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Art. 443 — Limiti all’appello

Art. 443 — Limiti all’appello

1. L’imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.

[2. L’imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita ovvero alla sola pena pecuniaria] .

3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall’articolo 599.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 15713/2018

In tema di giudizio abbreviato, la riqualificazione del fatto da omicidio preterintenzionale ad eccesso colposo in legittima difesa comporta una modifica del titolo di reato contestato, da cui consegue che il pubblico ministero è legittimato, ai sensi dell’art.443, comma 3, cod. proc. pen., a proporre appello avverso la sentenza di condanna [In motivazione, la Corte ha chiarito che l’art. 55 cod. pen. configura un titolo autonomo di reato, di natura strutturalmente colposa, e non contiene una disciplina meramente sanzionatoria].

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Cass. pen. n. 8248/2018

Nel giudizio di appello avverso sentenza pronunziata a seguito di giudizio abbreviato si applica il più breve termine di comparizione [non inferiore a dieci giorni] previsto in via generale dall’art. 127 cod. proc. pen. e non quello di cui all’art. 601, comma 5, dello stesso codice.[In motivazione la Corte ha precisato che l’art. 443, comma 4 – che a sua volta al comma 1, rimanda alle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen. – rappresenta un’esplicita eccezione all’art. 601, comma 5, cod. proc. pen. e dunque una norma a carattere speciale al fine di realizzare, senza alcuna lesione dei diritti di difesa, una maggiore snellezza delle forme correlata al meccanismo premiale della diminuzione della pena].

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Cass. pen. n. 7012/2018

Qualora l’imputato, a seguito del rigetto da parte del g.u.p. della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, non riproponga tale richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado [come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell’ art. 438, comma 6, cod. proc. pen.], ma chieda, invece, di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l’iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l’esercizio dei poteri di integrazione istruttoria “ex officio” ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

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Cass. pen. n. 4186/2018

In tema di giudizio abbreviato, il potere del giudice di appello di disporre d’ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione non è soggetto a limiti temporali e può intervenire in qualunque momento e fase della procedura, purchè sia garantito il diritto al contraddittorio. [Fattispecie in cui la Corte, in un caso di giudizio abbreviato non condizionato, ha ritenuto legittima l’integrazione probatoria, disposta dal giudice di appello dopo l’inizio della camera di consiglio, consistita nell’esame della persona offesa in merito a fatti oggetto di dichiarazioni già rese, pur non nel contraddittorio delle parti].

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Cass. pen. n. 11054/2017

Nel giudizio abbreviato di appello, è inammissibile l’eccezione di incompetenza per territorio proposta con l’impugnazione della sentenza di primo grado, qualora sollevata nel corso dell’udienza preliminare e non ripresentata, a seguito del rigetto, nel successivo giudizio abbreviato instaurato nel corso della stessa udienza preliminare.

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Cass. pen. n. 55359/2016

In tema di abbreviato, la rinuncia all’appello da parte dell’imputato non vale a vanificare l’avvenuta conversione del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, che continua, tuttavia, anche davanti al giudice di appello ad essere regolato dalle norme proprie del ricorso per cassazione.

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Cass. pen. n. 6724/2015

Il giudice di appello, a seguito di parziale rinnovazione dell’istruttoria conseguente a giudizio di primo grado svoltosi con le forme del rito abbreviato, può disporre l’acquisizione di atti tempestivamente presentati al P.M. durante la fase delle indagini preliminari ed erroneamente confluiti in altro procedimento penale. [In motivazione la Corte ha pure rilevato che la difesa dell’imputato non aveva eccepito alcunché, nel corso del giudizio d’appello, in merito alla disposta acquisizione d’ufficio].

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Cass. pen. n. 32655/2014

La Corte di appello, qualora intenda riformare “in peius” una sentenza assolutoria, emessa all’esito di giudizio abbreviato, non è obbligata alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’esame dei testimoni ritenuti dal primo giudice inattendibili, ma può anche di ufficio disporne l’audizione se ritiene non convincente il discorso giustificativo della sentenza impugnata fondato sugli atti assunti nella fase investigativa.

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Cass. pen. n. 30744/2014

Il giudizio abbreviato di appello si svolge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 443 e 599 cod. proc. pen., nelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen., con la conseguenza che non è necessario sostituire il difensore non presente, pur se ritualmente citato, dell’imputato con un difensore immediatamente reperibile nominato ai sensi dell’art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.

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Cass. pen. n. 24965/2011

La conversione in appello del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di condanna emessa con il rito abbreviato, ed appellata dall’imputato, opera “ope legis” e non può essere annullata dalla successiva scelta dell’imputato appellante di rinunciare all’impugnazione.

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Cass. pen. n. 34887/2007

Nell’ipotesi in cui il giudizio di primo grado sia stato celebrato nella forma del rito abbreviato, il giudizio di appello deve svolgersi in ogni caso nella forma del procedimento in camera di consiglio, atteso che il rinvio operato dall’art. 443, comma quarto, c.p.p. all’art. 599 c.p.p. attiene alla disciplina delle forme procedimentali e non anche alle ipotesi in concreto contemplate da quest’ultima disposizione.

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Cass. pen. n. 15293/2007

La sentenza 6 febbraio 2007 n. 26, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui, sostituendo l’articolo 593 del c.p.p., non consentiva al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall’articolo 603, comma 2, del c.p.p., nonché dell’articolo 10, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui prevedeva che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge dovesse essere dichiarata inammissibile, non estende i propri effetti alla disciplina dell’appello della sentenza resa in sede di giudizio abbreviato contenuta nell’articolo 443, comma 1, del c.p.p., come riformulato dall’articolo 2 della legge n. 46 del 2006 con la generalizzazione della regola dell’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero ottenuta attraverso l’eliminazione dalla norma della precedente limitazione di tale regola ai casi in cui l’appello tendeva a ottenere una diversa formula. [ Mass. redaz. ].

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Cass. pen. n. 1299/2004

Il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso una sentenza di condanna pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, si converte in appello, qualora il medesimo provvedimento sia oggetto di appello da parte dell’imputato, a nulla rilevando, per ragioni di economia e di unitarietà processuale, la circostanza che la sentenza impugnata sia oggettivamente inappellabile per la parte che ha proposto ricorso per cassazione.

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Cass. pen. n. 331/2002

In tema di giudizio abbreviato, poiché l’appello del P.M. contro la sentenza di condanna emessa all’esito di esso è ammesso solo se vi sia stata modificazione del titolo del reato, è illegittima la reformatio in peius da parte del giudice di secondo grado che, in accoglimento del motivo diretto a far escludere la concessione delle attenuanti generiche, abbia rideterminato la pena in misura superiore a quella inflitta dal primo giudice anziché dichiarare inammissibile l’impugnazione, a nulla rilevando che quest’ultima sia stata oggetto di conversione a norma dell’art. 580 c.p.p., posto che questa non comporta la modificazione dei contenuti possibili dell’impugnazione stessa.

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Cass. pen. n. 8767/1999

Le limitazioni all’appellabilità delle sentenze da parte del pubblico ministero fissate dall’art. 443 c.p.p. in relazione al giudizio abbreviato sono di stretta interpretazione in quanto fanno eccezione alla regola generale della appellabilità di tutte le sentenze sia di condanna che di proscioglimento fissata dall’art. 593, primo comma, stesso codice; pertanto il comma terzo del predetto articolo 443, che prevede l’appellabilità delle sentenze che abbiano modificato il titolo di reato, in quanto ribadisce il principio generale della ammissibilità dell’appello, deve ritenersi esteso anche ai casi in cui, a seguito della modifica, sia stata applicata una sanzione sostitutiva.

