Art. 721 – Codice di procedura penale – Principio di specialità
1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa.
2. Quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l'azione penale è stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
4. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti, l'assunzione delle prove non rinviabili, nonché di quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori alla consegna.
5. Il principio di specialità non opera quando:
a) lo Stato estero ha consentito all'estensione;
b) l'estradato ha espresso il proprio consenso con le modalità indicate nell'articolo 717, commi 2 e 2-bis;
c) l'estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20767/2018
In tema di mandato di arresto europeo, non costituisce violazione del principio di specialità l'assoggettamento della persona consegnata ad esecuzione della pena, relativa a condanna per fatto per il quale la consegna era stata concessa, già oggetto di indulto, poi revocato per fatti successivi alla consegna, avendo il condannato commesso un nuovo reato nel quinquennio.
Cass. civ. n. 4457/2017
In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità previsto dall'art. 32 della l. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali il mandato è stato emesso, purché essa non sia privata della libertà personale, dovendo in questo caso richiedersi l'assenso dello Stato estero; ne consegue che in sede di esecuzione è consentito al giudice disporre la revoca della sospensione condizionale della pena in relazione a condanne per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali la consegna è stata concessa, ma non è, invece, legittimo il susseguente ordine di carcerazione.
Cass. civ. n. 26877/2017
In tema di mandato d'arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto, implica una valutazione di opportunità che deve tener conto non solo dei criteri desumibili dall'art. 20 L. n. 69 del 2005 (ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione), ma anche di altri parametri, quali, ad esempio, lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l'eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l'entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale trasmesso dalle autorità romene, in cui la S.C. ha annullato la decisione della Corte d'appello che aveva disposto il rinvio della consegna sulla sola base delle esigenze processuali interne, omettendo ogni valutazione comparativa con quelle dello Stato richiedente).
Cass. civ. n. 19025/2017
L'omessa trasmissione della traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo, prescritta dall'art. 6, comma settimo, l. 22 aprile 2005 n. 69 in funzione della pronuncia finale sulla richiesta di consegna, non determina l'illegittimità per violazione del diritto di difesa dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa successivamente alla convalida dell'arresto ai sensi degli artt. 9 e 13, comma secondo, della medesima legge, in quanto è sufficiente che l'interessato sia stato informato, in una lingua a lui comprensibile, del mandato emesso nei suo confronti e del suo contenuto dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto. (Fattispecie in cui l'interessato aveva ricevuto informazioni sulle ragioni e sui fatti per i quali era stata chiesta la sua consegna dal magistrato delegato dal Presidente della Corte di Appello).
Cass. civ. n. 17592/2017
In tema di mandato di arresto europeo, l'inosservanza da parte della polizia giudiziaria, incaricata dell'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva emessa dalla corte di appello, del dovere di informare l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore nello Stato richiedente, ai sensi dell'art. 9, comma 5-bis, l. 22 aprile 2005, n. 69, introdotto dall'art. 4, comma primo, lett. h), d. lgs. 15 settembre 2016, n. 184, non determina alcuna invalidità o inefficacia dell'atto di arresto nè della sentenza che dispone la consegna dell'interessato.
Cass. civ. n. 22249/2017
In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma primo, della l. 22 aprile 2005, n. 69, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma é sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dall'Autorità Giudiziaria belga in relazione ad una condanna per i reati di falso, uso di atti falsi, truffa e abuso di fiducia, in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'assenza del requisito della doppia incriminazione rilevando che, a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica, le condotte concretamente ascritte al ricorrente integravano gli estremi della truffa e, dunque, non erano esenti da pena secondo la legge nazionale).
