Cass. civ. n. 14301 del 22 maggio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Art. 2, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015 - Indennità risarcitoria - Sostanziale identità con quanto previsto dall'art. 18, comma 2, st.lav. - Detraibilità dell'aliunde percipiendum e di quanto percepito a titolo di prestazioni previdenziali - Insussistenza - Detraibilità dell'indennità per congedo di maternità - Insussistenza - Fattispecie in tema di nullità del licenziamento per causa di matrimonio.


In ipotesi di nullità del licenziamento cui è applicabile l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015, dalla indennità risarcitoria da esso prevista non va detratto l'aliunde percipiendum, al pari di quanto stabilito per i licenziamenti nulli dall'art. 18, comma 2, st.lav., più volte modificato, come pure non va detratto quanto percepito a titolo di prestazioni previdenziali, rilevando ai fini dell'aliunde perceptum solo i redditi conseguiti attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, dichiarata la nullità del licenziamento per causa di matrimonio di una lavoratrice assunta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015, ha escluso la detraibilità dal risarcimento dovutole di quanto percepito a titolo di indennità per congedo di maternità e dell'aliunde percipiendum).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1602 del 2023

Normativa correlata

Legge 04/03/2015 num. 23 art. 2 com. 2 CORTE COST.
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

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