carico dello stesso non può essere desunta da un atto compiuto d'iniziativa della polizia giudiziaria in epoca anteriore alla formale instaurazione del procedimento, che si verifica soltanto con l'iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato possa essere desunta dai rilievi foto-segnaletici compiuti dalla polizia giudiziaria nell'ambito di accertamenti aventi ad oggetto l'illecito di cui all'art. 14, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 289 del 1998, prima della formale iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato).
Cass. civ. n. 14783/2017
La restituzione nel termine per proporre appello avverso una sentenza contumaciale non comporta la necessità di ordinare una nuova notifica del relativo estratto, che avrebbe la funzione di informare l'interessato circa l'esistenza e il contenuto di un provvedimento di cui egli ha già effettiva conoscenza, tanto da averlo indicato al giudice dell'impugnazione o, nei casi richiamati, dell'esecuzione, come oggetto del gravame che ha inteso proporre.
Cass. civ. n. 3631/2017
Il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore - che legittimano la restituzione nel termine -, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo.
Cass. civ. n. 52274/2016
La restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata, comporta la facoltà per l'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, di chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo al dibattimento.
Cass. civ. n. 48737/2016
L'inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difensore di fiducia, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione nel termine, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione; né può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di restituzione in termini per proporre impugnazione, non ravvisando caso fortuito o forza maggiore nell'omesso controllo del deposito della sentenza da parte del difensore di fiducia, e nella conseguente mancata verifica del decorso del termine per impugnare).
Cass. civ. n. 139/2016
In tema di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, il giudice, a norma dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 67 del 2014, è tenuto a verificare, sulla base di idonee allegazioni dell'interessato - che indichino le ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato - e in forza degli ordinari poteri di accertamento, che l'istante non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento. Ne consegue che il mancato superamento di una situazione di obiettiva incertezza in ordine a tale conoscenza impone di disporre la restituzione nel termine per l'opposizione. (Fattispecie in cui la S. C. ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine, in quanto l'interessato, a fronte della notificazione del decreto di condanna a mani del padre, capace e convivente, non aveva dedotto circostanze specifiche ostative della conoscenza effettiva del provvedimento, restando così precluso l'accertamento da parte del giudice).
Cass. civ. n. 44509/2015
Integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l'errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito; tuttavia, l'istante ha l'onere di provare rigorosamente - mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati.
Cass. civ. n. 21393/2015
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in l. n. 60 del 2005), avendo previsto una sorta di presunzione "iuris tantum" di mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica, eseguita, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio nominato all'imputato, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna.
Cass. civ. n. 12630/2015
In tema di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza di condanna contumaciale, sotto la vigenza della disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla l. 28 aprile 2014, n. 67, l'effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere di iniziativa dalla polizia giudiziaria anteriormente alla formale instaurazione dello stesso procedimento, che si realizza solo con l'iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale l'imputato, in epoca antecedente alla instaurazione del procedimento a suo carico, in occasione della redazione, in sua presenza, da parte della polizia giudiziaria dei verbali di identificazione e di sequestro del corpo del reato, nominava ed eleggeva domicilio presso un difensore, ove, da quel momento, venivano notificati tutti gli atti processuali, dei quali, però, non aveva conoscenza, avendo da subito interrotto ogni rapporto con il legale).
Cass. civ. n. 11141/2015
La restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale di primo grado ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., non comporta alcuna restituzione automatica dell'imputato nel termine per richiedere uno dei riti alternativi al dibattimento. (In motivazione la Corte ha osservato che l'imputato, per poter accedere al giudizio abbreviato, avrebbe dovuto richiedere espressamente la rimessione nel termine ai sensi dall'art. 175, comma primo, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 10111/2015
La persona offesa, non essendo "parte" del processo in senso tecnico, non può chiedere ed ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile.
Cass. civ. n. 17175/2015
In tema di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, in base alla vigente disciplina dettata dall'art. 175, comma secondo, c.p.p., come modificato dall'art. 11, comma sesto, legge 28 aprile 2014, n. 67, grava sull'imputato l'onere di allegare indicazioni in ordine al momento in cui è venuto a conoscenza del provvedimento mentre spetta al giudice verificare che l'istante non abbia avuto tempestiva cognizione dello stesso, rimanendo a carico di quest'ultimo le conseguenze del mancato superamento dell'incertezza circa l'effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la decisione di rigetto dell'istanza di rimessione in termini per proporre opposizione ad un decreto penale di condanna notificato all'imputato al domicilio eletto, vale a dire presso lo studio del difensore, il quale non era riuscito a contattare il suo assistito, perché all'estero durante l'intervallo temporale per la proposizione dell'opposizione).
