Art. 180 – Codice di procedura penale – Regime delle altre nullità di ordine generale

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado [525 ss., 567] ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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