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Art. 180 — Regime delle altre nullità di ordine generale

Art. 180 — Regime delle altre nullità di ordine generale

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 179, le nullità previste dall’articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado [ 525 ss., 567] ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 46581/2017

È nulla ex art. 180 cod. proc. pen. per difetto di contestazione, limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato, la sentenza di condanna pronunciata in relazione ad imputazione che si limiti genericamente ad indicare la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e l’esistenza delle condizioni per la dichiarazione di delinquenza abituale, in assenza di un espresso riferimento alla fattispecie d’abitualità presunta per legge ovvero a quella ritenuta dal giudice. [Fattispecie in cui dall’annullamento della sentenza è derivato quello della misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata applicata ex art. 109 cod.pen.].

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Cass. pen. n. 7331/2015

In tema di impugnazioni, la mancata trasmissione integrale alla corte d’appello degli atti del processo di primo grado integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, di cui la parte interessata deve fornire prova rigorosa mediante specifica allegazione documentale ovvero mediante trascrizione degli atti processuali rilevanti.

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Cass. pen. n. 5967/2015

Nel procedimento davanti al tribunale monocratico, l’erronea instaurazione del rito con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare, non dà luogo a nullità assoluta ed insanabile, ma solo ad una nullità a regime intermedio rilevabile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell’accertamento della costituzione delle parti.

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Cass. pen. n. 53674/2014

Nel procedimento di riesame, l’inosservanza del termine di tre giorni liberi consecutivi, che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell’avviso di udienza e quella dell’udienza stessa – nel computo dei quali deve essere escluso non soltanto il “dies a quo” ma anche il “dies ad quem” – è causa di nullità generale [a regime intermedio] dell’atto, che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione con la concessione di nuovi tre giorni liberi e non di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario.

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Cass. pen. n. 14873/2012

La violazione da parte della polizia giudiziaria dell’obbligo di avvertire l’indagato, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di una perquisizione o sequestro integra una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., o prima del compimento dell’atto o immediatamente dopo, ossia subito dopo la nomina del difensore ovvero entro il termine di cinque giorni che l’art. 366 c.p.p. concede a quest’ultimo per l’esame degli atti.

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Cass. pen. n. 434/2012

La mancata assunzione delle prove ammesse e non revocate comporta una nullità a regime intermedio della sentenza, da considerarsi sanata ove non eccepita subito dopo la chiusura del dibattimento.

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Cass. pen. n. 22242/2011

Il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell’imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che dell’altro difensore, ritualmente avvisati. [Fattispecie relativa a giudizio abbreviato in grado di appello].

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Cass. pen. n. 18590/2011

È causa di nullità generale a regime intermedio, per violazione del diritto di difesa, la riqualificazione dell’imputazione operata in sentenza senza il previo contraddittorio, per quanto sia più favorevole per l’imputato.

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Cass. pen. n. 18068/2011

È inammissibile, per tardività, l’eccezione di nullità del sequestro derivante dall’inosservanza dell’art 114 disp. att. c.p.p, che impone alla polizia giudiziaria di avvertire l’indagato che ha possibilità di farsi assistere dal difensore prima di procedere al compimento dell’atto, ove dedotta davanti al tribunale del riesame con i motivi aggiunti e non con l’originaria richiesta di riesame.

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Cass. pen. n. 39061/2009

Nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale [perché appartenenti ad altro procedimento o anche – qualora si proceda con le forme del dibattimento – al fascicolo del pubblico ministero], al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l’eccezione si accompagna l’ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali – positive o negative – addotte a fondamento del vizio processuale.

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Cass. pen. n. 37507/2009

L’omessa notifica dell’avviso della data fissata per il giudizio camerale d’appello ad uno dei due difensori di fiducia dell’imputato comporta una nullità a regime intermedio che, non attenendo alla fase del giudizio, bensì a quella degli atti preliminari, deve essere eccepita, in analogia a quanto previsto per il procedimento di primo grado dall’art. 180 c.p.p., prima della deliberazione della sentenza.

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Cass. pen. n. 44538/2008

La violazione dell’obbligo, da parte della polizia giudiziaria, di avvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di un sequestro integra una nullità a regime intermedio che può essere fatta valere anche in sede di riesame.

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Cass. pen. n. 9115/2008

La mancata audizione delle parti in ordine alla ordinanza dichiarativa di contumacia, ancorché quest’ultima non sia espressamente pronunciata, determina una nullità a regime intermedio della stessa la quale è, quindi, sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p.

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Cass. pen. n. 42363/2006

Ove l’indecifrabilità grafica della decisione non sia limitata ad alcune parole e non consista nella semplice difficoltà di lettura superabile senza uno sforzo eccessivo, essa ne comporta la nullità, non solo perché equivale, quanto agli effetti, all’ipotesi di omissione della motivazione, ma anche perché lede il diritto al contraddittorio, nella misura in cui pregiudica la possibilità di ragionata determinazione in vista dell’impugnazione e di un’efficace difesa. Si tratta pertanto di una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita o rilevata ai sensi degli artt. 180 e segg. c.p.p.

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Cass. pen. n. 37400/2006

Costituisce nullità soggetta al cosiddetto regime intermedio previsto dall’art. 180 c.p.p. il mancato rispetto delle formalità volte a garantire la partecipazione della parte privata all’analisi dei campioni prelevati con riferimento ad alimenti deperibili; qualora tale violazione non venga ritualmente dedotta, risulta legittima l’acquisizione al fascicolo dibattimentale del certificato di analisi che, in ipotesi di alimenti deperibili, va considerato atto irripetibile e può essere utilizzato quale mezzo di prova

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Cass. pen. n. 19103/2004

Nel giudizio abbreviato, dovendosi fare applicazione, ai sensi dell’art. 441, comma 1, c.p.p., delle disposizioni previste per l’udienza preliminare, ivi comprese, in difetto di espressa esclusione, quelle di cui all’art. 421 stesso codice, sussiste il diritto dell’imputato ad essere sottoposto ad interrogatorio, qualora egli ne faccia richiesta, nulla rilevando che questa non sia stata formulata all’atto della scelta del rito, per cui è illegittimo, e costituisce causa di nullità a regime c.d. «intermedio», il mancato accoglimento di detta richiesta, motivato dal fatto che, nel domandare l’applicazione del giudizio abbreviato, l’imputato non lo aveva subordinato all’effettuazione dell’incombente in questione.

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Cass. pen. n. 49532/2003

Nel caso in cui il difensore della parte civile designa un suo sostituto ex art. 102 c.p.p., è onere del controinteressato dedurre la carenza di investitura formale, onde consentire al sostituto di produrre il documento dal quale deriva la sua legittimazione processuale, giacchè la nullità generale a regime intermedio ex artt. 178, comma primo lett. c] e 180 c.p.p. si configura soltanto nell’ipotesi di mancato rilascio e non anche di mancata esibizione di una delega scritta. [Nella specie, il ricorrente aveva dedotto la nullità del giudizio di primo grado in quanto le conclusioni erano state rassegnate dal sostituto del procuratore della parte civile senza esibire l’atto della sua designazione formale. La Corte ha rigettato il ricorso sul rilievo che tale nullità non poteva essere piú dedotta, non essendo stata eccepita a norma dell’art. 182 comma secondo c.p.p.].

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Cass. pen. n. 8112/2003

La nullità comminata dall’art. 369 bis c.p.p. [introdotto dall’art. 19 della legge 6 marzo 2001, n. 60], per il difetto di tempestiva comunicazione della nomina del difensore d’ufficio, deve essere qualificata di carattere generale non assoluta [ex artt. 178 lett. c] e 180 c.p.p.]. Ne consegue che essa deve essere eccepita [ex artt. 180 e 182 c.p.p.] dalla parte, a pena di decadenza, prima del compimento dell’atto o, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo.

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Cass. pen. n. 2116/2003

La nullità conseguente all’omessa notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari prima della richiesta di rinvio a giudizio non rientra tra quelle assolute e insanabili, in quanto non riguarda la citazione dell’imputato stesso, le cui facoltà difensive non ne risultano limitate nel corso dell’intero dibattimento, ma tra quelle a regime intermedio, con la conseguenza che va eccepita o rilevata di ufficio fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.

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Cass. pen. n. 7774/2002

In tema di instaurazione del rito nel procedimento monocratico [art. 550 c.p.p.], l’erronea scelta del pubblico ministero il quale proceda con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare non dà luogo a nullità assoluta ed insanabile, ma solo ad una nullità a regime intermedio rilevabile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento per la prima volta dell’accertamento della costituzione delle parti.

