Cass. pen. n. 18068 del 10 maggio 2011
Testo massima n. 1
È inammissibile, per tardività, l'eccezione di nullità del sequestro derivante dall'inosservanza dell'art 114 disp. att. c.p.p, che impone alla polizia giudiziaria di avvertire l'indagato che ha possibilità di farsi assistere dal difensore prima di procedere al compimento dell'atto, ove dedotta davanti al tribunale del riesame con i motivi aggiunti e non con l'originaria richiesta di riesame.