Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 17886 del 15 aprile 2003

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 17886 del 15 aprile 2003

Testo massima n. 1

Oltre che al giudice dell’impugnazione, l’istanza di restituzione in termini ex art. 175, comma 4, c.p.p. può essere proposta al giudice dell’esecuzione, che venga investito da incidente inteso ad ottenere la declaratoria di non esecutività di un provvedimento giurisdizionale. Il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione dispone la remissione in termini, pur avendo dichiarato la non esecutività della sentenza, è affetto da nullità per violazione del disposto di cui all’art. 670, comma 3 c.p.p., ma una volta divenuto definitivo per mancanza di impugnazione, è suscettibile di spiegare in pieno i suoi effetti, sia per il generale principio di conservazione dell’efficacia dei provvedimenti definitivi, sia perché la decisione del giudice dell’esecuzione in merito all’istanza di restituzione preclude all’interessato la possibilità di riproporla al giudice dell’impugnazione.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze