Cass. civ. n. 14209 del 23 maggio 2023
Testo massima n. 1
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE Immissioni provenienti da area pubblica – Responsabilità della P.A. – Sussistenza – Fondamento – Condanna al risarcimento del danno e all’inibitoria – Ammissibilità – Incidenza sul potere discrezionale della P.A. – Esclusione – Ragioni.
La Pubblica Amministrazione, in quanto tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del "neminem laedere" - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al "facere" necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del "neminem laedere".
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.