14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5849 del 13 febbraio 2004
Testo massima n. 1
Il decreto penale di condanna deve essere notificato anche al difensore d’ufficio, in mancanza della nomina di un difensore di fiducia. L’eventuale notifica al solo imputato e non anche al difensore d’ufficio nominato in occasione dell’emissione del decreto, comporta una nullità assoluta di ordine generale ai sensi degli artt. 178 lett. c ] e 179 c.p.p. ed impedisce che il decreto divenga esecutivo. [ Nella specie la Corte ha ritenuto utilmente esercitata l’opposizione al decreto penale da parte del difensore di fiducia successivamente nominato, sebbene non effettuata nei termini di cui all’art. 461 c.p.p. ].
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