Cass. civ. n. 22250/2017
In presenza di un mandato d'arresto europeo emesso per l'esecuzione di una decisione pronunciata "in absentia", non è configurabile il motivo di rifiuto di cui all'art. 18, comma primo, lett. g), della legge 22 aprile 2005, n. 69, allorché nel m.a.e. si dia atto, ai sensi dell'art. 19, comma primo, lett. a), n. 4, della medesima legge, come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 31, che l'interessato non ha ricevuto la notifica della decisione, ma la riceverà dopo la consegna con la possibilità di chiedere entro un termine, nella specie di 15 giorni, un nuovo giudizio. (In motivazione la Corte ha precisato che tale condizione di legge non deve essere esplicitata nel dispositivo in quanto non opera "ab extrinseco", ma costituisce un presupposto del provvedimento di consegna).
Cass. civ. n. 43136/2017
In tema di mandato d'arresto europeo, è legittima la decisione di consegna in relazione ad un M.A.E. processuale al quale non sia stata allegata la traduzione in lingua italiana della sentenza non definitiva di condanna a pena detentiva, posta a fondamento della richiesta, qualora la documentazione in atti contenga tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per l'adozione della decisione. (In motivazione la Corte ha precisato che, ai sensi dell'art. 8, par.1, lett. c), della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, è irrilevante la circostanza della impugnabilità della sentenza nei casi in cui la stessa sia dotata di forza esecutiva).
Cass. civ. n. 47891/2017
In tema di mandato di arresto europeo c.d. esecutivo, ai fini della configurabilità del motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, lett. h), legge 22 aprile 2005, n. 69, è necessario l'accertamento di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante del regime carcerario riservato alla persona richiesta in consegna, da svolgere, secondo quanto chiarito dalla Corte di giustizia della Unione europea (sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu), attraverso la richiesta allo Stato emittente di tutte le informazioni relative alle specifiche condizioni di detenzione previste per l'interessato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insufficienti le informazioni fornite dalla Repubblica di Romania in merito alle condizioni di detenzione del soggetto richiesto in consegna in quanto: non individuavano con certezza l'istituto di detenzione, né il relativo regime, prospettando l'alternativa tra quello aperto ed il semi-aperto; con riferimento a quest'ultimo regime detentivo, non indicavano con precisione gli orari per lo svolgimento delle attività all'esterno delle celle; indicavano, in entrambi i casi, uno spazio minimo individuale di due metri quadrati, comprensivi del letto e del mobilio, senza indicare quale fosse lo spazio riservato negli altri casi, né il periodo di detenzione da trascorrere in siffatto regime che, se di breve durata, secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo nella causa Mursic c. Croazia, poteva essere idoneo a compensare il deficit di spazio minimo individuale).
Cass. civ. n. 47253/2016
In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2005 vige un principio di specialità "attenuata", per il quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi" a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento, dovendo diversamente lo Stato di emissione - in assenza di altre eccezioni al principio di specialità - attivare la prescritta procedura per ottenere l'assenso dallo Stato di esecuzione.
Cass. civ. n. 3706/2016
In tema di estradizione dall'estero, la violazione del principio di specialità, formulato dalla Stato richiesto ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1998, configura una condizione di procedibilità dell'azione penale per tutti i fatti commessi anteriormente all'estradizione e per i quali la stessa non sia stata richiesta.
Cass. civ. n. 8945/2016
In tema di estradizione concessa in base alla Convenzione europea di estradizione, la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7, L. 12 luglio 1991, n. 203 non viola il principio di specialità che risulta rispettato quando gli elementi costitutivi del fatto storico per cui è stata concessa l'estradizione risultano corrispondenti a quelli per cui è intervenuta la condanna.
Cass. civ. n. 14880/2015
In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità, dettato dall'art. 32 della l. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d'arresto europeo (sia "processuale" che "esecutivo") per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, deve ritenersi preclusa la possibilità di sottoporre la persona consegnata a misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso. (Fattispecie, nella quale il ricorrente, consegnato dall'autorità giudiziaria slovena in seguito a MAE per l'esecuzione in Italia della pena inflittagli per una serie di reati, veniva sottoposto a procedimento e tratto a giudizio in stato di libertà per il diverso delitto di ricettazione).
