Art. 179 – Codice di procedura penale – Nullità assolute
1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza [485].
2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge [525].
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Massime correlate
Cass. civ. n. 3978/2012
L'omessa notificazione all'imputato dell'avviso per l'udienza preliminare è causa di nullità assoluta ed insanabile, deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dell'udienza medesima e di tutti gli atti successivi.
Cass. civ. n. 22315/2011
L'erronea indicazione della data di udienza nell'atto notificato al difensore integra una nullità assoluta solo in ipotesi di incertezza assoluta e non anche quando sia possibile determinarla agevolmente dal contesto dell'atto notificato, in relazione alla funzione propria di esso. (Nella specie, l'avviso al difensore dell'udienza di convalida dell'arresto con rito direttissimo, inviato a mezzo fax alle ore 00,45 del 6 marzo, indicava come data di udienza la "mattinata di domani", formula che, secondo la Corte, in un contesto di normale diligenza difensiva, non dava adito a dubbi sul fatto che l'udienza si sarebbe svolta nella stessa mattinata del 6 marzo).
Cass. civ. n. 45576/2010
È causa di nullità assoluta la mancata citazione per il giudizio di rinvio degli imputati che possono giovarsi dell'effetto estensivo dell'annullamento della sentenza di condanna.
Cass. civ. n. 42109/2008
È viziato da nullità assoluta il provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso dopo l'audizione dell'interessato da parte del magistrato di sorveglianza, non preceduta dall'avviso al difensore.
Cass. civ. n. 41069/2008
Dà causa alla nullità assoluta per omessa citazione la notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, in luogo diverso dal domicilio dallo stesso eletto con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, proposta nel giudizio di primo grado.
Cass. civ. n. 34170/2008
La nullità assoluta ed insanabile della citazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui risultino violate le regole relative alla modalità di esecuzione della notifica, per i quali è applicabile la sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sanata l'irregolare notifica tentata ad una residenza diversa dal domicilio eletto posto che l'imputato aveva sottoscritto una specifica richiesta al giudice di appello di definire il processo con rinunzia a tutti i motivi ad eccezione di quello relativo alla misura della pena, conferendo al contempo procura speciale al difensore di fiducia ).
Cass. civ. n. 11350/2008
L'omissione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non integra una nullità assoluta o a regime intermedio, ma solamente una nullità relativa, che può essere dichiarata solo su eccezione di parte e deve essere eccepita prima dell'atto conclusivo della fase.
Cass. civ. n. 119/2005
In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p.
Cass. civ. n. 21560/2004
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, in quanto non sottoscritto dall'ufficiale di P.G. incaricato dal P.M. di provvedere alla citazione dell'imputato, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti allo stesso P.M. per i provvedimenti del caso.
Cass. civ. n. 5849/2004
Il decreto penale di condanna deve essere notificato anche al difensore d'ufficio, in mancanza della nomina di un difensore di fiducia. L'eventuale notifica al solo imputato e non anche al difensore d'ufficio nominato in occasione dell'emissione del decreto, comporta una nullità assoluta di ordine generale ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. ed impedisce che il decreto divenga esecutivo. (Nella specie la Corte ha ritenuto utilmente esercitata l'opposizione al decreto penale da parte del difensore di fiducia successivamente nominato, sebbene non effettuata nei termini di cui all'art. 461 c.p.p.).
Cass. civ. n. 40880/2002
Il procedimento di prevenzione ha istituzionalmente i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel proposto, sicché l'omessa citazione del terzo, al quale sono intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto, sia che si tratti di una mancata partecipazione sin dall'inizio del procedimento o di una mancata partecipazione solo, ad alcune fasi del medesimo, non ne comporta la nullità e non invalida l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma restando la facoltà dell'estraneo di esplicare le sue difese mediante incidente di esecuzione. (Fattispecie nella quale il terzo era stato chiamato a partecipare al procedimento fino al momento in cui la Corte di appello aveva revocato il sequestro dell'immobile e non nelle fasi successive che avevano comportato a seguito del ricorso del P.G. la confisca del bene).
Cass. civ. n. 32450/2001
Qualora sussista impedimento del difensore di fiducia dell'imputato per malattia, l'omessa notifica allo stesso difensore della data di fissazione della nuova udienza dà luogo ad una nullità assoluta ed insanabile, a causa dell'assenza del medesimo al dibattimento, mentre la presenza del difensore di ufficio costituisce equipollente della notifica solo quando questo agisca da sostituto dell'altro e rappresenti il di lui impedimento, insistendo per il rinvio a nome e per conto del medesimo.
