14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 11971 del 18 marzo 2008
Testo massima n. 1
In tema di estradizione dall’estero, la questione concernente la violazione della clausola di specialità, già dedotta e decisa ovvero non eccepita nel giudizio di cognizione, non è più deducibile in sede di esecuzione. [ In motivazione, la Corte ha configurato la clausola di specialità come introduttiva di una condizione di procedibilità dell’azione penale, la cui mancanza non determina l’inesistenza della sentenza, che acquista il carattere dell’irrevocabilità, con la conseguenza che al giudice dell’esecuzione, adito con incidente, è interdetto intervenire su di essa ].
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Testo massima n. 2
In tema di rapporti di estradizione tra Italia e Stati Uniti d’America regolati dal Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, la rinuncia alla garanzia del principio di specialità espressa nel giudizio di cognizione dalla persona estradata, sia nel territorio dello Stato di rifugio sia davanti all’Autorità giudiziaria dello Stato richiedente, rende definitivamente inoperante il principio stesso. [ La Corte ha altresì precisato che la rinuncia all’estradizione suppletiva è irrevocabile, salvo che intervengano fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento in cui essa venne manifestata ].
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