14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 7227 del 23 giugno 1995
Testo massima n. 1
Non è configurabile alcuna preclusione, a carico dell’imputato che abbia fruito della riduzione di pena ex art. 442 c.p.p., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 15 febbraio 1991, a chiedere la rinnovazione del dibattimento al giudice d’appello ed è illegittima l’eventuale subordinazione di una richiesta in tal senso alla contestuale rinuncia ai benefici del rito abbreviato.
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Testo massima n. 2
Qualora il pubblico ministero abbia negato il consenso alla definizione del processo con rito abbreviato, nel giudizio ordinario seguitone non possono essere utilizzati a fini probatori gli atti del fascicolo del P.M., a nulla rilevando che, all’esito del giudizio stesso, il dissenso di quest’ultimo sia stato ritenuto ingiustificato, giacché il riconoscimento, quantunque postumo, dell’accoglibilità della richiesta non può essere assimilato alla prestazione di un consenso che non c’è stato e non vale a cancellare il fatto che il processo si è svolto con il rito ordinario.
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