Cass. civ. n. 24633/2001
Nel procedimento dinanzi al giudice monocratico, una volta emesso decreto di citazione a giudizio dal Pretore, a seguito di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione (nella specie, di sentenza di patteggiamento), e introdotta, così, la fase dibattimentale, il provvedimento con il quale, successivamente, il tribunale in composizione monocratica dichiara la nullità del decreto stesso, perché non preceduto dall'avviso di interrogatorio all'imputato, è abnorme e, come tale, immediatamente ricorribile per cassazione, in quanto determina l'indebito regresso del procedimento a una fase, quelle indagini preliminari, già irretrattabilmente superata, per la quale soltanto dispiega effetti invalidanti l'omissione del predetto avviso.
Cass. civ. n. 7227/2000
È abnorme il provvedimento con cui il Gip, dato atto, al termine della discussione nell'udienza preliminare, delle conclusioni difensive di non utilizzabilità di dichiarazioni accusatorie, i verbali relativi alle quali non erano stati allegati dal P.M. a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, anziché emettere uno dei provvedimenti tipici previsti dalla legge (decreto che dispone il giudizio, sentenza di non luogo a procedere ovvero restituzione degli atti al P.M. per diversità del fatto), abbia rinviato per il prosieguo ad altra data, fissando un termine per il deposito in cancelleria dei verbali non prodotti tempestivamente dall'accusa.
Cass. civ. n. 6879/2000
Il tribunale di sorveglianza al quale, allorché il condannato si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero, sospesa l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, trasmette gli atti perché provveda all'applicazione della detenzione domiciliare; provvede de plano e senza le garanzie del contraddittorio solo ove ritenga di poter applicare la misura, mentre, in caso contrario, ha l'obbligo di seguire il rito previsto dall'art. 666 c.p.p. Ne consegue che l'inosservanza del terzo comma di tale articolo, concernente l'avviso all'interessato e al difensore della data dell'udienza e la mancata partecipazione del difensore prevista come necessaria dal quarto comma di tale articolo determinano una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p., insanabile e rilevabile di ufficio ex art. 179 stesso codice in ogni stato e grado del procedimento.
Cass. civ. n. 3404/2000
È abnorme, perché determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna e dispone la restituzione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso, sul rilievo che la richiesta di decreto penale non era stata preceduta da invito a comparire per rendere l'interrogatorio ex artt. 375, comma terzo, e 416 c.p.p., in quanto l'omissione dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio riguarda esclusivamente la richiesta di rinvio a giudizio, e non altre modalità di esercizio dell'azione penale.
Cass. civ. n. 13806/1999
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma contenuta nell'art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890 (nella parte in cui prevedeva la notifica «per compiuta giacenza» di dieci giorni del «piego» nell'ufficio postale), la notifica a mezzo posta all'imputato contumace contenente modifica del capo di imputazione, deve ritenersi affetta da nullità di ordine generale, insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p., che ne prevede la rilevabilità, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
Cass. civ. n. 5090/1999
L'inosservanza del termine di dieci giorni prima dell'udienza di sorveglianza entro il quale deve essere notificato l'avviso dell'udienza medesima all'interessato e al suo difensore determina una nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.
Cass. civ. n. 9398/1998
In tema di udienza preliminare, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di cui al primo comma dell'art. 419 c.p.p. (atti introduttivi) non costituisce ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., bensì rientra nel regime di cui all'art. 180 c.p.p. Ciò in quanto, mentre l'udienza preliminare ha funzioni di «filtro» del rinvio a giudizio, permane la primaria importanza del decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.), atto cui segue il passaggio processuale della presentazione dell'imputato al dibattimento. Ne consegue la diversità del regime delle nullità previste dall'art. 419 settimo comma c.p.p. rispetto a quello riguardante il decreto che dispone il giudizio (art. 429 secondo comma c.p.p.), in relazione alla diversa funzione dell'atto nella dinamica del procedimento. Pertanto, con riferimento all'art. 179 c.p.p. quando la norma parla «dell'omessa citazione dell'imputato» (con un'espressione certamente in funzione specificativa rispetto a quella generica di «intervento dell'imputato» ex art. 178 lett. c, c.p.p.), essa non può non riferirsi anche alla notifica del decreto che dispone il giudizio. L'«avviso» per l'udienza preliminare, invece, pur rientrando (come la notifica del decreto per il giudizio) tra gli atti che determinano un «intervento» dell'imputato, non è una «citazione», termine per lo più inteso come chiamata in sede dibattimentale, in connessione con il «giudizio».
Cass. civ. n. 8098/1998
L'inosservanza delle modalità previste dall'art. 156 c.p.p. per la notifica all'imputato detenuto del decreto di citazione a giudizio si risolve in una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 stesso codice, senza che assuma rilievo l'eventuale conoscenza dell'udienza dibattimentale che l'imputato abbia avuto in altro modo ed in particolare per effetto di consegna di un ordine di traduzione, atto che non può essere ritenuto equivalente al primo atteso i diversi contenuti, requisiti, finalità ed effetti. (Fattispecie in cui il decreto di citazione era stato consegnato ad un sottoufficiale del carcere, mentre il detenuto, ricevuto l'ordine di traduzione, aveva dichiarato di non volere partecipare al giudizio in quanto non gli era stato consegnato il decreto di citazione).
