Art. 197 – Codice di procedura penale – Incompatibilità con l’ufficio di testimone
1. Non possono essere assunti come testimoni:
a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444;
b) salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 ;
c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario, [126] nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391 ter.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22954/2017
Non sussiste l'incompatibilità a testimoniare del legale che, dopo aver dismesso l'ufficio di difensore dell'imputato e senza aver compiuto atti di investigazione difensiva nell'interesse di quest'ultimo, abbia assunto, nello stesso procedimento, la veste di testimone, né le dichiarazioni rese dallo stesso sono inutilizzabili, poiché la scelta di non opporre il segreto professionale rileva, eventualmente, soltanto sotto un profilo deontologico. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che fosse applicabile la previsione di cui all'art. 197, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., nell'ipotesi di testimonianza "assistita" resa da soggetto che era stato avvocato di fiducia dell'imputato nel primo grado di giudizio e, dopo essere stato arrestato per altri fatti, aveva deciso di collaborare con la giustizia rendendo dichiarazioni accusatorie con le garanzie difensive, ai sensi dell'art. 197-bis, comma secondo, cod. proc. pen., nonostante fosse stato anche avvertito della possibilità di avvalersi del segreto professionale).
Cass. civ. n. 13844/2017
In tema di prova testimoniale, qualora nel corso del dibattimento il pubblico ministero si limiti ad escutere il teste (nella specie ex art.197-bis cod.proc.pen.) già sentito in sede di incidente probatorio solo su specifici fatti sopravvenuti e, per il resto, chieda la conferma delle dichiarazioni rese, tale richiesta assume il significato della sostanziale rinuncia all'escussione del teste sui temi di prova oggetto dell'incidente probatorio, con la conseguente preclusione, per la parte che non aveva inserito il teste nella lista ex art.468 cod.proc.pen. e che aveva partecipato all'assunzione della prova ex art.392 cod.proc.pen., a procedere al controesame sui fatti oggetto delle precedenti dichiarazioni.
Cass. civ. n. 53691/2016
Devono ritenersi dichiarazioni testimoniali e sono pienamente utilizzabili i contributi dichiarativi resi alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari da migranti soccorsi in acque internazionali e trasportati su territorio nazionale, non potendo configurarsi nei loro confronti il reato di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, né potendo ipotizzarsi che il pericolo di vita, cui è seguita l'azione di salvataggio, sia stato dagli stessi previsto e artatamente creato.
Cass. civ. n. 10489/2015
In tema di incidente probatorio, gli incontri preliminari avvenuti previa autorizzazione del giudice tra il minore vittima di abusi sessuali e l'esperto di neuropsichiatria infantile allo scopo di facilitare il contatto personale tra quest'ultimo e la persona offesa, nella prospettiva di agevolare la successiva acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti, non comportano alcuna inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal soggetto debole, anche se svolti in assenza del consulente tecnico della difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da vizi la decisione impugnata che aveva ritenuto attendibile la testimonianza del minore preceduta da incontri preliminari con l'esperto di neuropsichiatria infantile sottoposti a registrazione).
Cass. civ. n. 8756/2014
Il difensore degli imputati, che ha compiuto nel loro interesse atti di investigazione difensiva, è incompatibile ad assumere l'ufficio di testimone sul contenuto dell'attività d'indagine direttamente svolta anche dopo la dismissione del mandato difensivo.
Cass. civ. n. 41467/2013
Ai fini della verifica della qualità di testimone o di indagato di reato connesso e della conseguente valutazione di utilizzabilità delle dichiarazioni rese, il giudice deve tenere conto di eventuali cause di giustificazione, ove queste siano di evidente ed immediata applicazione senza la necessità di particolari indagini o verifiche. (Fattispecie in cui sono state ritenute utilizzabili dichiarazioni rese da persona che, contestualmente, aveva ritrattato la precedente versione dei fatti fornita agli inquirenti, impedendo così l'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti per il delitto di favoreggiamento).
Cass. civ. n. 7964/2013
L'imputato di reato connesso o collegato, la cui posizione sia stata separatamente definita nel procedimento minorile per positiva messa alla prova, che è equiparabile ad una sentenza di condanna, assume l'ufficio di testimone assistito nel giudizio a carico dei coimputati maggiorenni, ma deve essere avvisato della facoltà di non deporre se nel processo a suo carico aveva negato la propria responsabilità o non aveva reso alcuna dichiarazione.
Cass. civ. n. 3277/2013
Il consulente tecnico nominato dal P.M., in sede di indagini preliminari, e da questi non inserito nella propria lista testimoniale, può essere indicato, in assenza di specifiche disposizioni che limitino il potere dispositivo delle parti in materia di prova, nella lista testimoniale dell'imputato e, pertanto, da questi chiamato a deporre, considerato che egli non è compreso tra i soggetti che, ex art. 197 cod. proc. pen., non possono essere assunti come testimoni né riveste la qualità di ausiliario in senso tecnico, riservata al personale appartenente alla segreteria o cancelleria dell'ufficio.
Cass. civ. n. 267/2012
Il testimone esaminato in ordine a reati per i quali abbia già riportato condanna va sentito ai sensi dell'art. 197-bis, comma primo, cod. proc. pen., ma senza ricevere gli avvisi previsti dall'art. 64 cod. proc. pen.; ne consegue che l'eventuale difetto di assistenza difensiva non produce l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, ma costituisce unicamente un vizio della procedura acquisitiva che va immediatamente eccepito.
Cass. civ. n. 19342/2010
È configurabile il delitto di falsa testimonianza nei confronti di colui che, condannato in via definitiva in separato procedimento prima dell'entrata in vigore della L. n. 63 del 2001 ed autore nel corso delle indagini preliminari di propalazioni eteroaccusatorie nei confronti dei coimputati nello stesso reato, renda dichiarazioni mendaci nel processo a carico di questi ultimi, dove era stato citato a testimoniare ai sensi dell'art. 197 bis, comma primo, c.p.p.
Cass. civ. n. 20252/2009
Non v'è incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per le "persone idonee" indicate dal minore ed ammesse dall'autorità giudiziaria procedente a presenziare al suo esame (art. 609 decies, c.p.), in quanto hanno la funzione di assicurare l'assistenza affettiva e psicologica del minore stesso. (Fattispecie nella quale l'assistenza era curata da una psicomotricista - logopedista che aveva seguito la vittima per problemi legati al bilinguismo ed all'obesità).
Cass. civ. n. 16908/2009
È legittima la rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale disposta per l'esame della persona imputata o giudicata in procedimento connesso o per reato collegato che abbia assunto l'ufficio di testimone le cui dichiarazioni rese in primo grado siano inutilizzabili in quanto assunte senza la presenza del difensore.
Cass. civ. n. 44527/2008
La persona offesa del reato, che sia stata a sua volta indagata per reato "reciproco" ai danni dell'imputato, può deporre in qualità di testimone assistito anche se il relativo procedimento è stato archiviato, ma le dichiarazioni concernenti la responsabilità di quest'ultimo sono inutilizzabili se non è stata avvertita delle garanzie richiamate dall'art. 197 bis, comma secondo, c.p.p.. (Fattispecie in cui la persona offesa era stata denunziata dall'imputato per calunnia e diffamazione e il relativo procedimento era stato archiviato prima della deposizione della stessa).
Cass. civ. n. 42721/2008
Non è incompatibile ad assumere l'ufficio di testimone l'esperto di neuropsichiatria infantile che abbia partecipato all'assunzione delle sommarie informazioni rese al P.M. dal minorenne offeso dal reato, in quanto non annoverabile tra gli ausiliari del P.M. stesso.
Cass. civ. n. 4230/2008
Con riferimento alla materia delle misure cautelari personali, sono utilizzabili le dichiarazioni erga alios rese da un coindagato senza l'assistenza del difensore, in quanto la sanzione dell'inutilizzabilità, a norma dell'art. 197 bis, comma quinto c.p.p., è prevista solo nel caso in cui di tali dichiarazioni si faccia uso contro la persona che le ha rese.
Cass. civ. n. 31945/2007
Deve ritenersi ammissibile la testimonianza, ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., dell'imputato di corruzione attiva in un procedimento connesso, qualora nei suoi confronti sia stata pronunciata sentenza non impugnabile di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. (In motivazione, la Corte di cassazione ha altresì precisato che la testimonianza ai sensi della norma citata sarebbe ammissibile nel caso di dichiarazioni rese da imputato di corruzione passiva, in relazione alle quali potrebbe prospettarsi l'eventualità della revoca della sentenza ex art. 425 c.p.p. per corruzione al fine di procedere nei confronti del dichiarante per concussione).
Cass. civ. n. 25202/2007
L'incompatibilità con l'ufficio di testimone, prevista dall'art. 197 lett. a) c.p.p., non è limitata alla assunta qualità di imputato, ma va estesa, in forza dell'art. 61 comma primo c.p.p., alle persone sottoposte alle indagini preliminari anche se nei loro confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione, stante che soltanto una sentenza irrevocabile di proscioglimento, nonché una sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto, divenuta irrevocabile, possono rendere inoperante l'incompatibilità di cui all'art. 197 c.p.p.
Cass. civ. n. 24743/2007
La dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., deve essere valutata «unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità» (art. 192, comma terzo, c.p.p.), e non costituisce, pertanto, da sola, «prova nuova» agli effetti della richiesta di revisione, bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi.
Cass. civ. n. 15804/2007
L'ufficio di testimone ex articolo 197 bis c.p.p. può essere assunto da persone indagate in procedimento connesso o collegato, anche se sia stata disposta nei loro confronti l'archiviazione, per i fatti riguardanti la responsabilità di altri, sempre che la persona non si sia avvalsa della facoltà di non rispondere. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 37005/2003
In tema di inutilizzabilità di dichiarazioni rese da chi sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato o di indagato, mentre l'incompatibilità ai sensi dell'art. 197 c.p.p., che preclude l'ammissione stessa del testimone, deve fondarsi su una situazione precostituita e formale, la deposizione resa da chi formalmente non sia incompatibile non è certamente inutilizzabile ai sensi degli artt. 191 e 197 c.p.p., ma può esserlo in base all'art. 63, comma 2, c.p.p. qualora risulti ex post che il dichiarante si è autoaccusato di un reato e che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito come persona sottoposta a indagini.
Cass. civ. n. 41028/2002
Ai fini della utilizzabilità delle dichiarazioni, rese da taluno dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis c.p.p. dei quali il pubblico ministero abbia dovuto rinnovare l'esame ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge 1 marzo 2001 n. 63 sul c.d. «giusto processo», non è necessario che la rinnovazione avvenga mediante una pedissequa ripetizione delle precedenti affermazioni, essendo sufficiente che la persona interrogata si limiti a confermare il contenuto di quanto in precedenza dichiarato, nella piena consapevolezza della natura e degli effetti dell'atto che compie.
Cass. civ. n. 37245/2002
Qualora, nel corso del processo, siano state assunte, secondo le modalità previste dalla normativa all'epoca vigente, le dichiarazioni di soggetti da considerarsi come imputati in procedimento connesso, la sopravvenuta entrata in vigore della L. 1 marzo 2001 n. 63, introduttiva, con l'art. 6, dell'art. 197 bis c.p.p., il quale prevede la possibilità che i soggetti suindicati vengano sentiti come testimoni, non implica che debba provvedersi ad una loro nuova audizione in tale veste, rimanendo valide le dichiarazioni da essi già rese in precedenza nelle forme allora prescritte.
Cass. civ. n. 24730/2002
Nel giudizio di appello, successivo all'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63, sul c.d. “giusto processo”, sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese dai coimputati, sulla base della normativa previgente, nel corso dell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero e già poste a fondamento della responsabilità dell'imputato nel giudizio di primo grado definito con il rito abbreviato, dovendo escludersi l'applicazione della nuova disciplina ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, della legge n. 63/2001 (nel caso di specie, la Corte ha escluso che il giudice, al fine di utilizzare le dichiarazioni acquisite nel precedente giudizio di primo grado definito con il rito abbreviato, fosse tenuto a disporre per la prima volta il dibattimento per procedere all'esame dei coimputati secondo la nuova disciplina di cui agli artt. 64 e 197 bis c.p.p.).
Cass. civ. n. 21802/2002
L'art. 63, comma 2 c.p.p., nel prevedere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi, «sin dall'inizio» avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta a indagine, intende riferirsi, con la suindicata espressione testuale, non all'inizio del procedimento ma solo all'inizio dell'attività di assunzione delle suddette dichiarazioni. L'inutilizzabilità di queste ultime non può, quindi, che essere limitata al singolo atto nel quale esse vengono ad essere contenute, nel presupposto, inoltre, che, salvo il caso in cui il dichiarante sia già stato formalmente investito della qualità di imputato o di persona sottoposta a indagini, l'assunzione dell'atto in questione venga effettuata ad iniziativa o, comunque, sotto il controllo dell'unico organo (il pubblico ministero) al quale istituzionalmente compete il potere-dovere di attribuire a taluno la suddetta qualità. Ne deriva che l'inutilizzabilità di cui all'art. 63, comma 2 c.p.p. non può colpire le dichiarazioni rese al giudice da soggetto il quale non abbia mai assunto la qualità di imputato o quella (equiparata ai sensi dell'art. 61, comma 2 c.p.p.) di persona sottoposta a indagini, dal momento che il giudice, a differenza del pubblico ministero, non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la suddetta qualità, ma può (e deve) soltanto verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sì da dar luogo ad incompatibilità con l'ufficio di testimone, ai sensi dell'art. 197, comma 1, lett. a) e b), c.p.p. (fermo restando, naturalmente, che resta in ogni caso operante, anche per il giudice, la disciplina dettata dal comma 1 dell'art. 63 c.p.p. per il caso in cui, nel corso dell'esame, vengano rese dichiarazioni autoindizianti).
