Art. 443 – Codice di procedura penale – Limiti all’appello
1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.
[2. L'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita ovvero alla sola pena pecuniaria].
3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 30744/2014
Il giudizio abbreviato di appello si svolge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 443 e 599 cod. proc. pen., nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., con la conseguenza che non è necessario sostituire il difensore non presente, pur se ritualmente citato, dell'imputato con un difensore immediatamente reperibile nominato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 34887/2007
Nell'ipotesi in cui il giudizio di primo grado sia stato celebrato nella forma del rito abbreviato, il giudizio di appello deve svolgersi in ogni caso nella forma del procedimento in camera di consiglio, atteso che il rinvio operato dall'art. 443, comma quarto, c.p.p. all'art. 599 c.p.p. attiene alla disciplina delle forme procedimentali e non anche alle ipotesi in concreto contemplate da quest'ultima disposizione.
Cass. civ. n. 1299/2004
Il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso una sentenza di condanna pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, si converte in appello, qualora il medesimo provvedimento sia oggetto di appello da parte dell'imputato, a nulla rilevando, per ragioni di economia e di unitarietà processuale, la circostanza che la sentenza impugnata sia oggettivamente inappellabile per la parte che ha proposto ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 331/2002
In tema di giudizio abbreviato, poiché l'appello del P.M. contro la sentenza di condanna emessa all'esito di esso è ammesso solo se vi sia stata modificazione del titolo del reato, è illegittima la reformatio in peius da parte del giudice di secondo grado che, in accoglimento del motivo diretto a far escludere la concessione delle attenuanti generiche, abbia rideterminato la pena in misura superiore a quella inflitta dal primo giudice anziché dichiarare inammissibile l'impugnazione, a nulla rilevando che quest'ultima sia stata oggetto di conversione a norma dell'art. 580 c.p.p., posto che questa non comporta la modificazione dei contenuti possibili dell'impugnazione stessa.
Cass. civ. n. 8767/1999
Le limitazioni all'appellabilità delle sentenze da parte del pubblico ministero fissate dall'art. 443 c.p.p. in relazione al giudizio abbreviato sono di stretta interpretazione in quanto fanno eccezione alla regola generale della appellabilità di tutte le sentenze sia di condanna che di proscioglimento fissata dall'art. 593, primo comma, stesso codice; pertanto il comma terzo del predetto articolo 443, che prevede l'appellabilità delle sentenze che abbiano modificato il titolo di reato, in quanto ribadisce il principio generale della ammissibilità dell'appello, deve ritenersi esteso anche ai casi in cui, a seguito della modifica, sia stata applicata una sanzione sostitutiva.
Cass. civ. n. 4111/1999
In ipotesi di diniego del giudizio abbreviato, la richiesta di applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. può essere formulata per la prima volta anche nel giudizio di appello, giacché una volta che il processo ha irreversibilmente intrapreso la via del dibattimento, si dissolve la funzione deflattiva del rito alternativo e residua soltanto la possibilità di applicare la diminuente di pena, ove a posteriori risulti, con valutazione ex ante, che il processo poteva essere definito — come richiesto dall'imputato — nella udienza preliminare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto erronea la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di diminuente ex art. 442 c.p.p. pronunciata dal giudice di appello, osservando che quella richiesta doveva ritenersi compresa nel «punto» di gravame riguardante la quantificazione della pena e l'applicazione di attenuanti).
Cass. civ. n. 7912/1998
In tema di appello avverso le sentenze pronunciate a seguito di rito abbreviato, l'espressione usata dal legislatore nell'art. 443 c.p.p., secondo la quale «l'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna. . . alla sola pena pecuniaria» deve essere intesa nel senso che il gravame non può esperirsi avverso le sentenze che condannano l'imputato «soltanto alla pena pecuniaria», con la conseguenza che può proporsi l'impugnazione se con la sentenza, oltre alla condanna a una pena pecuniaria, sia stata pronunciata condanna anche a una sanzione accessoria. (Nella specie si trattava della interdizione temporanea dai pubblici uffici).
Cass. civ. n. 6593/1998
L'appello del P.M. contro sentenza di condanna in giudizio abbreviato, precluso (salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo di reato) dall'art. 443, comma terzo, c.p.p., va tuttavia, ai sensi dell'art. 568 stesso codice, qualificato ricorso per cassazione, che a sua volta, nel caso sia stato proposto appello anche da parte dell'imputato, si converte in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p.
