14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3028 del 2 aprile 1997
Testo massima n. 1
Nel caso di omessa citazione della parte civile, sussiste una nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c ] c.p.p., in quanto si tratta di disposizione concernente l’intervento delle altre parti. Essa è a regime intermedio ex art. 180 c.p.p., giacché attiene ai presupposti della vocatio in iudicium. Verificandosi nella fase degli atti preliminari al dibattimento, formalmente e strutturalmente distinta dallo stesso, a norma dell’art. 180 c.p.p., deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza del grado successivo.
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