Art. 443 – Codice di procedura penale – Limiti all’appello
1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.
[2. L'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita ovvero alla sola pena pecuniaria].
3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 15713/2018
In tema di giudizio abbreviato, la riqualificazione del fatto da omicidio preterintenzionale ad eccesso colposo in legittima difesa comporta una modifica del titolo di reato contestato, da cui consegue che il pubblico ministero è legittimato, ai sensi dell'art.443, comma 3, cod. proc. pen., a proporre appello avverso la sentenza di condanna (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'art. 55 cod. pen. configura un titolo autonomo di reato, di natura strutturalmente colposa, e non contiene una disciplina meramente sanzionatoria).
Cass. civ. n. 7012/2018
Qualora l'imputato, a seguito del rigetto da parte del g.u.p. della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, non riproponga tale richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell' art. 438, comma 6, cod. proc. pen.), ma chieda, invece, di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 4186/2018
In tema di giudizio abbreviato, il potere del giudice di appello di disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione non è soggetto a limiti temporali e può intervenire in qualunque momento e fase della procedura, purchè sia garantito il diritto al contraddittorio. (Fattispecie in cui la Corte, in un caso di giudizio abbreviato non condizionato, ha ritenuto legittima l'integrazione probatoria, disposta dal giudice di appello dopo l'inizio della camera di consiglio, consistita nell'esame della persona offesa in merito a fatti oggetto di dichiarazioni già rese, pur non nel contraddittorio delle parti).
Cass. civ. n. 8248/2018
Nel giudizio di appello avverso sentenza pronunziata a seguito di giudizio abbreviato si applica il più breve termine di comparizione (non inferiore a dieci giorni) previsto in via generale dall'art. 127 cod. proc. pen. e non quello di cui all'art. 601, comma 5, dello stesso codice.(In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 443, comma 4 - che a sua volta al comma 1, rimanda alle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. - rappresenta un'esplicita eccezione all'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. e dunque una norma a carattere speciale al fine di realizzare, senza alcuna lesione dei diritti di difesa, una maggiore snellezza delle forme correlata al meccanismo premiale della diminuzione della pena).
Cass. civ. n. 11054/2017
Nel giudizio abbreviato di appello, è inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio proposta con l'impugnazione della sentenza di primo grado, qualora sollevata nel corso dell'udienza preliminare e non ripresentata, a seguito del rigetto, nel successivo giudizio abbreviato instaurato nel corso della stessa udienza preliminare.
Cass. civ. n. 55359/2016
In tema di abbreviato, la rinuncia all'appello da parte dell'imputato non vale a vanificare l'avvenuta conversione del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, che continua, tuttavia, anche davanti al giudice di appello ad essere regolato dalle norme proprie del ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 6724/2015
Il giudice di appello, a seguito di parziale rinnovazione dell'istruttoria conseguente a giudizio di primo grado svoltosi con le forme del rito abbreviato, può disporre l'acquisizione di atti tempestivamente presentati al P.M. durante la fase delle indagini preliminari ed erroneamente confluiti in altro procedimento penale. (In motivazione la Corte ha pure rilevato che la difesa dell'imputato non aveva eccepito alcunché, nel corso del giudizio d'appello, in merito alla disposta acquisizione d'ufficio).
Cass. civ. n. 49164/2015
Nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato non si applica l'istituto della contumacia, con la conseguenza che l'imputato ritualmente citato e non comparso non ha diritto alla notificazione del rinvio dell'udienza ad altra data, essendo rappresentato dal difensore.
Cass. civ. n. 32655/2014
La Corte di appello, qualora intenda riformare "in peius" una sentenza assolutoria, emessa all'esito di giudizio abbreviato, non è obbligata alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'esame dei testimoni ritenuti dal primo giudice inattendibili, ma può anche di ufficio disporne l'audizione se ritiene non convincente il discorso giustificativo della sentenza impugnata fondato sugli atti assunti nella fase investigativa.
Cass. civ. n. 30744/2014
Il giudizio abbreviato di appello si svolge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 443 e 599 cod. proc. pen., nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., con la conseguenza che non è necessario sostituire il difensore non presente, pur se ritualmente citato, dell'imputato con un difensore immediatamente reperibile nominato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 24965/2011
La conversione in appello del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di condanna emessa con il rito abbreviato, ed appellata dall'imputato, opera "ope legis" e non può essere annullata dalla successiva scelta dell'imputato appellante di rinunciare all'impugnazione.
Cass. civ. n. 34887/2007
Nell'ipotesi in cui il giudizio di primo grado sia stato celebrato nella forma del rito abbreviato, il giudizio di appello deve svolgersi in ogni caso nella forma del procedimento in camera di consiglio, atteso che il rinvio operato dall'art. 443, comma quarto, c.p.p. all'art. 599 c.p.p. attiene alla disciplina delle forme procedimentali e non anche alle ipotesi in concreto contemplate da quest'ultima disposizione.
Cass. civ. n. 1299/2004
Il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso una sentenza di condanna pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, si converte in appello, qualora il medesimo provvedimento sia oggetto di appello da parte dell'imputato, a nulla rilevando, per ragioni di economia e di unitarietà processuale, la circostanza che la sentenza impugnata sia oggettivamente inappellabile per la parte che ha proposto ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 331/2002
In tema di giudizio abbreviato, poiché l'appello del P.M. contro la sentenza di condanna emessa all'esito di esso è ammesso solo se vi sia stata modificazione del titolo del reato, è illegittima la reformatio in peius da parte del giudice di secondo grado che, in accoglimento del motivo diretto a far escludere la concessione delle attenuanti generiche, abbia rideterminato la pena in misura superiore a quella inflitta dal primo giudice anziché dichiarare inammissibile l'impugnazione, a nulla rilevando che quest'ultima sia stata oggetto di conversione a norma dell'art. 580 c.p.p., posto che questa non comporta la modificazione dei contenuti possibili dell'impugnazione stessa.
Cass. civ. n. 8767/1999
Le limitazioni all'appellabilità delle sentenze da parte del pubblico ministero fissate dall'art. 443 c.p.p. in relazione al giudizio abbreviato sono di stretta interpretazione in quanto fanno eccezione alla regola generale della appellabilità di tutte le sentenze sia di condanna che di proscioglimento fissata dall'art. 593, primo comma, stesso codice; pertanto il comma terzo del predetto articolo 443, che prevede l'appellabilità delle sentenze che abbiano modificato il titolo di reato, in quanto ribadisce il principio generale della ammissibilità dell'appello, deve ritenersi esteso anche ai casi in cui, a seguito della modifica, sia stata applicata una sanzione sostitutiva.
Cass. civ. n. 4111/1999
In ipotesi di diniego del giudizio abbreviato, la richiesta di applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. può essere formulata per la prima volta anche nel giudizio di appello, giacché una volta che il processo ha irreversibilmente intrapreso la via del dibattimento, si dissolve la funzione deflattiva del rito alternativo e residua soltanto la possibilità di applicare la diminuente di pena, ove a posteriori risulti, con valutazione ex ante, che il processo poteva essere definito — come richiesto dall'imputato — nella udienza preliminare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto erronea la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di diminuente ex art. 442 c.p.p. pronunciata dal giudice di appello, osservando che quella richiesta doveva ritenersi compresa nel «punto» di gravame riguardante la quantificazione della pena e l'applicazione di attenuanti).
Cass. civ. n. 7912/1998
In tema di appello avverso le sentenze pronunciate a seguito di rito abbreviato, l'espressione usata dal legislatore nell'art. 443 c.p.p., secondo la quale «l'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna. . . alla sola pena pecuniaria» deve essere intesa nel senso che il gravame non può esperirsi avverso le sentenze che condannano l'imputato «soltanto alla pena pecuniaria», con la conseguenza che può proporsi l'impugnazione se con la sentenza, oltre alla condanna a una pena pecuniaria, sia stata pronunciata condanna anche a una sanzione accessoria. (Nella specie si trattava della interdizione temporanea dai pubblici uffici).
Cass. civ. n. 6593/1998
L'appello del P.M. contro sentenza di condanna in giudizio abbreviato, precluso (salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo di reato) dall'art. 443, comma terzo, c.p.p., va tuttavia, ai sensi dell'art. 568 stesso codice, qualificato ricorso per cassazione, che a sua volta, nel caso sia stato proposto appello anche da parte dell'imputato, si converte in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p.
Cass. civ. n. 3145/1998
La sentenza pronunciata a seguito del dibattimento di primo grado — celebrato con il rito ordinario — con la quale il giudice, ritenendo che il processo potesse essere deciso allo stato degli atti, abbia applicato la diminuente per il rito abbreviato, deve essere considerata a tutti gli effetti una sentenza dibattimentale, con la conseguenza che nei confronti del P.M. non opera la preclusione relativa alla proposizione dell'appello prevista dall'art. 443 comma 3 c.p.p.: tale limitazione costituisce, invero, una eccezione al principio di carattere generale relativo alla possibilità di appello da parte del P.M. e, come tale, non è suscettibile di estensione analogica, tanto più che l'applicazione della diminuente in esame, all'esito del dibattimento, costituisce un punto della decisione sul quale il P.M. può esprimere il suo dissenso mediante l'appello. Né ha rilievo che, in precedenza, all'udienza preliminare, il P.M. abbia eventualmente prestato il suo consenso alla definizione del processo con il rito abbreviato; infatti, una volta che il Gup abbia ritenuto di non poter procedere con il rito abbreviato, deve escludersi che il P.M., prestando il proprio consenso al rito abbreviato nella fase dell'udienza preliminare, abbia rinunciato preventivamente a proporre appello: in tal caso, invero, il P.M., non solo non resta vincolato al parere precedentemente espresso, ma riacquista la sua piena autonomia di giudizio, tanto più che nel corso dell'istruttoria dibattimentale potrebbero emergere ulteriori elementi giudicati dal P.M. di udienza di rilevanza tale da lasciar ritenere che il processo non potesse essere deciso allo stato degli atti.
Cass. civ. n. 10248/1997
Poiché, in caso di giudizio abbreviato, l'appello, ai sensi dell'art. 443, comma 4, c.p.p., segue sempre le forme di cui all'art. 599 stesso codice, con esclusione, quindi, in radice, della possibilità che si dia luogo a dibattimento, non può trovare applicazione, in detta ipotesi, il disposto di cui al comma 5 del citato art. 599, secondo cui, in caso di mancato accoglimento della richiesta formulata dalle parti ai sensi del precedente comma 4 (c.d. «patteggiamento in appello»), il giudice deve ordinare la citazione a comparire in dibattimento.
Cass. civ. n. 2628/1997
In caso di giudizio abbreviato l'integrazione probatoria in appello non è esclusa in modo assoluto, ma è possibile, nei limiti di compatibilità con le caratteristiche di celerità del rito. Essa sarà possibile, e dovrà essere disposta anche d'ufficio, solo per le acquisizioni documentali assolutamente indispensabili ai fini del decidere ed attinenti la capacità processuale dell'imputato o i presupposti stessi del reato o della punibilità. Non potrà perciò farsi ricorso all'integrazione in appello per far fronte a ordinarie lacune probatorie nel merito, in presenza delle quali il giudice dovrà far ricorso, secondo i principi generali, al proscioglimento ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p., né per acquisire prove a carico dell'imputato, essendo possibile l'integrazione solo in bonam partem, dal momento che l'acquisizione di elementi a carico dell'imputato potrebbe incidere sulla originaria determinazione di richiedere il rito alternativo, scelta non più modificabile.
Cass. pen. n. 4967 del 16 maggio 1996
Poiché la norma di cui all'art. 443 c.p.p., che detta limiti all'appello nel giudizio abbreviato, si applica solo allorquando si proceda con tale rito alternativo, nell'ipotesi di rito ordinario, i casi di appello sono quelli previsti dall'art. 593 c.p.p. che dichiara inappellabili soltanto le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere concernenti contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, e non già quelle con le quali sono state applicate sanzioni sostitutive.