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Cass. pen. n. 7523/2000

In tema di udienza preliminare, l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di cui all’art. 419 c.p.p. non costituisce ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 c.p.p. bensì rientra nel regime di cui all’art. 180 c.p.p. Ciò in quanto mentre l’udienza preliminare ha funzioni di filtro del rinvio a giudizio, permane invece la primaria importanza del decreto che dispone il giudizio [art. 429 c.p.p.], atto cui segue il passaggio processuale della presentazione dell’imputato al dibattimento. Ne consegue la diversità del regime delle nullità previste dall’art. 419 comma 7 c.p.p. rispetto a quello riguardante il decreto che dispone il giudizio [art. 429 comma 2 c.p.p.] in relazione alla diversa funzione dell’atto nella dinamica del procedimento. Pertanto, con riferimento all’art. 179 c.p.p., quando la norma parla dell’omessa citazione dell’imputato, essa non può che riferirsi alla notifica del decreto che dispone il giudizio. Al contrario, l’avviso per l’udienza preliminare, pur rientrando tra gli atti che determinano un intervento dell’imputato, non è una citazione, termine per lo più inteso come chiamata in sede dibattimentale in connessione con il giudizio.

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Cass. pen. n. 8639/1999

La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo. Ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

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Cass. pen. n. 9/1999

Nel procedimento di esecuzione avente ad oggetto la confiscabilità di un bene, l’amministrazione dello Stato è titolare di un interesse alla decisione dalla quale può derivarle, in modo diretto e immediato, un pregiudizio o un vantaggio giuridicamente apprezzabile; alla predetta amministrazione compete pertanto l’avviso dell’udienza in camera di consiglio fissata per la deliberazione dell’incidente, posto che il termine «parti» che figura nell’art. 666, comma 3, c.p.p., deve essere inteso in senso sostanziale e non in senso formale, e dunque riferito a tutti i soggetti titolari di posizioni giuridiche sulle quali la decisione è idonea ad esplicare diretta incidenza. Dall’omessa notificazione dell’avviso di udienza deriva una nullità generale a regime intermedio di cui all’art. 178, lett. c], c.p.p., come tale soggetta al regime di rilevabilità e deducibilità di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p. [Nel caso di specie la Corte ha escluso, ai sensi dell’art. 182, comma 1, c.p.p., che la nullità derivante dall’omissione predetta potesse essere eccepita dal condannato i cui beni erano stati confiscati, in quanto soggetto privo di interesse all’osservanza della disposizione violata; ed ha ritenuto altresì, ai sensi dell’art. 180 c.p.p., che la rilevabilità d’ufficio nel giudizio di cassazione di tale invalidità dovesse considerarsi preclusa in quanto, inerendo essa ad attività preparatorie dell’udienza in camera di consiglio, avrebbe potuto essere rilevata dal giudice dell’esecuzione, indipendentemente dall’eccezione di parte, sino al momento della deliberazione].

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Cass. pen. n. 2339/1999

In tema di notifica a mezzo posta del decreto di citazione, nel caso detta notifica sia stata effettuata ai sensi del comma terzo dell’art. 8 della legge 20 novembre 1998 n. 346 [per compiuta giacenza di dieci giorni del «piego» nell’ufficio postale quale conseguenza della assenza del destinatario o della mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone legittimate a riceverlo], poiché la suddetta disposizione di legge è stata dichiarata incostituzionale dalla competente Corte con la sentenza n. 346 del 1998, deve ritenersi realizzata una violazione del diritto di difesa con conseguente nullità della notificazione predetta. Trattandosi di nullità di ordine generale e quindi eccepibile e rilevabile di ufficio entro i termini di cui all’art. 180 c.p.p., essa produce il suo effetto in tutti quei casi in cui la sentenza della Corte costituzionale risulti essere intervenuta prima dell’esaurimento dell’iter processuale. [Nella fattispecie, la Corte di cassazione, rilevando che la declaratoria di incostituzionalità era intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione e considerato che la doglianza della nullità era stata prospettata dalla difesa dell’imputato sin dalla fase di appello, ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado].

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Cass. pen. n. 13465/1998

L’indicazione dell’ora stabilita per la comparizione delle parti dinanzi al giudice del dibattimento è elemento integrativo del decreto che dispone il giudizio. La relativa omissione dà luogo ad una nullità di ordine generale di carattere intermedio, che, in quanto tale, è rilevabile se sollevata dalla parte interessata nella sua prima difesa

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Cass. pen. n. 2051/1998

L’omesso interrogatorio dell’imputato, che ne faccia richiesta, nel giudizio abbreviato configura una nullità generale non assoluta, che il giudice ha il potere di rilevare di ufficio nei termini indicati dall’art. 182, comma terzo, c.p.p., senza che rilevi l’intervenuta decadenza della parte dalla deducibilità della stessa.

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Cass. pen. n. 7957/1997

La nullità della sentenza per mancata correlazione tra imputazione e fatto accertato dal giudice non rientra tra quelle assolute e insanabili ma, attenendo all’esercizio del diritto di difesa, configura una nullità a regime intermedio, che non può essere più rilevata dal giudice né dedotta dall’interessato, essendosi verificata nel giudizio di primo grado, dopo la deliberazione della sentenza nel grado successivo. Ne consegue la indeducibilità di tale vizio per la prima volta in sede di legittimità ove esso non sia stato denunciato nei motivi di appello.

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Cass. pen. n. 3028/1997

Nel caso di omessa citazione della parte civile, sussiste una nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c] c.p.p., in quanto si tratta di disposizione concernente l’intervento delle altre parti. Essa è a regime intermedio ex art. 180 c.p.p., giacché attiene ai presupposti della vocatio in iudicium. Verificandosi nella fase degli atti preliminari al dibattimento, formalmente e strutturalmente distinta dallo stesso, a norma dell’art. 180 c.p.p., deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza del grado successivo.

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Cass. pen. n. 5911/1995

In tema di procedimento di riesame, la mancata osservanza del termine di tre giorni liberi previsto dall’art. 309, comma 8, c.p.p. per la notifica dell’avviso di udienza all’imputato e al difensore dà luogo ad una nullità di ordine generale, ma non assoluta ed insanabile, sibbene a regime c.d. «intermedio», la quale, pertanto, è soggetta alla disciplina di cui all’art. 180 c.p.p.

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Cass. pen. n. 5657/1995

La mancata indicazione, nel decreto che, ai sensi dell’art. 104 c.p.p., dispone il differimento dei colloqui tra imputato e difensore, delle «specifiche ed eccezionali ragioni di cautela», cui fa riferimento la citata disposizione normativa, dà luogo a una nullità di ordine generale afferente non solo il suindicato provvedimento ma anche il successivo interrogatorio di cui all’art. 294 c.p.p., quando detto ultimo incombente sia stato effettuato senza che preventivamente l’imputato abbia avuto modo di consultarsi con il difensore, nulla rilevando in contrario che lo stesso imputato, pur avendone la possibilità, non abbia chiesto che l’interrogatorio venisse differito, ma si sia limitato alla formulazione [tempestiva] dell’eccezione; e ciò in quanto l’interessato non ha, in genere, alcun obbligo di attivarsi per consentire la sanatoria di nullità già verificatesi, né può trovare applicazione, nell’ipotesi data, il disposto di cui all’art. 134 c.p.p., trattandosi di norma eccezionale concernente situazioni tutt’affatto diverse [sanatoria delle nullità di citazione, avvisi e notificazioni].

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Cass. pen. n. 3604/1995

In tema di nullità a regime c.d. «intermedio», una volta verificatasi la decadenza prevista dall’art. 182, comma 2, c.p.p., rimane preclusa anche la possibilità di rilevazione d’ufficio da parte del giudice, entro il termine di cui all’art. 180 c.p.p.. [Nella specie trattavasi di nullità afferente il provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 104 c.p.p., era stato disposto il differimento dei colloqui tra l’imputato e il suo difensore].

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Cass. pen. n. 9324/1995

La violazione dell’art. 500 c.p.p. ed in particolare il non consentire al difensore dell’imputato di procedere alle contestazioni nell’esame testimoniale, realizza ipotesi di nullità di ordine generale sotto il profilo dell’art. 178 lett. c] c.p.p. in quanto comporta certamente lesione del diritto di difesa nell’ambito della procedura predisposta all’accertamento dei fatti. Tale nullità peraltro, in quanto non rientrante tra le ipotesi di cui al successivo art. 179 c.p.p., deve ritenersi a regime intermedio e pertanto sanabile per effetto della mancata eccezione ad opera della parte che vi assiste immediatamente dopo il compimento dell’atto. Sotto codesto profilo non è sufficiente dunque che la difesa chieda di procedere alla contestazione, ma è necessario che la stessa, nell’ipotesi in cui la contestazione venga negata, rilevi, in quanto presente, la nullità; in mancanza di siffatta tempestiva eccezione, la deduzione effettuata nei motivi di appello non può valere a causa dell’intervenuta sanatoria e decadenza.

