Cass. civ. n. 14196 del 22 maggio 2024

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Domanda di concordato preventivo riunita all’istanza di fallimento - Termine per le integrazioni al piano ex art. 162, comma 1, l. fall. - Sospensione feriale dei termini - Esclusione - Fondamento.


In tema di ammissione al concordato preventivo in pendenza del giudizio per la dichiarazione di fallimento, al termine concesso per la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'art. 162, comma 1, l.fall., avente natura perentoria, non si applica la sospensione feriale dei termini, essendo prevalenti le esigenze di celerità sottese alla discussione dell'istanza di fallimento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9087 del 2018

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 162 com. 1
Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3
Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

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