Cass. pen. n. 6330 del 23 giugno 1993
Testo massima n. 1
L'ordinanza con la quale il giudice dichiara, ai sensi dell'art. 240 bis att. c.p.p., l'urgenza del processo per essere prossimi a scadere i termini di custodia cautelare, ponendosi come causa ablativa del divieto di trattazione del processo stesso durante il periodo feriale, deve essere notificata a tutti i soggetti nei confronti dei quali la deroga possa avere una qualche incidenza e, quindi, anche al difensore in relazione al processo. L'omissione della notifica produce l'effetto di precludere l'utile decorso del termine stabilito a favore o a carico del soggetto nei confronti del quale la notifica non è stata eseguita e, per conseguenza, l'effetto di legittimare l'applicabilità del regime predisposto per la mancata osservanza di norme processuali, vale a dire, quello di precludere il decorso del termine dilatorio di almeno venti giorni stabilito dall'art. 601, quinto comma, c.p.p. Tale violazione - non sanzionata specificamente (a differenza di quanto avveniva nel sistema del codice abrogato) come vizio del decreto di citazione dall'art. 601, ultimo comma, nuovo c.p.p., in relazione all'art. 429 dello stesso codice - dà luogo a nullità di ordine generale a norma dell'art. 178, lettera c), c.p.p., in quanto si riflette sull'assistenza e rappresentanza della difesa. La detta nullità è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 184 c.p.p. qualora la parte interessata si presenti ugualmente all'udienza e la comparizione non sia determinata dal solo intento di far valere l'irregolarità. Peraltro, la parte, ove voglia evitare la produzione della sanatoria, deve adempiere all'onere di accompagnare l'eccezione con espressa e formale dichiarazione di essere comparsa al solo scopo di far rilevare l'irregolarità e di ottenere i termini a difesa.
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