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Cass. pen. n. 3986/1995

L’art. 555, comma terzo, c.p.p., nel prevedere che il decreto di citazione a giudizio davanti al pretore deve essere notificato all’imputato almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il dibattimento, non prescrive espressamente, a differenza di quanto disposto dall’art. 412 del codice previgente, l’osservanza di tale termine a pena di nullità, pur configurandosi, peraltro, quella di ordine generale ex art. 178 lett. c] c.p.p. in quanto si tratta di disposizione concernente l’intervento dell’imputato. Tuttavia, quanto al regime di rilevabilità, la mancata osservanza del termine è riconducibile nell’ambito delle nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p., giacché non può essere riferita all’art. 179, comma primo, stesso codice quale nullità assoluta per «omessa citazione dell’imputato», poiché non attiene direttamente ai presupposti della vocatio in iudicium, ma solo alle condizioni perché la difesa possa esplicarsi nel modo più favorevole.

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Cass. pen. n. 11214/1994

In tema di patteggiamento nel corso delle indagini preliminari, l’omessa disposizione del giudice di comunicazione alle parti del decreto di fissazione dell’udienza [peraltro non esteso in calce alla richiesta dell’imputato] integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile nei termini di cui all’art. 182 comma secondo c.p.p.

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Cass. pen. n. 3955/1994

Qualora l’istanza di patteggiamento venga formulata nel corso delle indagini preliminari, quantunque vi sia l’accordo delle parti sulla pena, il giudice non è abilitato a provvedere de plano, ma, al contrario, deve fissare apposita udienza, della quale le parti stesse devono essere rese edotte mediante la notificazione di cui all’art. 447, comma primo, c.p.p., ovvero atto equipollente. La mancanza sia della notifica, sia di un atto equipollente comporta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 178 lett. b] e c] stesso codice.

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Cass. pen. n. 570/1994

La violazione del diritto, fissato nell’art. 104 c.p.p., dell’imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il proprio difensore [cui si collega il diritto del difensore di accedere nei luoghi in cui l’indagato è custodito: art. 36, primo comma, att.] e che può essere derogato su richiesta del P.M., con decreto motivato del giudice, a norma del terzo comma del ricordato art. 104, solo in presenza di specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, non può esaurirsi con la sola irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 124 c.p.p. Il diritto al colloquio con il difensore da parte dell’indagato in vinculis si atteggia, infatti, come finalizzato all’assistenza dell’indagato stesso. Ne consegue che l’inosservanza della norma che lo prevede e regola è sanzionata da nullità di ordine generale, ma rilevabile o deducibile entro i termini e nei limiti di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p.

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Cass. pen. n. 1708/1994

L’inutilizzabilità di atti acquisiti in violazione di specifici divieti si traduce in nullità del provvedimento decisorio solo in quanto l’utilizzazione si sia effettivamente realizzata, onde non è configurabile alcuna nullità, qualora, dal testo del medesimo provvedimento, risulti che tale utilizzazione non v’è stata. [Fattispecie in tema di acquisizione al fascicolo del dibattimento di verbali di prove di altri procedimenti penali, non assunte né nel dibattimento, né nell’incidente probatorio].

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Cass. pen. n. 1362/1994

Qualora l’imputato abbia nominato due difensori l’omesso avviso della data di celebrazione dell’udienza ad uno di essi [e la conseguente sua assenza] dà luogo a nullità di ordine generale incidendo sull’assistenza dell’imputato nel processo [art. 178, lettera c, c.p.p.]; tale nullità si qualifica come di ordine intermedio, sicché si ritiene sanata se non dedotta nel termine indicato dall’art. 180 c.p.p.

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Cass. pen. n. 5604/1994

La nullità derivante da mancata motivazione del provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 104 c.p.p., venga differito l’esercizio del diritto dell’imputato detenuto di conferire con il suo difensore, prima dell’interrogatorio, siccome necessariamente rilevabile, dall’interessato e dal difensore che richiedono, senza ottenerlo, il colloquio — dovendo il suindicato provvedimento, in tale occasione, essere loro esibito da chi esercita la custodia, ai sensi dell’art. 36, terzo comma, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale — deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima del compimento dell’interrogatorio o, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo, trattandosi di nullità a regime cosiddetto «intermedio», soggetta, come tale, alle disposizioni di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p.

