Cass. pen. n. 415 del 14 aprile 1993

Testo massima n. 1


Avuto riguardo al principio dell'autonomia delle azioni penali, a ciascuna delle quali corrisponde un rapporto processuale del tutto indipendente dagli altri, deve escludersi che l'eventuale nullità, anche assoluta, concernente una delle parti private possa estendersi alle altre, nei cui confronti il rapporto si è regolarmente costituito e, conseguentemente, che la stessa nullità possa da queste essere fatta valere. (Applicazione in tema di giudizio di prevenzione).

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