Cass. civ. n. 14331 del 22 maggio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Giudizio tributario - Impugnazione dell’atto impositivo - Pronuncia su un rapporto tributario diverso - Vizio di ultrapetizione - Sussistenza - Fondamento.


Nel processo tributario, la decisione di merito che si pronuncia su un rapporto tributario diverso da quello accertato nell'atto impositivo impugnato o, comunque, prescindendo del tutto dalla motivazione dell'atto impositivo impugnato, incorre nel vizio di ultrapetizione, previsto dall'art. 112 c.p.c., poiché il giudizio tributario, pur configurandosi come impugnazione-merito, deve restare entro i limiti posti, da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto impositivo impugnato e, dall'altro lato, dagli specifici motivi tempestivamente e ritualmente formulati dal contribuente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21759 del 2011

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 112
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24 com. 2
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 com. 2 CORTE COST.

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