Cass. civ. n. 52538/2014
In caso di irrituale notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza emessa all'esito del giudizio di appello, il ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia nominato prima del giudizio di secondo grado non consuma la potestà di impugnare dell'imputato, poiché tale vicenda non è indicativa della effettiva conoscenza del deposito della decisione da parte di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 31141/2014
La restituzione nel termine per proporre appello avverso una sentenza contumaciale non comporta la necessità di ordinare una nuova notifica del relativo estratto, che avrebbe la funzione di informare l'interessato circa l'esistenza e il contenuto di un provvedimento di cui egli ha già effettiva conoscenza, tanto da averlo indicato al giudice dell'impugnazione o, a seconda dei casi, dell'opposizione come oggetto del gravame che ha inteso proporre.
Cass. civ. n. 2234/2014
L'istanza di restituzione in termine per proporre impugnazione è disciplinata, per il suo stretto rapporto di strumentalità con l'atto principale al compimento del quale è diretta, dalle norme concernenti la forma e la ricezione della dichiarazione di impugnazione e pertanto, qualora l'istanza sia inviata per posta, si applica la disposizione dell'art. 583 cod. proc. pen., in base al quale l'atto si considera presentato alla data di spedizione della raccomandata o del telegramma.
Cass. civ. n. 1456/2014
Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 175, comma secondo bis, cod. proc. pen., per presentare richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale, è soggetto alla sospensione nel periodo feriale, considerato che le ipotesi in cui quest'ultima non opera, in deroga al regime ordinario, sono espressamente previste dal legislatore e hanno carattere eccezionale, e, in quanto tali, non suscettibili di interpretazione estensiva.
Cass. civ. n. 6736/2014
La restituzione in termini può essere negata solo al soggetto che abbia avuto conoscenza effettiva del "processo", quale regiudicanda introdotta a suo carico dalla formale "vocatio in iudicium", e abbia deciso di non intervenire, non essendo sufficiente a tal fine la circostanza della avvenuta conoscenza di un qualsiasi atto del "procedimento". (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata che aveva rigettato l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello sul presupposto che la conoscenza del "processo" fosse desumibile dall'avvenuto arresto dell'imputato in fase di indagini).
Cass. civ. n. 23882/2014
La previgente formulazione dell'art. 175, comma secondo, c.p.p., nella parte in cui prevedeva il rimedio della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, nonostante sia stata parzialmente abrogata dalla legge n. 67 del 2014, continua ad applicarsi, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci in virtù del pregresso regime normativo.
Cass. civ. n. 29008/2014
L'avvenuta restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, in quanto attività processuale "esaurita", comporta l'applicazione della disciplina vigente in quel momento con conseguente inoperatività delle nuove disposizioni, le quali prevedono, a differenza di quelle anteriori, la nullità della pronuncia impugnata ed il rinvio degli atti al giudice di primo grado.
Cass. civ. n. 51773/2013
In tema di restituzione nel termine per l'impugnazione delle sentenze contumaciali, qualora l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento che lo riguarda è onerato ad attivarsi per conoscere le eventuali sentenze contro di lui emesse e, qualora non alleghi circostanze riconducibili a caso fortuito o a forza maggiore che gli abbiano impedito di assumere le predette informazioni, il termine di trenta giorni, previsto dai commi 2 e 2 bis dell'art. 175 cod. proc. pen., deve ritenersi che decorre dal momento dell'accertata notizia del procedimento. (Fattispecie relativa ad imputato latitante, cui era stato notificato all'estero un mandato di cattura europeo, emesso sulla scorta di un'ordinanza cautelare di cinque anni prima, e che aveva nominato un difensore 40 giorni dopo la notifica predetta ed aveva appreso, dopo altri 10 giorni, dell'irrevocabilità della sentenza sui fatti oggetto del MAE, in cui la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione del giudice di merito che in assenza di giustificazioni sulle ragioni del ritardo della nomina del difensore, aveva individuato il "dies a quo" per l'impugnazione della sentenza contumaciale dalla notifica del mandato).
Cass. civ. n. 40282/2013
Non integra il caso fortuito o la forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine per proporre impugnazione, l'errore del difensore anche se determinatosi con il concorso della cancelleria, se evitabile con l'impiego della media diligenza. (Fattispecie in cui, dopo il deposito della sentenza nel termine indicato nel dispositivo letto in udienza alla presenza delle parti, la cancelleria aveva provveduto alla notificazione non dovuta dell'avviso di deposito del provvedimento privo della precisata prescrizione cronologica).
Cass. civ. n. 25406/2013
Ai fini della restituzione nel termine per impugnare un provvedimento contumaciale notificato a mani del difensore di fiducia presso cui l'imputato ha volontariamente eletto domicilio, non è sufficiente la mera deduzione della sua mancata conoscenza, ma è necessaria, quantomeno, l'allegazione delle ragioni in grado di vincere la presunzione per cui, in forza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, la ritualità della notifica comporta l'effettiva conoscenza del provvedimento notificato da parte dell'interessato.