Cass. pen. n. 12765 del 29 marzo 2011
Testo massima n. 1
La nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa non può essere eccepita dall'imputato, poiché egli manca di interesse all'osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l'eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione.