Art. 721 – Codice di procedura penale – Principio di specialità

1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa.

2. Quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l'azione penale è stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

4. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti, l'assunzione delle prove non rinviabili, nonché di quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori alla consegna.

5. Il principio di specialità non opera quando:

a) lo Stato estero ha consentito all'estensione;
b) l'estradato ha espresso il proprio consenso con le modalità indicate nell'articolo 717, commi 2 e 2-bis;
c) l'estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4457/2017

In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità previsto dall'art. 32 della l. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali il mandato è stato emesso, purché essa non sia privata della libertà personale, dovendo in questo caso richiedersi l'assenso dello Stato estero; ne consegue che in sede di esecuzione è consentito al giudice disporre la revoca della sospensione condizionale della pena in relazione a condanne per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali la consegna è stata concessa, ma non è, invece, legittimo il susseguente ordine di carcerazione.

Cass. civ. n. 47253/2016

In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2005 vige un principio di specialità "attenuata", per il quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi" a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento, dovendo diversamente lo Stato di emissione - in assenza di altre eccezioni al principio di specialità - attivare la prescritta procedura per ottenere l'assenso dallo Stato di esecuzione.

Cass. civ. n. 14880/2015

In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità, dettato dall'art. 32 della l. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d'arresto europeo (sia "processuale" che "esecutivo") per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, deve ritenersi preclusa la possibilità di sottoporre la persona consegnata a misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso. (Fattispecie, nella quale il ricorrente, consegnato dall'autorità giudiziaria slovena in seguito a MAE per l'esecuzione in Italia della pena inflittagli per una serie di reati, veniva sottoposto a procedimento e tratto a giudizio in stato di libertà per il diverso delitto di ricettazione).

Cass. civ. n. 12514/2015

In tema di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana, il rispetto del principio di specialità riguarda esclusivamente i fatti anteriori alla consegna della persona richiesta, di tal che, in ipotesi di reato permanente, se il suddetto principio impedisce che l'interessato possa essere assoggettato a misura restrittiva della libertà personale per la parte della condotta che riguarda il periodo anteriore alla consegna, il principio medesimo non opera per la parte della stessa condotta successiva a tale consegna, la quale costituisce la protrazione ulteriore del medesimo illecito. (Fattispecie in tema di reato di associazione per delinquere di tipo mafioso).

Cass. civ. n. 10473/2015

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, l'inequivoca certezza del consenso della persona interessata a che si proceda nei suoi confronti anche per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione è ravvisabile nel comportamento dell'estradato che abbia richiesto l'applicazione di pena concordata per tale reato, implicando tale manifestazione di volontà una rinuncia a far valere in giudizio la sua occasionale esenzione dalla giurisdizione nazionale.

Cass. civ. n. 8580/2015

In tema di estradizione dall'estero, la violazione del principio di specialità, è deducibile dall'interessato senza alcun limite temporale, né alla mancata proposizione della eccezione consegue una decadenza o preclusione ad avvalersi dei relativi effetti favorevoli in un momento successivo.

Cass. civ. n. 52054/2014

Il regime di detenzione differenziato previsto dall'art. 41 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, anche dopo la modifica normativa ad opera della legge 15 luglio 2009 n. 94, ha conservato la sua natura di istituto caratterizzato da finalità preventive, e non si è trasformato in una "pena differenziata". (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che avesse violato il principio di specialità l'applicazione del regime detentivo differenziato nei confronti di persona consegnata dall'autorità estera in esecuzione di mandato di arresto europeo nel quale era stato omesso ogni riferimento alla disciplina di cui all'art. 41 bis cit.).

Cass. civ. n. 40014/2009

Un tema di estradizione, l’eventuale violazione del principio di specialità che si assuma essersi verificata nel corso del processo di cognizione, non è deducibile in fase esecutiva.

Cass. civ. n. 45474/2008

Una volta che sia stata concessa l'estradizione per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva (nella specie colonia agricola), è del tutto irrilevante, ai fini della persistente osservanza del principio di specialità, la sua trasformazione, in seguito a violazioni poste in essere dal condannato e sulla base di norme del nostro ordinamento, nella più afflittiva misura di sicurezza della casa di lavoro.

Cass. civ. n. 44858/2008

Costituisce violazione del principio di specialità dell'estradizione l'inclusione, nel cumulo delle pene concorrenti, di una pena inflitta con una sentenza di condanna pronunciata all'estero e riconosciuta in Italia, in assenza di un procedimento di estradizione, necessario anche in fase esecutiva.

Cass. civ. n. 11971/2008

In tema di estradizione dall'estero, la questione concernente la violazione della clausola di specialità, già dedotta e decisa ovvero non eccepita nel giudizio di cognizione, non è più deducibile in sede di esecuzione. (In motivazione, la Corte ha configurato la clausola di specialità come introduttiva di una condizione di procedibilità dell'azione penale, la cui mancanza non determina l'inesistenza della sentenza, che acquista il carattere dell'irrevocabilità, con la conseguenza che al giudice dell'esecuzione, adito con incidente, è interdetto intervenire su di essa).

Cass. civ. n. 10281/2008

In materia di estradizione attiva, il principio di specialità previsto dall'art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione non è riferibile alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione, sicché la persona estradata in Italia può essere assoggettata a misure di prevenzione personali e al relativo procedimento, senza la necessità di una preventiva richiesta di estradizione suppletiva allo Stato che ne ha disposto la consegna. (La S.C. ha altresì ritenuto la non riferibilità alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione del principio di specialità previsto dall'art. 721 c.p.p.).

Cass. civ. n. 25624/2006

In tema di estradizione dall'estero, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione opera anche con riferimento al procedimento di prevenzione, e pertanto non è consentita l'applicazione di misure di sorveglianza speciale di polizia sulla base di circostanze anteriori all'estradizione e diverse da quelle per le quali questa è stata concessa.

Cass. civ. n. 9145/2006

In tema di estradizione, costituisce violazione del principio di specialità di cui all'art. 721 c.p.p. l'inclusione nel cumulo della pena, relativo a diverse condanne, della pena inflitta con sentenza di condanna diversa da quella per la quale l'estradizione è stata richiesta, quando tale pena non sia concretamente eseguibile, come nel caso in cui per una condanna penda ancora la procedura di estradizione suppletiva, a nulla rilevando il fatto che la richiesta di cumulo — nella specie, motivata con l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva — provenga dall'interessato.

Cass. civ. n. 8831/2006

Il principio di specialità previsto dall'art. 14 della convenzione europea di estradizione non opera quando non sussistano, al momento dell'esercizio dell'azione penale per il fatto diverso, i presupposti affinché si configuri la condizione di procedibilità per la quale è impedito l'esercizio dell'azione penale e il giudizio per tutti i fatti commessi anteriormente all'estradizione e per i quali l'estradizione non sia stata richiesta o concessa. Ne consegue che, qualora l'azione penale sia stata esercitata per i fatti diversi (e sia stata anche pronunciata sentenza di condanna in primo grado) prima dell'arresto dell'imputato all'estero per fini estradizionali, la condizione di procedibilità non opera, mentre ex art. 721 c.p.p. non potrà essere eseguita una misura cautelare o la sentenza definitiva fino a quando non sia ottenuta l'estradizione suppletiva.

Cass. civ. n. 4691/2006

Il principio di specialità di cui all'art. 721 c.p.p. e all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione non impedisce che il P.M. emetta un nuovo ordine di esecuzione di condanne, diverse da quelle per le quali l'estradizione sia stata concessa, una volta che l'estradato, pur avendone la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, pur avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

Cass. civ. n. 19900/2004

Il principio di specialità previsto dalla convenzione europea di estradizione e dall'art. 721 c.p.p. non opera in materia di misure di prevenzione, in quanto queste sono applicate sulla base di un giudizio di pericolosità attuale del soggetto, ai cui fini l'esistenza di precedenti fatti specifici, eventualmente costituenti reato, rappresenta soltanto uno degli elementi presi in considerazione.

Cass. civ. n. 2876/2003

In tema di estradizione dall'estero, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione Europea di estradizione opera anche con riferimento al procedimento di prevenzione, e pertanto non è consentita la applicazione di misure di sorveglianza speciale di polizia sulla base di circostanze anteriori all'estradizione e diverse da quelle per le quali questa è stata concessa.

Cass. civ. n. 1379/2003

È esclusa l'operatività delle norme che disciplinano l'estradizione, e quindi anche del principio di specialità, in tema di misure di prevenzione, le quali sono applicabili in base a un giudizio di pericolosità attuale del soggetto e sono finalizzate non all'irrogazione di sanzioni penali, bensì alla tutela della sicurezza pubblica.

Cass. civ. n. 15093/2002

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il principio di specialità non vieta che si proceda per un reato non contemplato nel provvedimento di estradizione, se, al proposito, vi è stato consenso dell'interessato, che può desumersi anche dal comportamento univoco e concludente dello stesso. (Fattispecie in cui il predetto consenso è stato desunto tanto dal fatto che l'imputato non aveva sollevato eccezioni al momento di comparire innanzi al giudice, quanto dal fatto che lo stesso aveva rinunziato a far valere in appello il relativo gravame).

Cass. civ. n. 11176/2002

In tema di estradizione, l'art. 15 del trattato italo-canadese sottoscritto il 6 maggio 1981 e ratificato con legge 22 aprile 1985, n. 158, non contempla la preventiva rinuncia dell'interessato quale ipotesi di deroga al principio di specialità — tali configurandosi, invece, solo il consenso dello Stato richiesto ed il mancato abbandono del territorio dello Stato richiedente da parte dell'estradato, entro 45 giorni dal suo definitivo rilascio — né la suddetta ipotesi è prevista da norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ovvero dalla disciplina suppletiva dell'art. 721 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inefficace, come deroga al principio di specialità, la rinuncia preventiva e generalizzata dell'estradando ad avvalersi delle garanzie giurisdizionali previste dalla legge interna per il procedimento estradizionale nello Stato richiesto).

Cass. civ. n. 3835/2000

Poiché il principio di specialità di cui all'art. 721 c.p.p. non preclude in modo assoluto l'esercizio della giurisdizione, ma vi pone solo delle limitazioni, esso, se comporta la non eseguibilità di pene inflitte per fatti diversi da quelli in relazione ai quali l'estradizione è stata concessa, non incide sull'applicabilità delle norme processuali attributive della competenza. Ne consegue che in caso di pluralità di condanne, giudice dell'esecuzione competente è sempre quello che pronunciò l'ultima di esse, a nulla rilevando che si tratti di provvedimento non suscettibile di essere incluso nel cumulo, perché non eseguibile, siccome non assistito da provvedimento di estradizione.

Cass. civ. n. 3417/1999

Il principio in forza del quale, allorché concorrono più pene, alcune delle quali ineseguibili per mancata concessione dell'estradizione, l'indulto eventualmente spettante al condannato deve applicarsi nella misura consentita soltanto alle pene suscettibili di immediata esecuzione non estende la sua portata fino a travolgere l'efficacia di pronunce applicative di provvedimenti di clemenza adottate dal giudice italiano prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria straniera, le cui decisioni non possono avere, in tale ambito, alcuna valenza nell'ordinamento giuridico nazionale, né, a maggior ragione, determinare una sorta di fungibilità degli indulti non prevista da alcuna norma di legge.

Cass. civ. n. 4750/1998

La consegna di un soggetto allo Stato che ne ha fatto richiesta e che contro di lui intende procedere penalmente, allo stesso modo dell'espulsione, costituisce atto di portata più ampia rispetto a quello dell'estradizione perché tronca ogni rapporto di ospitalità o di residenza con lo Stato che provvede alla consegna e dimostra, in tal modo, di non avere più ragione per proteggere tale soggetto. Pertanto, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ad indagato consegnato allo Stato italiano in assenza di espletamento della procedura di estradizione, non può farsi questione di violazione del principio di specialità il quale diviene inapplicabile. (Fattispecie relativa alla consegna all'Italia, a seguito di espulsione, di cittadino italiano da parte delle autorità della Repubblica dominicana, sul cui territorio il predetto era stato arrestato).

Cass. civ. n. 998/1998

Il rispetto del principio di specialità — che ai sensi dell'art. 721 c.p.p. e dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, approvata con legge 30 gennaio 1963, n. 300 comporta, sostanzialmente, un temporaneo difetto di giurisdizione scaturente dall'obbligo di non assoggettare a misura restrittiva della libertà personale la persona estradata per un fatto diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa — riguarda esclusivamente i fatti anteriori alla consegna dell'estradato. Ne consegue, in ipotesi di reato permanente, che, se il suddetto principio impedisce che l'interessato possa essere assoggettato a misura restrittiva della libertà personale per la parte della condotta che riguarda il periodo anteriore alla consegna, il principio medesimo non opera per la parte della stessa condotta successiva a tale consegna, la quale costituisce la protrazione ulteriore del medesimo illecito. (Fattispecie in tema di reato di associazione per delinquere di tipo mafioso nella quale la Corte ha confermato l'ordinanza del tribunale de libertate che aveva ritenuto la legittimità dell'ordinanza impositiva della custodia cautelare per la parte della condotta successiva al momento della consegna dell'estradato).

Cass. civ. n. 4095/1995

Ai sensi dell'art. 15 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata con L. 30 gennaio 1963 n. 300, «il consenso della Parte richiesta sarà necessario per permettere alla Parte richiedente di consegnare ad un'altra Parte o ad un terzo Stato la persona che le sia stata consegnata e che sia ricercata dall'altra Parte o dal terzo Stato per dei reati precedenti alla consegna». Tale disposizione contempla una particolare ipotesi di applicazione del principio di specialità, in base al quale è, tra l'altro, ineseguibile una pena relativa a condanna per reati commessi dall'interessato anteriormente al provvedimento di estradizione e per i quali lo Stato richiesto non ha concesso l'estradizione. Detto effetto preclusivo all'esecuzione delle pene concernenti reati non compresi nella concessa estradizione opera sia quando lo Stato richiesto abbia direttamente consegnato a quello richiedente il soggetto interessato, sia nell'ipotesi di riestradizione di quest'ultimo da altro Stato, verso cui in precedenza era stato estradato da quello antecedentemente richiesto, il quale aveva posto specifiche limitazioni in ordine ai reati per i quali era consentita la riestradizione, a nulla rilevando che tali limitazioni non fossero state, poi, rispettate, dallo Stato autore della riestradizione. (Nella specie — relativa ad estradizione richiesta dall'Italia alla Francia ed esclusa da questa, in ordine a certi reati, all'atto della consegna alla Repubblica federale elvetica della persona da riestradare successivamente verso l'Italia — poiché la Repubblica elvetica non aveva posto limitazioni, nell'atto di riestradizione, il P.M. aveva inserito nel cumulo anche le pene per i reati in relazione ai quali la Francia non aveva concesso l'estradizione e il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza della persona interessata diretta a far espungere dal cumulo quelle pene. La S.C. nell'enunciare il principio di cui in massima, ha annullato per violazione di legge il provvedimento del giudice della esecuzione).

Cass. civ. n. 2526/1994

Il principio di specialità dettato dall'art. 721 c.p.p. subordina l'applicazione della misura restrittiva della libertà personale dell'indagato estradato all'esistenza di due titoli, entrambi necessari e imprescindibili, l'ordinanza del giudice emessa a norma degli artt. 273 ss. c.p.p. e la dichiarazione di consenso dello Stato estero espressa in relazione allo specifico reato per il quale la misura è disposta. La mancanza del secondo elemento rende l'ordinanza emessa titolo imperfetto e non eseguibile. Ne consegue che è legittimo il provvedimento del tribunale del riesame che sospende l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare sino all'arrivo del parere favorevole dello Stato estero all'accoglimento dell'estradizione. (Alla stregua del principio suesposto, la Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente che lamentava il mancato annullamento del titolo custodiale, sul rilievo dell'improcedibilità dell'azione penale e dell'illegittimità della sospensione, non prevista da alcuna norma di legge).

Cass. civ. n. 1784/1994

L'art. 721 c.p.p. stabilisce il divieto di restrizione della libertà personale per fatti anteriori alla consegna diversi da quelli per i quali l'estradizione sia stata concessa, con esclusivo riferimento all'esecuzione di pene o di misure di sicurezza. Il principio di specialità, pertanto, non trova applicazione in tema di misure di prevenzione, dato che il relativo procedimento non è finalizzato all'irrogazione di sanzioni penali, bensì alla tutela della sicurezza pubblica in relazione alla pericolosità sociale del proposto, desumibile oggettivamente dalla valutazione di fatti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del soggetto.

Cass. civ. n. 3835/1993

Costituisce violazione del principio di specialità dell'estradizione l'inclusione, nel cumulo, di una pena inflitta con sentenza di condanna diversa da quella per la quale l'estradizione venne richiesta, in quanto tale pena non è eseguibile, salvo che non vi sia stato consenso dello Stato estero o che l'estradato, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto ritorno.

Cass. civ. n. 1507/1993

Il principio di specialità di cui all'art. 14 della convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 non preclude in modo assoluto l'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato richiesto, ma vi pone solo delle limitazioni, imposte dall'evidente necessità di impedire che si tragga occasione dalla presenza fisica dell'estradato nel territorio nazionale per sottoporlo a provvedimenti restrittivi della libertà personale diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa e anteriori alla consegna. Al di fuori di questa ipotesi, non sussiste alcun ostacolo normativo alla possibilità di procedere nei confronti del cittadino estradato per altri fatti, commessi in Italia in danno di cittadini, dovendosi solo prescindere dal compimento di qualsiasi atto che postuli la disponibilità della persona dell'imputato e, quindi, anche dall'esecuzione di un'eventuale sentenza di condanna a pena detentiva fino a quando per tale diverso titolo, ricorrendone i presupposti, non sia richiesta e concessa un'estradizione suppletiva.

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