Cass. civ. n. 14307 del 22 maggio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE Inidoneità fisica sopravvenuta allo svolgimento delle mansioni - Giustificazione del licenziamento - Violazione dell’obbligo di "accomodamenti ragionevoli" sancito dall'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2003 - Natura discriminatoria del licenziamento - Discriminazione diretta - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in tema di tutela applicabile.


Il licenziamento motivato dalla sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni - se intimato in violazione dell'obbligo di adottare "accomodamenti ragionevoli" (sancito, in attuazione di obblighi comunitari, dall'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2003) e, quindi, in violazione di doveri imposti per rimuovere gli ostacoli che impediscono ad una persona con disabilità di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori - realizza una discriminazione diretta ed è pertanto nullo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena di cui all'art. 18, commi 1 e 2, st.lav.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6497 del 2021

Normativa correlata

Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3 com. 3
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

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