Cass. civ. n. 12514/2015
In tema di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana, il rispetto del principio di specialità riguarda esclusivamente i fatti anteriori alla consegna della persona richiesta, di tal che, in ipotesi di reato permanente, se il suddetto principio impedisce che l'interessato possa essere assoggettato a misura restrittiva della libertà personale per la parte della condotta che riguarda il periodo anteriore alla consegna, il principio medesimo non opera per la parte della stessa condotta successiva a tale consegna, la quale costituisce la protrazione ulteriore del medesimo illecito. (Fattispecie in tema di reato di associazione per delinquere di tipo mafioso).
Cass. civ. n. 10473/2015
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, l'inequivoca certezza del consenso della persona interessata a che si proceda nei suoi confronti anche per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione è ravvisabile nel comportamento dell'estradato che abbia richiesto l'applicazione di pena concordata per tale reato, implicando tale manifestazione di volontà una rinuncia a far valere in giudizio la sua occasionale esenzione dalla giurisdizione nazionale.
Cass. civ. n. 8580/2015
In tema di estradizione dall'estero, la violazione del principio di specialità, è deducibile dall'interessato senza alcun limite temporale, né alla mancata proposizione della eccezione consegue una decadenza o preclusione ad avvalersi dei relativi effetti favorevoli in un momento successivo.
Cass. civ. n. 52054/2014
Il regime di detenzione differenziato previsto dall'art. 41 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, anche dopo la modifica normativa ad opera della legge 15 luglio 2009 n. 94, ha conservato la sua natura di istituto caratterizzato da finalità preventive, e non si è trasformato in una "pena differenziata". (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che avesse violato il principio di specialità l'applicazione del regime detentivo differenziato nei confronti di persona consegnata dall'autorità estera in esecuzione di mandato di arresto europeo nel quale era stato omesso ogni riferimento alla disciplina di cui all'art. 41 bis cit.).
Cass. civ. n. 40014/2009
Un tema di estradizione, l’eventuale violazione del principio di specialità che si assuma essersi verificata nel corso del processo di cognizione, non è deducibile in fase esecutiva.
Cass. civ. n. 24066/2009
La concessione dell'estradizione, sul presupposto dell'irrogabilità di una pena detentiva temporanea, per reati astrattamente punibili con l'ergastolo da uno Stato (nella specie: la Spagna) che non ammette la detenzione perpetua, comporta che la pena detentiva eseguibile non può superare la durata indicata nella richiesta di estradizione. (Fattispecie nella quale il Ministero della Giustizia aveva trasmesso alle autorità spagnole una richiesta di estradizione che indicava, come pena massima irrogabile per due delitti di omicidio, anni 21 di reclusione, e successivamente l'estradato era stato condannato all'ergastolo; la Corte ha precisato che, pur se l'effettiva carcerazione non poteva superare gli anni 21, nondimeno la pena inflitta andava considerata ad ogni altro effetto come ergastolo, con la duplice conseguenza dell'inapplicabilità dell'indulto, e della concedibilità dei benefici premiali tenendo conto del minimo di pena detentiva da espiare previsto per i condannati alla pena dell'ergastolo).
Cass. civ. n. 45474/2008
Una volta che sia stata concessa l'estradizione per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva (nella specie colonia agricola), è del tutto irrilevante, ai fini della persistente osservanza del principio di specialità, la sua trasformazione, in seguito a violazioni poste in essere dal condannato e sulla base di norme del nostro ordinamento, nella più afflittiva misura di sicurezza della casa di lavoro.
Cass. civ. n. 44858/2008
Costituisce violazione del principio di specialità dell'estradizione l'inclusione, nel cumulo delle pene concorrenti, di una pena inflitta con una sentenza di condanna pronunciata all'estero e riconosciuta in Italia, in assenza di un procedimento di estradizione, necessario anche in fase esecutiva.