Cass. civ. n. 9267/1995
Per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2, ultimo periodo, c.p.p., il giudizio abbreviato non è ammesso quando l'imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio concerne un reato punibile con l'ergastolo. In questo caso, il giudice per le indagini preliminari non è competente a definire il giudizio con le forme stabilite dagli artt. 444 e 442 c.p.p., anche se ritiene che in concreto debba essere applicata una pena diversa dall'ergastolo.
Cass. civ. n. 7959/1995
Nell'ipotesi in cui il giudizio in primo grado si sia svolto nella forma del rito abbreviato, l'inosservanza in appello del procedimento in Camera di consiglio non può comportare la nullità del giudizio: infatti la celebrazione del medesimo in pubblico dibattimento, con pienezza del più ampio contraddittorio, non comporta alcun pregiudizio del diritto della difesa.
Cass. civ. n. 7227/1995
Non è configurabile alcuna preclusione, a carico dell'imputato che abbia fruito della riduzione di pena ex art. 442 c.p.p., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 15 febbraio 1991, a chiedere la rinnovazione del dibattimento al giudice d'appello ed è illegittima l'eventuale subordinazione di una richiesta in tal senso alla contestuale rinuncia ai benefici del rito abbreviato.
Cass. civ. n. 6665/1995
Anche nel giudizio di appello avverso sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato ex art. 442 c.p.p., in virtù del richiamo operato dall'art. 443 ultimo comma c.p.p. all'art. 599, il quale a sua volta al primo comma richiama «le forme previste dall'art. 127» per la procedura camerale, l'imputato detenuto, o agli arresti domiciliari, deve essere sentito dal giudice che procede se ristretto nella circoscrizione, dal magistrato di sorveglianza se ristretto altrove, solo se ne faccia richiesta con l'osservanza del termine stabilito dall'art. 127 comma secondo c.p.p. (cioè fino a cinque giorni prima dell'udienza).
Cass. civ. n. 5924/1995
Anche nel giudizio abbreviato in fase di appello, l'accertamento dell'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere del soggetto, costituisce una verifica doverosa per il giudice, riguardando un presupposto necessario in mancanza del quale nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, e non è, quindi, riconducibile al concetto di acquisizione di nuove prove, per cui esisterebbe la preclusione rappresentata dalla particolarità del rito prescelto, connotato dalla decisione allo stato degli atti. (Nella fattispecie l'imputato aveva sostenuto di essere stato, al momento del fatto, in stato di semiincoscienza dovuto all'etilismo cronico di cui era affetto).
Cass. civ. n. 3799/1995
Il richiamo contenuto nell'art. 443, comma 4, c.p.p. alle forme previste dall'art. 599 c.p.p. implica l'osservanza di queste in ogni caso di appello avverso sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, anche se oggetto del gravame sia la responsabilità di chi ha proposto l'impugnazione. Tale disciplina, peraltro, non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, essendo giustificata dalla scelta operata dall'imputato, il quale, con la richiesta di definizione del procedimento allo stato degli atti, in cambio di un trattamento sanzionatorio più favorevole nell'ipotesi di condanna, accetta di esercitare il proprio diritto di difesa in forme più limitate. (Nella fattispecie l'imputato aveva dedotto che l'art. 443, comma 4, c.p.p., rinviava alle forme previste dall'art. 599 c.p.p. con riferimento esclusivo alle ipotesi di cui al comma 1 del richiamato articolo, esigendosi, al di fuori di queste, la pubblicità del dibattimento).
Cass. civ. n. 3786/1995
Poiché la sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato con la quale sono state applicate sanzioni sostitutive è inappellabile, il giudice di appello erroneamente investito del gravame, deve trasmettere gli atti al giudice competente e cioè alla Corte di cassazione, anche quando l'impugnazione risulti inammissibile.
Cass. civ. n. 2400/1995
Nel caso di procedimento trattato in dibattimento con il vecchio rito, una volta applicata la diminuente ex art. 442 c.p.p. (giudizio abbreviato), in quanto ritenuta ingiustificata l'opposizione del P.M. alla scelta ritualmente operata dall'imputato, a seguito di tale innesto il processo deve continuare con le norme previste dal nuovo rito; ne consegue che i termini per proporre impugnazione e la loro decorrenza sono regolati dal nuovo codice di procedura penale.