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Cass. pen. n. 4111/1999

In ipotesi di diniego del giudizio abbreviato, la richiesta di applicazione della diminuente di cui all’art. 442 c.p.p. può essere formulata per la prima volta anche nel giudizio di appello, giacché una volta che il processo ha irreversibilmente intrapreso la via del dibattimento, si dissolve la funzione deflattiva del rito alternativo e residua soltanto la possibilità di applicare la diminuente di pena, ove a posteriori risulti, con valutazione ex ante, che il processo poteva essere definito — come richiesto dall’imputato — nella udienza preliminare. [Nella specie, la S.C. ha ritenuto erronea la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di diminuente ex art. 442 c.p.p. pronunciata dal giudice di appello, osservando che quella richiesta doveva ritenersi compresa nel «punto» di gravame riguardante la quantificazione della pena e l’applicazione di attenuanti].
La cognizione del giudice di appello non è delimitata dalle specifiche domande che siano già state espressamente formulate nel dibattimento di primo grado, ma è delimitata, salvo quanto previsto dall’art. 597, comma 5, c.p.p., unicamente dai motivi indicati nell’atto di impugnazione, sicché, una questione non sollevata nel giudizio di primo grado, può essere ritualmente proposta con i motivi di appello e ad essa il giudice di secondo grado è tenuto ad estendere il suo esame. [Nella specie, la S.C. ha ritenuto erronea la dichiarazione di inammissibilità di una richiesta di applicazione della diminuente ex art. 442 c.p.p. non formulata nel giudizio di primo grado, osservando che sulla stessa il giudice di appello doveva invece pronunciarsi in quanto compresa nel «punto» della impugnazione concernente la quantificazione della pena e l’applicazione delle attenuanti]

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Cass. pen. n. 7912/1998

In tema di appello avverso le sentenze pronunciate a seguito di rito abbreviato, l’espressione usata dal legislatore nell’art. 443 c.p.p., secondo la quale «l’imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna. . . alla sola pena pecuniaria» deve essere intesa nel senso che il gravame non può esperirsi avverso le sentenze che condannano l’imputato «soltanto alla pena pecuniaria», con la conseguenza che può proporsi l’impugnazione se con la sentenza, oltre alla condanna a una pena pecuniaria, sia stata pronunciata condanna anche a una sanzione accessoria. [Nella specie si trattava della interdizione temporanea dai pubblici uffici].

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Cass. pen. n. 6593/1998

L’appello del P.M. contro sentenza di condanna in giudizio abbreviato, precluso [salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo di reato] dall’art. 443, comma terzo, c.p.p., va tuttavia, ai sensi dell’art. 568 stesso codice, qualificato ricorso per cassazione, che a sua volta, nel caso sia stato proposto appello anche da parte dell’imputato, si converte in appello ai sensi dell’art. 580 c.p.p.

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Cass. pen. n. 3145/1998

La sentenza pronunciata a seguito del dibattimento di primo grado — celebrato con il rito ordinario — con la quale il giudice, ritenendo che il processo potesse essere deciso allo stato degli atti, abbia applicato la diminuente per il rito abbreviato, deve essere considerata a tutti gli effetti una sentenza dibattimentale, con la conseguenza che nei confronti del P.M. non opera la preclusione relativa alla proposizione dell’appello prevista dall’art. 443 comma 3 c.p.p.: tale limitazione costituisce, invero, una eccezione al principio di carattere generale relativo alla possibilità di appello da parte del P.M. e, come tale, non è suscettibile di estensione analogica, tanto più che l’applicazione della diminuente in esame, all’esito del dibattimento, costituisce un punto della decisione sul quale il P.M. può esprimere il suo dissenso mediante l’appello. Né ha rilievo che, in precedenza, all’udienza preliminare, il P.M. abbia eventualmente prestato il suo consenso alla definizione del processo con il rito abbreviato; infatti, una volta che il Gup abbia ritenuto di non poter procedere con il rito abbreviato, deve escludersi che il P.M., prestando il proprio consenso al rito abbreviato nella fase dell’udienza preliminare, abbia rinunciato preventivamente a proporre appello: in tal caso, invero, il P.M., non solo non resta vincolato al parere precedentemente espresso, ma riacquista la sua piena autonomia di giudizio, tanto più che nel corso dell’istruttoria dibattimentale potrebbero emergere ulteriori elementi giudicati dal P.M. di udienza di rilevanza tale da lasciar ritenere che il processo non potesse essere deciso allo stato degli atti.

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Cass. pen. n. 10248/1997

Poiché, in caso di giudizio abbreviato, l’appello, ai sensi dell’art. 443, comma 4, c.p.p., segue sempre le forme di cui all’art. 599 stesso codice, con esclusione, quindi, in radice, della possibilità che si dia luogo a dibattimento, non può trovare applicazione, in detta ipotesi, il disposto di cui al comma 5 del citato art. 599, secondo cui, in caso di mancato accoglimento della richiesta formulata dalle parti ai sensi del precedente comma 4 [c.d. «patteggiamento in appello»], il giudice deve ordinare la citazione a comparire in dibattimento.

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Cass. pen. n. 2628/1997

In caso di giudizio abbreviato l’integrazione probatoria in appello non è esclusa in modo assoluto, ma è possibile, nei limiti di compatibilità con le caratteristiche di celerità del rito. Essa sarà possibile, e dovrà essere disposta anche d’ufficio, solo per le acquisizioni documentali assolutamente indispensabili ai fini del decidere ed attinenti la capacità processuale dell’imputato o i presupposti stessi del reato o della punibilità. Non potrà perciò farsi ricorso all’integrazione in appello per far fronte a ordinarie lacune probatorie nel merito, in presenza delle quali il giudice dovrà far ricorso, secondo i principi generali, al proscioglimento ai sensi del capoverso dell’art. 530 c.p.p., né per acquisire prove a carico dell’imputato, essendo possibile l’integrazione solo in bonam partem, dal momento che l’acquisizione di elementi a carico dell’imputato potrebbe incidere sulla originaria determinazione di richiedere il rito alternativo, scelta non più modificabile.

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Cass. pen. n. 4967/1996

Poiché la norma di cui all’art. 443 c.p.p., che detta limiti all’appello nel giudizio abbreviato, si applica solo allorquando si proceda con tale rito alternativo, nell’ipotesi di rito ordinario, i casi di appello sono quelli previsti dall’art. 593 c.p.p. che dichiara inappellabili soltanto le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere concernenti contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, e non già quelle con le quali sono state applicate sanzioni sostitutive.

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Cass. pen. n. 930/1996

Nel processo celebrato con le forme del rito abbreviato al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d’ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell’art. 603, comma 3, c.p.p.; in tale fase, peraltro, non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all’assunzione delle prove in quanto, prestando il consenso all’adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova. [Nell’occasione la Corte ha altresì precisato che alle parti rimane comunque la possibilità di sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di secondo grado, e che l’acquisizione di prove ammesse ex officio non fa perdere all’imputato il beneficio della diminuzione della pena di cui all’art. 442, comma 2, c.p.p.].

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Cass. pen. n. 9283/1995

Per l’impugnazione delle sentenze pronunciate a seguito di giudizio abbreviato valgono i termini stabiliti per l’impugnazione delle sentenze dibattimentali dall’art. 585 c.p.p., con le decorrenze specificate nelle lettere b], c] e d] del comma 2 del suddetto articolo.

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Cass. pen. n. 9267/1995

Per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2, ultimo periodo, c.p.p., il giudizio abbreviato non è ammesso quando l’imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio concerne un reato punibile con l’ergastolo. In questo caso, il giudice per le indagini preliminari non è competente a definire il giudizio con le forme stabilite dagli artt. 444 e 442 c.p.p., anche se ritiene che in concreto debba essere applicata una pena diversa dall’ergastolo.

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Cass. pen. n. 7959/1995

Nell’ipotesi in cui il giudizio in primo grado si sia svolto nella forma del rito abbreviato, l’inosservanza in appello del procedimento in Camera di consiglio non può comportare la nullità del giudizio: infatti la celebrazione del medesimo in pubblico dibattimento, con pienezza del più ampio contraddittorio, non comporta alcun pregiudizio del diritto della difesa.

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Cass. pen. n. 7227/1995

Non è configurabile alcuna preclusione, a carico dell’imputato che abbia fruito della riduzione di pena ex art. 442 c.p.p., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 15 febbraio 1991, a chiedere la rinnovazione del dibattimento al giudice d’appello ed è illegittima l’eventuale subordinazione di una richiesta in tal senso alla contestuale rinuncia ai benefici del rito abbreviato.
Qualora il pubblico ministero non abbia acconsentito alla celebrazione del processo con il rito abbreviato e il giudice abbia ritenuto ingiustificato il suo dissenso applicando, all’esito del dibattimento, la riduzione di pena prevista dall’art. 442 c.p.p., il giudizio di appello deve svolgersi nelle forme ordinarie e non con la procedura camerale di cui all’art. 599 stesso codice.
Qualora l’imputato al quale in primo grado sia stata concessa, all’esito di giudizio ordinario, la diminuente di cui all’art. 442 c.p.p., per avere il giudice ritenuto ingiustificato il mancato consenso del pubblico ministero alla celebrazione del processo con rito abbreviato, venga citato per l’udienza pubblica in secondo grado, la nullità da cui è inficiato il giudizio d’appello che si sia svolto, nonostante ciò, in camera di consiglio è quella prevista dall’art. 471 c.p.p., che non può essere ricondotta alle nullità di cui all’art. 178 lett. c] stesso codice, bensì a quelle di cui al successivo art. 181, comma 1, con la conseguenza che essa rimane sanata, se non tempestivamente dedotta.

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Cass. pen. n. 6665/1995

Anche nel giudizio di appello avverso sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato ex art. 442 c.p.p., in virtù del richiamo operato dall’art. 443 ultimo comma c.p.p. all’art. 599, il quale a sua volta al primo comma richiama «le forme previste dall’art. 127» per la procedura camerale, l’imputato detenuto, o agli arresti domiciliari, deve essere sentito dal giudice che procede se ristretto nella circoscrizione, dal magistrato di sorveglianza se ristretto altrove, solo se ne faccia richiesta con l’osservanza del termine stabilito dall’art. 127 comma secondo c.p.p. [cioè fino a cinque giorni prima dell’udienza].

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Cass. pen. n. 5924/1995

Anche nel giudizio abbreviato in fase di appello, l’accertamento dell’imputabilità, quale capacità di intendere e di volere del soggetto, costituisce una verifica doverosa per il giudice, riguardando un presupposto necessario in mancanza del quale nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, e non è, quindi, riconducibile al concetto di acquisizione di nuove prove, per cui esisterebbe la preclusione rappresentata dalla particolarità del rito prescelto, connotato dalla decisione allo stato degli atti. [Nella fattispecie l’imputato aveva sostenuto di essere stato, al momento del fatto, in stato di semiincoscienza dovuto all’etilismo cronico di cui era affetto].

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Cass. pen. n. 3799/1995

Il richiamo contenuto nell’art. 443, comma 4, c.p.p. alle forme previste dall’art. 599 c.p.p. implica l’osservanza di queste in ogni caso di appello avverso sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, anche se oggetto del gravame sia la responsabilità di chi ha proposto l’impugnazione. Tale disciplina, peraltro, non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, essendo giustificata dalla scelta operata dall’imputato, il quale, con la richiesta di definizione del procedimento allo stato degli atti, in cambio di un trattamento sanzionatorio più favorevole nell’ipotesi di condanna, accetta di esercitare il proprio diritto di difesa in forme più limitate. [Nella fattispecie l’imputato aveva dedotto che l’art. 443, comma 4, c.p.p., rinviava alle forme previste dall’art. 599 c.p.p. con riferimento esclusivo alle ipotesi di cui al comma 1 del richiamato articolo, esigendosi, al di fuori di queste, la pubblicità del dibattimento]

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Cass. pen. n. 3786/1995

Poiché la sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato con la quale sono state applicate sanzioni sostitutive è inappellabile, il giudice di appello erroneamente investito del gravame, deve trasmettere gli atti al giudice competente e cioè alla Corte di cassazione, anche quando l’impugnazione risulti inammissibile.

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Cass. pen. n. 2400/1995

Nel caso di procedimento trattato in dibattimento con il vecchio rito, una volta applicata la diminuente ex art. 442 c.p.p. [giudizio abbreviato], in quanto ritenuta ingiustificata l’opposizione del P.M. alla scelta ritualmente operata dall’imputato, a seguito di tale innesto il processo deve continuare con le norme previste dal nuovo rito; ne consegue che i termini per proporre impugnazione e la loro decorrenza sono regolati dal nuovo codice di procedura penale.

