14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2547 del 24 gennaio 2004
Testo massima n. 1
La notifica della sentenza contumaciale effettuata mediante consegna al difensore presuppone l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato e richiede, ai fini della restituzione nel termine, la dimostrazione che il contumace non si sia volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento. Qualora tale impossibilità derivi da un comportamento volontario dell’imputato — allontanatosi dal domicilio dichiarato o eletto senza adempiere l’onere di comunicare la variazione — ricorrono gli estremi della volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti che, ai sensi dell’art. 175, comma secondo, c.p.p., è preclusiva della restituzione in termini per l’impugnazione della sentenza contumaciale.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]