Cass. pen. n. 5911 del 7 dicembre 1995
Testo massima n. 1
In tema di procedimento di riesame, la mancata osservanza del termine di tre giorni liberi previsto dall'art. 309, comma 8, c.p.p. per la notifica dell'avviso di udienza all'imputato e al difensore dà luogo ad una nullità di ordine generale, ma non assoluta ed insanabile, sibbene a regime c.d. «intermedio», la quale, pertanto, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 180 c.p.p.