Art. 179 – Codice di procedura penale – Nullità assolute
1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza [485].
2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge [525].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 48916/2018
Il decreto di citazione in appello notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nel corso del giudizio di primo grado, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale deducibile entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., sempre che non risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece una nullità assoluta per omessa notificazione ex art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione del decreto di citazione in appello avvenuta presso il luogo di residenza dell'imputato, nelle mani della suocera, piuttosto che nel domicilio eletto, dato che il ricorrente non aveva fornito specifica indicazione della inidoneità della predetta notifica).
Cass. civ. n. 7697/2017
In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Nella specie, la Corte ha ritenuto la nullità assoluta nel caso di atto recapitato ad un soggetto non convivente, erroneamente indicato quale madre dell'imputato, e ad un indirizzo diverso da quello di residenza dell'imputato stesso, in mancanza di qualsiasi dato processuale da cui desumere l'effettiva conoscenza dell'atto da parte di quest'ultimo).
Cass. civ. n. 30167/2017
In tema di procedimento di esecuzione, l'omesso avviso al difensore del ricorrente della data del conferimento di un incarico peritale disposto dal giudice integra una nullità assoluta per violazione degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., in quanto incide sul diritto delle parti al contraddittorio nell'assunzione delle prove.
Cass. civ. n. 9659/2015
L'omessa enunciazione del fatto in relazione alla condotta tipica del reato integra un'ipotesi di nullità assoluta della richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 179, comma primo, cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni che concernono l'iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, emessa nell'ambito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quale conseguenza della nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa indicazione dei fatti storici rispetto ai quali era stata promossa l'azione penale).
Cass. civ. n. 8585/2015
Il giudice dell'esecuzione può porre a base della decisione soltanto le prove che siano state formalmente ammesse prima delle conclusioni delle parti; ne consegue che è affetta da nullità ex art. 178, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio, la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, mediante ordinanza, successivamente alla riserva della decisione.
Cass. civ. n. 7747/2015
Integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p. la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso lo studio del difensore di fiducia ex art. 161, quarto comma, c.p.p., qualora l'imputato non ha compiuto alcuna precedente elezione o dichiarazione di domicilio.
Cass. civ. n. 5738/2015
La mancata comparizione all'udienza camerale dell'indagato sottoposto al regime degli arresti domiciliari per difetto di notifica dell'autorizzazione all'allontanamento dall'abitazione di cui all'art. 22 disp. att. cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale ed assoluta ex art. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen., attenendo all'intervento dell'imputato.
Cass. civ. n. 3868/2015
L'erronea indicazione della sezione dinanzi alla quale le parti devono comparire determina la nullità assoluta del procedimento, in quanto il riferimento alla sezione concorre ad individuare il luogo in cui si celebra il processo, che figura tra i requisiti del decreto di citazione indicati dall'art. 429, comma secondo, cod. proc. pen., a pena di nullità e la sua erronea indicazione, comportando la celebrazione del processo in un luogo diverso da quello stabilito per la comparizione, equivale a omessa citazione perché impedisce l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa. (Nella specie il decreto di citazione per il giudizio di appello stabiliva che le parti dovevano comparire innanzi alla seconda sezione della Corte d'appello mentre il processo veniva celebrato in contumacia dell'imputato e in assenza del difensore dalla prima sezione della medesima Corte).
Cass. civ. n. 3849/2015
Integra la nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata e la sua celebrazione in assenza del difensore. (Fattispecie in cui l'udienza fissata alle ore 12 era stata celebrata alle 10, 08, designando un difensore ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 2818/2015
La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio, determina, se l'interessato non "rappresenta" con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto, una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso "deficit" di conoscenza dell'atto da parte dell'imputato per avere il difensore d'ufficio dapprima svolto la sua attività nel corso di tutto il giudizio d'appello senza mai eccepire alcunché e poi proposto ricorso per cassazione limitandosi a rilevare l'irrituale notificazione senza, tuttavia, lamentare l'ignoranza del suo assistito; difforme n. 8150 del 2014 non massimata).
Cass. civ. n. 31469/2014
È abnorme la sentenza con la quale il giudice dibattimentale, avendo accertato che il fatto è stato commesso al di fuori della circoscrizione del proprio Tribunale, dichiari di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per mancanza di una condizione di procedibilità, anziché dichiarare la propria incompetenza per territorio e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente.
Cass. civ. n. 20449/2014
L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità assoluta insanabile, in quanto l'ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179, comma primo, c.p.p., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perchè non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal "suo difensore", come dispone testualmente l'art. 179, comma primo, c.p.p..
Cass. civ. n. 47471/2013
Il principio di immutabilità del giudice riguarda le attività dibattimentali il cui svolgimento abbia incidenza sull'oggetto del giudizio, ma non anche le attività relative all'adozione di provvedimenti miranti solo all'ordinata trattazione del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza nell'ipotesi di mutamento della composizione del collegio in udienze nelle quali si era proceduto al mero rinvio del dibattimento ad altra data).
Cass. civ. n. 47212/2013
Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, del quale si ignori (nella specie, a causa del suo stato di latitanza) che non è in grado di comprendere la lingua italiana, non è dovuta l'immediata traduzione dell'ordinanza che la dispone e il diritto alla conoscenza del relativo contenuto è soddisfatto - una volta eseguito il provvedimento - o dalla traduzione in lingua a lui nota, ovvero dalla nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti.
Cass. civ. n. 3978/2012
L'omessa notificazione all'imputato dell'avviso per l'udienza preliminare è causa di nullità assoluta ed insanabile, deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dell'udienza medesima e di tutti gli atti successivi.