Cass. civ. n. 17900/2002
L'art. 26 comma 2 della legge 1 marzo 2001, n. 63, condiziona la conservazione dell'efficacia alle dichiarazioni rese dai soggetti indicati dagli artt. 64 e 197 bis c.p.p. alla loro rinnovazione da parte del pubblico ministero, purché il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari, restando del tutto ininfluente, a questi fini, che i termini di durata massima delle indagini siano scaduti, con la conseguenza che la rinnovazione è sempre consentita fino a quando non venga esercitata l'azione penale.
Cass. civ. n. 13192/2002
In tema di «giusto processo», la rinnovazione da parte del pubblico ministero, a norma dell'art. 26, comma 2, della L. 1 marzo 2001, n. 63, dell'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis c.p.p. - il primo modificato ed il secondo introdotto dalla stessa L. n. 63 del 2001 - è possibile fino a che il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari e la sua effettuazione non deve necessariamente precedere l'adozione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare basata sulle dichiarazioni dei soggetti anzidetti, le quali conservano la loro validità per tutta la durata della medesima fase. (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso con il quale si denunciava la pretesa inutilizzabilità, a fini cautelari, di dichiarazioni assunte prima dell'entrata in vigore della L. n. 63 del 2001, alla cui rinnovazione si era proceduto dopo l'adozione dell'ordinanza cautelare ma prima della chiusura delle indagini preliminari, con produzione dei relativi verbali all'udienza di riesame).
Cass. civ. n. 13011/2002
In tema di «giusto processo» e con riferimento alla materia delle misure cautelari personali, qualora prima dell'entrata in vigore della L. 1 marzo 2001, n. 63 si sia svolto regolarmente, secondo la disciplina all'epoca vigente, il procedimento di acquisizione e valutazione del quadro indiziario e sia intervenuta la chiusura della fase delle indagini preliminari — con conseguente preclusione della possibilità per il pubblico ministero di procedere alla rinnovazione dell'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis c.p.p., come previsto dalla disciplina transitoria di cui all'art. 26, comma 2, della citata L. n. 63 del 2001 — deve ammettersi che, ai soli fini del mantenimento delle misure in questione, conservino validità le dichiarazioni precedentemente rese dai medesimi soggetti, ancorché la loro assunzione sia stata effettuata senza l'osservanza delle formalità previste a pena di inutilizzabilità dalla normativa sopravvenuta. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da soggetti indicate negli artt. 34 e 197, senza che fosse stato dato l'avvertimento previsto dal comma 3 del medesimo art. 64, in quanto all'epoca non ancora vigente).
Cass. civ. n. 12575/2002
In tema di prova dichiarativa, la norma di cui all'art. 26, comma 2, della legge 1 marzo 2001 n. 63 obbliga il pubblico ministero a rinnovare secondo le forme previste dagli artt. 64 e 197 bis c.p.p. l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni eteroaccusatorie ai fini della loro utilizzabilità probatoria, di guisa che si configura irrilevante, sempre che il procedimento penda nella fase delle indagini stesse, la circostanza che siano già scaduti i termini di durata delle indagini preliminari. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili ai fini della applicazione di una misura coercitiva le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, rinnovate dal pubblico ministero, secondo la disciplina transitoria, nella fase delle indagini preliminari nonostante la scadenza del termine massimo fissato per queste ultime).
Cass. civ. n. 4526/2002
È incompatibile sia con l'ufficio di testimone (art. 197, lett. d), c.p.p.) sia con quello di consulente tecnico (art. 225, comma 3, c.p.p.) l'esperto di neuropsichiatria infantile che abbia partecipato quale ausiliario all'assunzione delle sommarie informazioni rese al Pubblico ministero dal minorenne offeso dal reato, atteso che lo svolgimento di tale compito implica, da parte dell'ausiliario, una valutazione sull'attendibilità della persona offesa dalla quale necessariamente deriva l'incapacità a testimoniare su qualsiasi tema che a detta attendibilità inerisca.
Cass. civ. n. 18032/2001
In tema di prova testimoniale, la norma di cui all'art. 197, lett. a), c.p.p., che prevede la non compatibilità con l'ufficio di testimone per i soggetti che siano imputati di reato connesso, deve essere interpretata nel senso che tale incompatibilità va estesa anche agli imputati di reato collegato. (Fattispecie anteriore alla nuova formulazione dell'art. 197 c.p.p. introdotta dalla legge n. 63 del 2001).