Cass. pen. n. 9088 del 26 febbraio 2003

Testo massima n. 1


Costituisce forza maggiore, ai fini della remissione in termini di cui all'art. 175, comma 1 c.p.p., l'impossibilità di conoscere l'avvenuto deposito della sentenza nel termine previsto dall'art. 544, comma 2, c.p.p. per un'erronea informazione ricevuta dalla cancelleria. Tuttavia incombe all'istante di dare la prova rigorosa di tale fatto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto insufficiente a tale scopo la mera dichiarazione dell'istante, affermando che questi avrebbe invece dovuto provare, anche con attestazione scritta dalla cancelleria, che allo scadere dei termini di legge la sentenza non era sta ancora depositata).

Testo massima n. 2


Qualora venga presentato davanti al giudice dell'esecuzione un atto formalmente qualificato come istanza di incidente di esecuzione, con il quale sia in realtà chiesta la restituzione nel termine per impugnare ex art. 175 c.p.p., spetta al giudice dare l'esatta qualificazione dell'atto sottoposto al suo esame. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretto l'operato della Corte di merito che, investita dell'incidente di esecuzione promosso dal difensore, aveva qualificato l'atto come istanza di riammissione in termini, trasmettendo gli atti alla Suprema Corte per la decisione).

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