Cass. civ. n. 22315/2011
L'erronea indicazione della data di udienza nell'atto notificato al difensore integra una nullità assoluta solo in ipotesi di incertezza assoluta e non anche quando sia possibile determinarla agevolmente dal contesto dell'atto notificato, in relazione alla funzione propria di esso. (Nella specie, l'avviso al difensore dell'udienza di convalida dell'arresto con rito direttissimo, inviato a mezzo fax alle ore 00,45 del 6 marzo, indicava come data di udienza la "mattinata di domani", formula che, secondo la Corte, in un contesto di normale diligenza difensiva, non dava adito a dubbi sul fatto che l'udienza si sarebbe svolta nella stessa mattinata del 6 marzo).
Cass. civ. n. 18516/2011
Non si ha nullità della sentenza se il giudice decide sulla base di una prova, nel caso di specie peritale, da lui stesso assunta ma disposta nell'ambito dello stesso procedimento da un giudice in diversa composizione fisica.
Cass. civ. n. 45576/2010
È causa di nullità assoluta la mancata citazione per il giudizio di rinvio degli imputati che possono giovarsi dell'effetto estensivo dell'annullamento della sentenza di condanna.
Cass. civ. n. 23520/2009
L'omessa o la tardiva decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non comporta la nullità degli atti compiuti successivamente alla sua presentazione qualora esse non abbiano determinato alcuna concreta lesione del diritto di difesa dell'istante.
Cass. civ. n. 44859/2008
È affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento per difetto della partecipazione, necessaria, del difensore, l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione rigetti l'istanza di applicazione della continuazione senza previo avviso di fissazione dell'udienza camerale.
Cass. civ. n. 42109/2008
È viziato da nullità assoluta il provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso dopo l'audizione dell'interessato da parte del magistrato di sorveglianza, non preceduta dall'avviso al difensore.
Cass. civ. n. 41069/2008
Dà causa alla nullità assoluta per omessa citazione la notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, in luogo diverso dal domicilio dallo stesso eletto con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, proposta nel giudizio di primo grado.
Cass. civ. n. 39904/2008
Il principio di immutabilità del giudice non è violato qualora l'istruzione dibattimentale sia stata condotta da un magistrato, temporaneamente sostituito da un altro magistrato che abbia provveduto alla mera esclusione di alcuni documenti dal fascicolo del dibattimento e all'ammissione di alcuni testi richiesti dalle parti, senza procedere peraltro al relativo esame, trattandosi di atti a contenuto ordinatorio finalizzati solo all'ordinato svolgimento del processo, senza alcuna valenza sul giudizio.
Cass. civ. n. 34170/2008
La nullità assoluta ed insanabile della citazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui risultino violate le regole relative alla modalità di esecuzione della notifica, per i quali è applicabile la sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sanata l'irregolare notifica tentata ad una residenza diversa dal domicilio eletto posto che l'imputato aveva sottoscritto una specifica richiesta al giudice di appello di definire il processo con rinunzia a tutti i motivi ad eccezione di quello relativo alla misura della pena, conferendo al contempo procura speciale al difensore di fiducia ).
Cass. civ. n. 11350/2008
L'omissione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non integra una nullità assoluta o a regime intermedio, ma solamente una nullità relativa, che può essere dichiarata solo su eccezione di parte e deve essere eccepita prima dell'atto conclusivo della fase.
Cass. civ. n. 10319/2008
Nel procedimento camerale di riesame o di appello avverso le misure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell'imputato o dell'indagato che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., senza che ne consegua tuttavia l'inefficacia della misura cautelare adottata.
Cass. civ. n. 119/2005
In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p.
Cass. civ. n. 27/2005
Integra una nullità assoluta (art. 179 c.p.p.), come tale insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, l'omesso avviso al difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Tra questi, peraltro, non rientra l'ipotesi degli accertamenti tecnici irripetibili disposti dal p.m. (art. 360 c.p.p.), giacchè l'art. 360 comma 1 c.p.p. prevede l'obbligo dell'avviso al difensore, ma non anche quello della sua presenza, in quanto l'assistenza al conferimento dell'incarico, la partecipazione agli accertamenti e la formulazione di osservazioni o riserve sono indicate come manifestazioni del diritto del difensore. Di conseguenza, in queste ipotesi, l'omesso avviso costituisce una nullità a regime intermedio. Ne consegue che, qualora all'udienza di conferimento dell'incarico al consulente, sia presente l'indagato, la nullità deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima del conferimento dell'incarico, in ossequio a quanto disposto dall'art. 180 commi 1 e 2 c.p.p.
Cass. civ. n. 21560/2004
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, in quanto non sottoscritto dall'ufficiale di P.G. incaricato dal P.M. di provvedere alla citazione dell'imputato, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti allo stesso P.M. per i provvedimenti del caso.
Cass. civ. n. 5849/2004
Il decreto penale di condanna deve essere notificato anche al difensore d'ufficio, in mancanza della nomina di un difensore di fiducia. L'eventuale notifica al solo imputato e non anche al difensore d'ufficio nominato in occasione dell'emissione del decreto, comporta una nullità assoluta di ordine generale ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. ed impedisce che il decreto divenga esecutivo. (Nella specie la Corte ha ritenuto utilmente esercitata l'opposizione al decreto penale da parte del difensore di fiducia successivamente nominato, sebbene non effettuata nei termini di cui all'art. 461 c.p.p.).