Cass. pen. n. 333 del 1 marzo 1993

Testo massima n. 1


I termini di rilevabilità e di deducibilità delle nullità di ordine generale di cui agli artt. 178 e 180 c.p.p. sono stabiliti con riferimento alla deliberazione della sentenza di primo grado o, se le nullità sono occorse nel giudizio, con riferimento alla sentenza del grado successivo. Poiché l'art. 180 del codice è formulato avendo riguardo alla figura dell'imputato, il riconoscimento delle stesse garanzie al fermato e all'arrestato, in relazione alle nullità incorse nel giudizio di convalida e nel successivo riesame, deve essere attuato mediante l'estensione analogica delle norme previste per le indagini preliminari e il dibattimento. Ne consegue che le nullità verificatesi prima dell'udienza di convalida possono essere rilevate e dedotte soltanto prima dei provvedimenti adottati dal giudice nella stessa udienza, mentre quelle incorse nelle fasi successive possono essere rilevate e dedotte in sede di riesame. (Fattispecie relativa a pretesa illegittimità, per mancanza di motivazione, di provvedimento di dilazione della facoltà, per l'arrestato o il fermato, di conferire con il difensore).

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