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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2793 del 27 dicembre 1995

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2793 del 27 dicembre 1995

Testo massima n. 1

Il divieto posto dall’art. 197, lett. d ], c.p.p. di assumere come testimoni coloro che nello stesso procedimento hanno svolto l’attività di ausiliari del giudice o del P.M. riguarda, per quanto attiene gli agenti di P.G., soltanto le deposizioni relative all’attività svolta da costoro nella redazione degli atti di cui all’art. 373 c.p.p. e non anche all’attività che gli stessi hanno direttamente compiuto nella loro funzione di polizia giudiziaria, in riferimento alla quale possono essere sentiti come testi.

Testo massima n. 2

In tema di perquisizione domiciliare, il fatto che la persona nei confronti della quale la stessa deve essere eseguita sia assente, eventualmente perché detenuta, e abbia già nominato un difensore di fiducia, non assume alcun rilievo ai fini dell’obbligatorietà dell’avviso al difensore nominato quando la persona presente sul posto non faccia specifica richiesta in tal senso.

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