Cass. civ. n. 10248/1997
Poiché, in caso di giudizio abbreviato, l'appello, ai sensi dell'art. 443, comma 4, c.p.p., segue sempre le forme di cui all'art. 599 stesso codice, con esclusione, quindi, in radice, della possibilità che si dia luogo a dibattimento, non può trovare applicazione, in detta ipotesi, il disposto di cui al comma 5 del citato art. 599, secondo cui, in caso di mancato accoglimento della richiesta formulata dalle parti ai sensi del precedente comma 4 (c.d. «patteggiamento in appello»), il giudice deve ordinare la citazione a comparire in dibattimento.
Cass. civ. n. 2628/1997
In caso di giudizio abbreviato l'integrazione probatoria in appello non è esclusa in modo assoluto, ma è possibile, nei limiti di compatibilità con le caratteristiche di celerità del rito. Essa sarà possibile, e dovrà essere disposta anche d'ufficio, solo per le acquisizioni documentali assolutamente indispensabili ai fini del decidere ed attinenti la capacità processuale dell'imputato o i presupposti stessi del reato o della punibilità. Non potrà perciò farsi ricorso all'integrazione in appello per far fronte a ordinarie lacune probatorie nel merito, in presenza delle quali il giudice dovrà far ricorso, secondo i principi generali, al proscioglimento ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p., né per acquisire prove a carico dell'imputato, essendo possibile l'integrazione solo in bonam partem, dal momento che l'acquisizione di elementi a carico dell'imputato potrebbe incidere sulla originaria determinazione di richiedere il rito alternativo, scelta non più modificabile.
Cass. pen. n. 4967 del 16 maggio 1996
Poiché la norma di cui all'art. 443 c.p.p., che detta limiti all'appello nel giudizio abbreviato, si applica solo allorquando si proceda con tale rito alternativo, nell'ipotesi di rito ordinario, i casi di appello sono quelli previsti dall'art. 593 c.p.p. che dichiara inappellabili soltanto le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere concernenti contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, e non già quelle con le quali sono state applicate sanzioni sostitutive.
Cass. civ. n. 9267/1995
Per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2, ultimo periodo, c.p.p., il giudizio abbreviato non è ammesso quando l'imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio concerne un reato punibile con l'ergastolo. In questo caso, il giudice per le indagini preliminari non è competente a definire il giudizio con le forme stabilite dagli artt. 444 e 442 c.p.p., anche se ritiene che in concreto debba essere applicata una pena diversa dall'ergastolo.
Cass. civ. n. 7959/1995
Nell'ipotesi in cui il giudizio in primo grado si sia svolto nella forma del rito abbreviato, l'inosservanza in appello del procedimento in Camera di consiglio non può comportare la nullità del giudizio: infatti la celebrazione del medesimo in pubblico dibattimento, con pienezza del più ampio contraddittorio, non comporta alcun pregiudizio del diritto della difesa.
Cass. civ. n. 7227/1995
Non è configurabile alcuna preclusione, a carico dell'imputato che abbia fruito della riduzione di pena ex art. 442 c.p.p., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 15 febbraio 1991, a chiedere la rinnovazione del dibattimento al giudice d'appello ed è illegittima l'eventuale subordinazione di una richiesta in tal senso alla contestuale rinuncia ai benefici del rito abbreviato.
Cass. civ. n. 5924/1995
Anche nel giudizio abbreviato in fase di appello, l'accertamento dell'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere del soggetto, costituisce una verifica doverosa per il giudice, riguardando un presupposto necessario in mancanza del quale nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, e non è, quindi, riconducibile al concetto di acquisizione di nuove prove, per cui esisterebbe la preclusione rappresentata dalla particolarità del rito prescelto, connotato dalla decisione allo stato degli atti. (Nella fattispecie l'imputato aveva sostenuto di essere stato, al momento del fatto, in stato di semiincoscienza dovuto all'etilismo cronico di cui era affetto).
Cass. civ. n. 3799/1995
Il richiamo contenuto nell'art. 443, comma 4, c.p.p. alle forme previste dall'art. 599 c.p.p. implica l'osservanza di queste in ogni caso di appello avverso sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, anche se oggetto del gravame sia la responsabilità di chi ha proposto l'impugnazione. Tale disciplina, peraltro, non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, essendo giustificata dalla scelta operata dall'imputato, il quale, con la richiesta di definizione del procedimento allo stato degli atti, in cambio di un trattamento sanzionatorio più favorevole nell'ipotesi di condanna, accetta di esercitare il proprio diritto di difesa in forme più limitate. (Nella fattispecie l'imputato aveva dedotto che l'art. 443, comma 4, c.p.p., rinviava alle forme previste dall'art. 599 c.p.p. con riferimento esclusivo alle ipotesi di cui al comma 1 del richiamato articolo, esigendosi, al di fuori di queste, la pubblicità del dibattimento).
Cass. civ. n. 3786/1995
Poiché la sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato con la quale sono state applicate sanzioni sostitutive è inappellabile, il giudice di appello erroneamente investito del gravame, deve trasmettere gli atti al giudice competente e cioè alla Corte di cassazione, anche quando l'impugnazione risulti inammissibile.
Cass. civ. n. 2400/1995
Nel caso di procedimento trattato in dibattimento con il vecchio rito, una volta applicata la diminuente ex art. 442 c.p.p. (giudizio abbreviato), in quanto ritenuta ingiustificata l'opposizione del P.M. alla scelta ritualmente operata dall'imputato, a seguito di tale innesto il processo deve continuare con le norme previste dal nuovo rito; ne consegue che i termini per proporre impugnazione e la loro decorrenza sono regolati dal nuovo codice di procedura penale.
Cass. civ. n. 123/1995
Per il giudizio camerale di appello relativo a sentenza emessa a seguito di rito abbreviato (art. 590 c.p.p.) non è necessario il decreto di citazione a giudizio, ma è sufficiente l'avviso di udienza ai sensi dell'art. 127 comma 1 c.p.p.
Cass. civ. n. 5758/1994
Avverso la sentenza pronunciata a seguito del rito abbreviato previsto dall'art. 247 att. c.p.p., il ricorso per cassazione va proposto nei termini e con le forme rispettivamente previsti dagli artt. 585 e 581 del codice di rito attuale ed il relativo procedimento deve essere trattato in pubblica udienza, a norma dell'art. 611 stesso codice, mentre trovano, poi, applicazione anche le cause generali di inammissibilità delle impugnazioni previste dall'art. 591 di tale codice e le sanzioni apprestate in proposito dall'art. 616 del medesimo.
Cass. civ. n. 4753/1994
L'impugnazione consentita alla parte civile avverso sentenza di proscioglimento dell'imputato emessa all'esito del rito abbreviato (art. 442 c.p.p.), cui la medesima parte civile abbia prestato accettazione, non è il ricorso per cassazione, bensì l'appello, nei casi in cui con tale mezzo può proporre impugnazione il P.M. (art. 576, comma 1, c.p.p.). Ne consegue l'obbligo per la Corte di cassazione di provvedere, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., alla conversione del gravame erroneamente proposto.
Cass. civ. n. 7247/1993
Il potere di proporre appello incidentale non spetta a chi è privo del potere di proporre quello principale. Ne consegue che nel giudizio abbreviato il pubblico ministero non può proporre appello incidentale quando quello principale gli sia precluso a norma dell'art. 443 comma 3 c.p.p., mentre analogamente nel “patteggiamento” l'imputato non può proporre appello incidentale nell'ipotesi in cui la relativa decisione sia stata appellata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 448 comma 2 c.p.p.
Cass. civ. n. 5722/1993
L'art. 580 c.p.p. regola sia il caso in cui alla stessa parte, in ordine a capi diversi della sentenza, siano dati mezzi di impugnazione ordinari di specie diversa sia il caso in cui tali mezzi siano offerti alle diverse parti, anche rispetto a uno stesso capo della sentenza. Lo scopo di tale regola non è tanto quello di ampliare la sfera di garanzia offerta alla parte, con l'opportunità di un secondo grado di merito eventualmente negato, quanto quello di soddisfare esigenze di economia e di correttezza del giudizio. (Nella fattispecie trattavasi di sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato, impugnata dall'imputato con appello e dal procuratore generale con ricorso per cassazione, che era stato convertito in appello. L'imputato si era doluto di tale conversione, assumendo che, poiché la sentenza non aveva modificato il titolo del reato, non era consentito al procuratore generale l'appello contro di essa, ai sensi dell'art. 443, terzo comma, c.p.p.).
Cass. civ. n. 4771/1993
In tema di giudizio abbreviato, la sentenza d'appello, pronunciata ai sensi degli artt. 443, quarto comma, e 599 c.p.p., qualora il relativo procedimento in camera di consiglio si svolga in assenza dell'imputato il quale, benché regolarmente citato, non si sia presentato senza addurre alcun legittimo impedimento, deve ritenersi equiparata alla sentenza contumaciale, anche se in tale procedimento non è prevista la pronuncia di una formale dichiarazione di contumacia. Ne deriva che contro la detta sentenza il difensore dell'imputato può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato ai sensi dell'art. 571, terzo comma, c.p.p.