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Cass. pen. n. 123/1995

Per il giudizio camerale di appello relativo a sentenza emessa a seguito di rito abbreviato [art. 590 c.p.p.] non è necessario il decreto di citazione a giudizio, ma è sufficiente l’avviso di udienza ai sensi dell’art. 127 comma 1 c.p.p.

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Cass. pen. n. 4753/1994

L’impugnazione consentita alla parte civile avverso sentenza di proscioglimento dell’imputato emessa all’esito del rito abbreviato [art. 442 c.p.p.], cui la medesima parte civile abbia prestato accettazione, non è il ricorso per cassazione, bensì l’appello, nei casi in cui con tale mezzo può proporre impugnazione il P.M. [art. 576, comma 1, c.p.p.]. Ne consegue l’obbligo per la Corte di cassazione di provvedere, ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p., alla conversione del gravame erroneamente proposto.

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Cass. pen. n. 11355/1994

Il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza pronunciata a seguito di rito abbreviato si converte in appello ove contro la stessa sentenza l’imputato interponga appello.

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Cass. pen. n. 5758/1994

Avverso la sentenza pronunciata a seguito del rito abbreviato previsto dall’art. 247 att. c.p.p., il ricorso per cassazione va proposto nei termini e con le forme rispettivamente previsti dagli artt. 585 e 581 del codice di rito attuale ed il relativo procedimento deve essere trattato in pubblica udienza, a norma dell’art. 611 stesso codice, mentre trovano, poi, applicazione anche le cause generali di inammissibilità delle impugnazioni previste dall’art. 591 di tale codice e le sanzioni apprestate in proposito dall’art. 616 del medesimo.

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Cass. pen. n. 7247/1993

Il potere di proporre appello incidentale non spetta a chi è privo del potere di proporre quello principale. Ne consegue che nel giudizio abbreviato il pubblico ministero non può proporre appello incidentale quando quello principale gli sia precluso a norma dell’art. 443 comma 3 c.p.p., mentre analogamente nel “patteggiamento” l’imputato non può proporre appello incidentale nell’ipotesi in cui la relativa decisione sia stata appellata dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 448 comma 2 c.p.p.

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Cass. pen. n. 5722/1993

L’art. 580 c.p.p. regola sia il caso in cui alla stessa parte, in ordine a capi diversi della sentenza, siano dati mezzi di impugnazione ordinari di specie diversa sia il caso in cui tali mezzi siano offerti alle diverse parti, anche rispetto a uno stesso capo della sentenza. Lo scopo di tale regola non è tanto quello di ampliare la sfera di garanzia offerta alla parte, con l’opportunità di un secondo grado di merito eventualmente negato, quanto quello di soddisfare esigenze di economia e di correttezza del giudizio. [Nella fattispecie trattavasi di sentenza di condanna emessa all’esito di giudizio abbreviato, impugnata dall’imputato con appello e dal procuratore generale con ricorso per cassazione, che era stato convertito in appello. L’imputato si era doluto di tale conversione, assumendo che, poiché la sentenza non aveva modificato il titolo del reato, non era consentito al procuratore generale l’appello contro di essa, ai sensi dell’art. 443, terzo comma, c.p.p.].

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Cass. pen. n. 1012/1993

In caso di proposizione da parte del pubblico ministero di appello avverso sentenza di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato che non modifica il titolo del reato, e pertanto non appellabile da parte sua ai sensi del terzo comma dell’art. 443 c.p.p., l’impugnazione così proposta non è inammissibile ma si converte in ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, quinto comma, c.p.p.

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Cass. pen. n. 4771/1993

In tema di giudizio abbreviato, la sentenza d’appello, pronunciata ai sensi degli artt. 443, quarto comma, e 599 c.p.p., qualora il relativo procedimento in camera di consiglio si svolga in assenza dell’imputato il quale, benché regolarmente citato, non si sia presentato senza addurre alcun legittimo impedimento, deve ritenersi equiparata alla sentenza contumaciale, anche se in tale procedimento non è prevista la pronuncia di una formale dichiarazione di contumacia. Ne deriva che contro la detta sentenza il difensore dell’imputato può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato ai sensi dell’art. 571, terzo comma, c.p.p.