Cass. civ. n. 11971/2008
In tema di estradizione dall'estero, la questione concernente la violazione della clausola di specialità, già dedotta e decisa ovvero non eccepita nel giudizio di cognizione, non è più deducibile in sede di esecuzione. (In motivazione, la Corte ha configurato la clausola di specialità come introduttiva di una condizione di procedibilità dell'azione penale, la cui mancanza non determina l'inesistenza della sentenza, che acquista il carattere dell'irrevocabilità, con la conseguenza che al giudice dell'esecuzione, adito con incidente, è interdetto intervenire su di essa).
Cass. civ. n. 10281/2008
In materia di estradizione attiva, il principio di specialità previsto dall'art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione non è riferibile alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione, sicché la persona estradata in Italia può essere assoggettata a misure di prevenzione personali e al relativo procedimento, senza la necessità di una preventiva richiesta di estradizione suppletiva allo Stato che ne ha disposto la consegna. (La S.C. ha altresì ritenuto la non riferibilità alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione del principio di specialità previsto dall'art. 721 c.p.p.).
Cass. civ. n. 25624/2006
In tema di estradizione dall'estero, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione opera anche con riferimento al procedimento di prevenzione, e pertanto non è consentita l'applicazione di misure di sorveglianza speciale di polizia sulla base di circostanze anteriori all'estradizione e diverse da quelle per le quali questa è stata concessa.
Cass. civ. n. 9145/2006
In tema di estradizione, costituisce violazione del principio di specialità di cui all'art. 721 c.p.p. l'inclusione nel cumulo della pena, relativo a diverse condanne, della pena inflitta con sentenza di condanna diversa da quella per la quale l'estradizione è stata richiesta, quando tale pena non sia concretamente eseguibile, come nel caso in cui per una condanna penda ancora la procedura di estradizione suppletiva, a nulla rilevando il fatto che la richiesta di cumulo — nella specie, motivata con l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva — provenga dall'interessato.
Cass. civ. n. 8831/2006
Il principio di specialità previsto dall'art. 14 della convenzione europea di estradizione non opera quando non sussistano, al momento dell'esercizio dell'azione penale per il fatto diverso, i presupposti affinché si configuri la condizione di procedibilità per la quale è impedito l'esercizio dell'azione penale e il giudizio per tutti i fatti commessi anteriormente all'estradizione e per i quali l'estradizione non sia stata richiesta o concessa. Ne consegue che, qualora l'azione penale sia stata esercitata per i fatti diversi (e sia stata anche pronunciata sentenza di condanna in primo grado) prima dell'arresto dell'imputato all'estero per fini estradizionali, la condizione di procedibilità non opera, mentre ex art. 721 c.p.p. non potrà essere eseguita una misura cautelare o la sentenza definitiva fino a quando non sia ottenuta l'estradizione suppletiva.
Cass. civ. n. 4691/2006
Il principio di specialità di cui all'art. 721 c.p.p. e all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione non impedisce che il P.M. emetta un nuovo ordine di esecuzione di condanne, diverse da quelle per le quali l'estradizione sia stata concessa, una volta che l'estradato, pur avendone la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, pur avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
Cass. civ. n. 19900/2004
Il principio di specialità previsto dalla convenzione europea di estradizione e dall'art. 721 c.p.p. non opera in materia di misure di prevenzione, in quanto queste sono applicate sulla base di un giudizio di pericolosità attuale del soggetto, ai cui fini l'esistenza di precedenti fatti specifici, eventualmente costituenti reato, rappresenta soltanto uno degli elementi presi in considerazione.
Cass. civ. n. 2876/2003
In tema di estradizione dall'estero, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione Europea di estradizione opera anche con riferimento al procedimento di prevenzione, e pertanto non è consentita la applicazione di misure di sorveglianza speciale di polizia sulla base di circostanze anteriori all'estradizione e diverse da quelle per le quali questa è stata concessa.
Cass. civ. n. 1379/2003
È esclusa l'operatività delle norme che disciplinano l'estradizione, e quindi anche del principio di specialità, in tema di misure di prevenzione, le quali sono applicabili in base a un giudizio di pericolosità attuale del soggetto e sono finalizzate non all'irrogazione di sanzioni penali, bensì alla tutela della sicurezza pubblica.