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Cass. pen. n. 4787/1994

L’omesso avviso alle parti della data dell’udienza camerale fissata dinanzi al tribunale costituito a norma dell’art. 310 c.p.p. è causa di nullità, che ha carattere assoluto allorché dall’omissione derivi l’impossibilità, per il difensore, di partecipare all’udienza medesima. [In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che il vizio in questione sussiste anche se l’indagato o l’imputato sia assistito da altro difensore, ribadendo il principio che, allorquando l’avviso sia dato ad uno solo dei difensori, la nullità è a regime intermedio e, in quanto tale, può essere fatta valere nei termini e alle condizioni di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 8712/1993

La nullità ex art. 522 c.p.p. per difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, se è di ordine generale nei confronti del P.M. in quanto riferita all’iniziativa del medesimo nell’esercizio dell’azione penale [art. 178, lettera b] c.p.p. correlato all’art. 179, primo comma, stesso codice], nei confronti dell’imputato, non attinendo ad omessa citazione o all’assenza del suo difensore quando ne è obbligatoria la presenza, si atteggia a nullità a regime intermedio che non può essere più rilevata di ufficio né dedotta dall’interessato, essendosi verificata nel giudizio di primo grado, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo [art. 180 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 2761/1993

L’inosservanza del termine di tre giorni fissato dall’art. 324, sesto comma, c.p.p. per le comunicazioni e le notificazioni attinenti all’udienza fissata per la discussione della richiesta di riesame presentata avverso provvedimenti cautelari di natura reale dà luogo a nullità di ordine generale, rientrante nelle previsioni di cui all’art. 180 c.p.p.

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Cass. pen. n. 1265/1993

L’illegittimità del provvedimento che dilaziona l’esercizio del diritto dell’imputato di conferire con il difensore deve essere rilevata nei termini stabiliti dall’art. 180 c.p.p.

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Cass. pen. n. 333/1993

I termini di rilevabilità e di deducibilità delle nullità di ordine generale di cui agli artt. 178 e 180 c.p.p. sono stabiliti con riferimento alla deliberazione della sentenza di primo grado o, se le nullità sono occorse nel giudizio, con riferimento alla sentenza del grado successivo. Poiché l’art. 180 del codice è formulato avendo riguardo alla figura dell’imputato, il riconoscimento delle stesse garanzie al fermato e all’arrestato, in relazione alle nullità incorse nel giudizio di convalida e nel successivo riesame, deve essere attuato mediante l’estensione analogica delle norme previste per le indagini preliminari e il dibattimento. Ne consegue che le nullità verificatesi prima dell’udienza di convalida possono essere rilevate e dedotte soltanto prima dei provvedimenti adottati dal giudice nella stessa udienza, mentre quelle incorse nelle fasi successive possono essere rilevate e dedotte in sede di riesame. [Fattispecie relativa a pretesa illegittimità, per mancanza di motivazione, di provvedimento di dilazione della facoltà, per l’arrestato o il fermato, di conferire con il difensore].

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Cass. pen. n. 2797/1992

La nullità derivante dall’omessa violazione del provvedimento con cui il pubblico ministero differisce l’esercizio del diritto dell’indagato in vinculis di conferire con il proprio difensore, non riguardando un caso di assenza del difensore stesso in ipotesi in cui ne è obbligatoria la presenza, non è da ricomprendere tra le nullità assolute di cui all’art. 179 c.p.p., bensì tra quelle di ordine generale disciplinate dall’art. 180 dello stesso codice. La detta nullità si comunica, quindi, all’interrogatorio reso in sede di convalida dell’arresto solo allorché venga dedotta nei termini indicati dall’art. 182 c.p.p. [Nel caso di specie, la Corte ha statuito che la nullità doveva considerarsi sanata ai sensi dell’art. 182, secondo comma, c.p.p., perché l’indagato e il suo difensore che avevano assistito all’interrogatorio, non l’avevano eccepita prima del compimento dell’atto stesso].

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Cass. pen. n. 181/1992

Per il combinato disposto degli artt. 180 e 182 comma 2, c.p.p., il limite della deducibilità di una nullità prevista dall’art. 178 stesso codice, nell’ipotesi di assistenza della parte al compimento di un atto, non incide sulla rilevabilità d’ufficio della stessa sino alla deliberazione della sentenza di primo grado, ove la nullità si sia verificata nella fase delle indagini preliminari.

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