Cass. civ. n. 16/1993
Per l'impugnazione delle sentenze pronunciate a seguito di giudizio abbreviato valgono i termini stabiliti per l'impugnazione delle sentenze dibattimentali dall'art. 585 c.p.p., con le decorrenze specificate nelle lett. b), c) e d), del secondo comma del suddetto articolo. (La Cassazione ha ritenuto che l'applicabilità alle sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato dei diversi termini di impugnazione rapportati dall'art. 585 c.p.p., all'art. 544 stesso codice, anziché del termine unico di quindici giorni stabilito per i provvedimenti camerali, deve farsi logicamente derivare dal rinvio operato dall'art. 442, primo comma, c.p.p., «agli artt. 529 ss.», tra i quali è compreso l'art. 544, al quale fa riferimento appunto l'art. 585 c.p.p.).
Cass. civ. n. 12061/1992
Il giudice d'appello, anche nel caso in cui il gravame sia stato proposto avverso pronuncia adottata all'esito di giudizio abbreviato, può, in applicazione dell'art. 597 comma terzo c.p.p., dare al fatto una nuova definizione giuridica, anche più grave, non ostandovi la natura di decisione «allo stato degli atti» propria di detta pronuncia (la quale implica soltanto il divieto di nuove acquisizioni probatorie), né rilevando in contrario l'inapplicabilità, nel rito abbreviato, del disposto di cui all'art. 423 c.p.p., poiché la «modificazione dell'imputazione» disciplinata da detta norma è solo quella derivante dalle eventuali contestazioni del P.M., d'iniziativa (comma primo) o su autorizzazione del giudice (comma secondo) e non ha, quindi, nulla a che vedere con la «diversa definizione giuridica del fatto» prevista e disciplinata dall'art. 521 comma primo c.p.p. (e, di riflesso, dal citato art. 597 comma terzo stesso codice), come potere-dovere proprio ed esclusivo del giudice.
Cass. civ. n. 5560/1992
Nell'ipotesi in cui, avverso la sentenza di condanna a una pena condizionalmente sospesa pronunziata in esito a giudizio abbreviato, venga proposto ricorso per cassazione, va disposta la conversione del ricorso con la trasmissione degli atti al giudice di appello, dopo la dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 443 comma 2, c.p.p., nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato, anche relativamente ad altri reati giudicati con la stessa sentenza, per i quali tale condizione non sussista, giacché viene così a proporsi la situazione di mezzi di impugnazione diversi, disciplinata dall'art. 580 stesso codice.
Cass. civ. n. 2390/1992
La riduzione del terzo della pena inflitta in conseguenza della celebrazione del processo con rito abbreviato, è possibile nel solo giudizio di primo grado. (Nella specie, la Suprema Corte, ha ritenuto che, pur essendosi celebrato il processo di primo grado con rito abbreviato e, pur essendo stata applicata in quella sede la diminuzione della pena prevista quale incentivo alla deflazione dei dibattimenti, proposta impugnazione e riformata in peius la sentenza, la corte d'appello non avrebbe potuto applicare la detta riduzione).
Cass. civ. n. 11634/1991
In tema di impugnazione nel giudizio abbreviato, a seguito della n. 363 del 23 luglio 1991 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, c.p.p., va considerato ammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna, salvo che questa riguardi una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. La predetta sentenza di annullamento non può influire sui rapporti già esauriti, ma è efficace sui rapporti in corso e nei giudizi non ancora definiti, almeno per quel capo o quel punto che è interessato dalla norma dichiarata nulla. Ne consegue che la sentenza del giudice di appello, dichiarativa di inammissibilità del gravame per il disposto dell'art. 443, secondo comma, c.p.p., emessa anteriormente alla declaratoria di illegittimità costituzionale e non ancora definitiva perché assoggettata al controllo di legittimità, risulta ormai fondata su norma non più esistente, e come tale nulla per violazione di legge. Essa va, pertanto, annullata con rinvio al giudice di appello per un nuovo esame del gravame.
Cass. civ. n. 11060/1991
Il ricorso contro la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, sia essa di primo grado o di appello, deve essere discusso dalla Corte di cassazione in udienza pubblica.