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Cass. pen. n. 16/1993

Per l’impugnazione delle sentenze pronunciate a seguito di giudizio abbreviato valgono i termini stabiliti per l’impugnazione delle sentenze dibattimentali dall’art. 585 c.p.p., con le decorrenze specificate nelle lett. b], c] e d], del secondo comma del suddetto articolo. [La Cassazione ha ritenuto che l’applicabilità alle sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato dei diversi termini di impugnazione rapportati dall’art. 585 c.p.p., all’art. 544 stesso codice, anziché del termine unico di quindici giorni stabilito per i provvedimenti camerali, deve farsi logicamente derivare dal rinvio operato dall’art. 442, primo comma, c.p.p., «agli artt. 529 ss.», tra i quali è compreso l’art. 544, al quale fa riferimento appunto l’art. 585 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 12061/1992

Il giudice d’appello, anche nel caso in cui il gravame sia stato proposto avverso pronuncia adottata all’esito di giudizio abbreviato, può, in applicazione dell’art. 597 comma terzo c.p.p., dare al fatto una nuova definizione giuridica, anche più grave, non ostandovi la natura di decisione «allo stato degli atti» propria di detta pronuncia [la quale implica soltanto il divieto di nuove acquisizioni probatorie], né rilevando in contrario l’inapplicabilità, nel rito abbreviato, del disposto di cui all’art. 423 c.p.p., poiché la «modificazione dell’imputazione» disciplinata da detta norma è solo quella derivante dalle eventuali contestazioni del P.M., d’iniziativa [comma primo] o su autorizzazione del giudice [comma secondo] e non ha, quindi, nulla a che vedere con la «diversa definizione giuridica del fatto» prevista e disciplinata dall’art. 521 comma primo c.p.p. [e, di riflesso, dal citato art. 597 comma terzo stesso codice], come potere-dovere proprio ed esclusivo del giudice.

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Cass. pen. n. 5560/1992

Nell’ipotesi in cui, avverso la sentenza di condanna a una pena condizionalmente sospesa pronunziata in esito a giudizio abbreviato, venga proposto ricorso per cassazione, va disposta la conversione del ricorso con la trasmissione degli atti al giudice di appello, dopo la dichiarata illegittimità costituzionale dell’art. 443 comma 2, c.p.p., nella parte in cui esclude l’appello dell’imputato, anche relativamente ad altri reati giudicati con la stessa sentenza, per i quali tale condizione non sussista, giacché viene così a proporsi la situazione di mezzi di impugnazione diversi, disciplinata dall’art. 580 stesso codice.

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Cass. pen. n. 2390/1992

La riduzione del terzo della pena inflitta in conseguenza della celebrazione del processo con rito abbreviato, è possibile nel solo giudizio di primo grado. [Nella specie, la Suprema Corte, ha ritenuto che, pur essendosi celebrato il processo di primo grado con rito abbreviato e, pur essendo stata applicata in quella sede la diminuzione della pena prevista quale incentivo alla deflazione dei dibattimenti, proposta impugnazione e riformata in peius la sentenza, la corte d’appello non avrebbe potuto applicare la detta riduzione].

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Cass. pen. n. 11634/1991

In tema di impugnazione nel giudizio abbreviato, a seguito della sentenza n. 363 del 23 luglio 1991 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 443, secondo comma, c.p.p., va considerato ammissibile l’appello avverso la sentenza di condanna, salvo che questa riguardi una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. La predetta sentenza di annullamento non può influire sui rapporti già esauriti, ma è efficace sui rapporti in corso e nei giudizi non ancora definiti, almeno per quel capo o quel punto che è interessato dalla norma dichiarata nulla. Ne consegue che la sentenza del giudice di appello, dichiarativa di inammissibilità del gravame per il disposto dell’art. 443, secondo comma, c.p.p., emessa anteriormente alla declaratoria di illegittimità costituzionale e non ancora definitiva perché assoggettata al controllo di legittimità, risulta ormai fondata su norma non più esistente, e come tale nulla per violazione di legge. Essa va, pertanto, annullata con rinvio al giudice di appello per un nuovo esame del gravame.

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Cass. pen. n. 11060/1991

Il ricorso contro la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, sia essa di primo grado o di appello, deve essere discusso dalla Corte di cassazione in udienza pubblica.

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