Cass. civ. n. 2418/1998
Nel procedimento di esecuzione e in quello di sorveglianza di cui agli artt. 666 e 678 c.p.p. la mancata notifica al difensore di fiducia — del quale è necessaria la partecipazione e perciò obbligatoria la presenza — dell'avviso di udienza in camera di consiglio determina una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile dell'udienza, nondimeno tenuta in presenza del difensore d'ufficio, e degli atti successivi compresa l'ordinanza conclusiva, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.
Cass. civ. n. 1730/1998
Qualora il giudice dell'esecuzione abbia omesso di fissare l'udienza in camera di consiglio ed abbia adottato un provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., dato che essa comporta la omessa citazione dell'imputato e l'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Pertanto la Corte di cassazione, adita con ricorso contro un tale provvedimento, deve previamente rilevare il vizio procedurale ed annullare senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione perché deliberi nelle forme previste.
Cass. civ. n. 17/1998
È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. (Principio enunciato con riferimento all'ipotesi - nella quale la S.C. ha escluso la configurabilità di un atto abnorme - della declaratoria di parziale nullità, da parte del giudice del dibattimento, del decreto che dispone il giudizio per mancata o insufficiente enunciazione del fatto contestato e della contestuale trasmissione di autonomo fascicolo processuale, da formare con gli atti rilevanti a tal fine, al Gip per quanto di competenza).
Cass. civ. n. 8794/1996
L'inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 601 commi terzo e sesto, 429 comma primo lett. f), 178 comma primo lett. c) e 179 comma primo c.p.p., in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione impedisce l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione.
Cass. civ. n. 6501/1996
Qualora l'imputato non compaia in udienza e questa senza che sia stata dichiarata la di lui contumacia, venga rinviata ad altra data, è necessario che il prevenuto venga messo a conoscenza della nuova udienza con la notificazione del decreto di citazione. In mancanza di ciò, ove egli non si presenti all'udienza di rinvio, vi è difetto di vocatio in iudicium cui consegue, ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., la nullità assoluta di tutti gli atti del dibattimento, ivi compresa la sentenza.
Cass. civ. n. 1900/1996
L'omissione dell'avviso al difensore di udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179, comma 1, ultima parte, c.p.p., poiché, nel procedimento disciplinato dall'art. 666 c.p.p., è prevista la partecipazione necessaria del difensore, oltre che del P.M. (Fattispecie nella quale l'avviso al difensore risultava notificato in data successiva a quella della celebrazione dell'udienza).
Cass. civ. n. 1587/1996
Anche in caso di reiterazione della richiesta di archiviazione, dopo l'espletamento delle indagini suppletive ordinate dal Gip, il P.M. è obbligato a darne avviso alla parte offesa, che ne abbia fatto istanza ex art. 408 c.p.p. Conseguentemente, il decreto di archiviazione emesso dal Gip, senza che la parte offesa sia stata informata della nuova richiesta di archiviazione da parte del P.M., è affetto da nullità insanabile ex art. 178, lett. c), c.p.p.
Cass. civ. n. 5203/1995
Nel procedimento di esecuzione, qualora il giudice, dopo l'udienza di trattazione, abbia acquisito documenti non compresi tra gli atti del procedimento, non può addivenire alla pronuncia se non previa fissazione di una nuova udienza camerale, con relative comunicazioni e notificazioni, affinché le parti prendano in esame la nuova documentazione e possano rassegnare eventualmente diverse ed ulteriori conclusioni; nel caso in cui la pronuncia venga emessa sulla scorta dei suddetti documenti e senza avere provveduto ai citati adempimenti, la stessa risulta affetta da nullità assoluta per violazione del diritto al contraddittorio ed alla difesa.
Cass. civ. n. 4657/1995
La decisione del giudice sull'opposizione proposta contro il decreto del pubblico ministero che abbia provveduto, nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate, deve essere assunta con la procedura di cui all'art. 127 c.p.p. Ne consegue che essa è viziata di nullità assoluta, se assunta de plano, in quanto attiene all'intervento dell'indagato, cui si estendono i diritti e le garanzie previsti per l'imputato.
Cass. civ. n. 5305/1994
Anche nel procedimento di sorveglianza, giusto il rinvio operato dall'art. 678 comma primo c.p.p. al disposto dell'art. 666 comma terzo stesso codice, l'avviso della fissazione dell'udienza in camera di consiglio deve essere comunicato o notificato alle parti almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. All'inosservanza di tale disposizione consegue la nullità, assoluta ed insanabile, per violazione del diritto di difesa, dell'udienza nondimeno tenuta e degli atti successivi, compresa l'ordinanza conclusiva del procedimento.