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Art. 197 — Incompatibilità con l’ufficio di testimone

Art. 197 — Incompatibilità con l’ufficio di testimone

1. Non possono essere assunti come testimoni:

  1. a] i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera a], salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444;
  2. b] salvo quanto previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c], le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera c], o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b], prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444;
  3. c] il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
  4. d] coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario, [ 126 ] nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell’articolo 391 ter.
  1. a] i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera a], salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444;
  2. b] salvo quanto previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c], le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera c], o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b], prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444;
  3. c] il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
  4. d] coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario, [ 126 ] nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell’articolo 391 ter.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 22954/2017

Non sussiste l’incompatibilità a testimoniare del legale che, dopo aver dismesso l’ufficio di difensore dell’imputato e senza aver compiuto atti di investigazione difensiva nell’interesse di quest’ultimo, abbia assunto, nello stesso procedimento, la veste di testimone, né le dichiarazioni rese dallo stesso sono inutilizzabili, poiché la scelta di non opporre il segreto professionale rileva, eventualmente, soltanto sotto un profilo deontologico. [Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che fosse applicabile la previsione di cui all’art. 197, comma primo, lett. d], cod. proc. pen., nell’ipotesi di testimonianza “assistita” resa da soggetto che era stato avvocato di fiducia dell’imputato nel primo grado di giudizio e, dopo essere stato arrestato per altri fatti, aveva deciso di collaborare con la giustizia rendendo dichiarazioni accusatorie con le garanzie difensive, ai sensi dell’art. 197-bis, comma secondo, cod. proc. pen., nonostante fosse stato anche avvertito della possibilità di avvalersi del segreto professionale].

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Cass. pen. n. 10489/2015

In tema di incidente probatorio, gli incontri preliminari avvenuti previa autorizzazione del giudice tra il minore vittima di abusi sessuali e l’esperto di neuropsichiatria infantile allo scopo di facilitare il contatto personale tra quest’ultimo e la persona offesa, nella prospettiva di agevolare la successiva acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti, non comportano alcuna inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal soggetto debole, anche se svolti in assenza del consulente tecnico della difesa. [Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da vizi la decisione impugnata che aveva ritenuto attendibile la testimonianza del minore preceduta da incontri preliminari con l’esperto di neuropsichiatria infantile sottoposti a registrazione].

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Cass. pen. n. 8756/2014

Il difensore degli imputati, che ha compiuto nel loro interesse atti di investigazione difensiva, è incompatibile ad assumere l’ufficio di testimone sul contenuto dell’attività d’indagine direttamente svolta anche dopo la dismissione del mandato difensivo.

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Cass. pen. n. 41467/2013

Ai fini della verifica della qualità di testimone o di indagato di reato connesso e della conseguente valutazione di utilizzabilità delle dichiarazioni rese, il giudice deve tenere conto di eventuali cause di giustificazione, ove queste siano di evidente ed immediata applicazione senza la necessità di particolari indagini o verifiche. [Fattispecie in cui sono state ritenute utilizzabili dichiarazioni rese da persona che, contestualmente, aveva ritrattato la precedente versione dei fatti fornita agli inquirenti, impedendo così l’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti per il delitto di favoreggiamento].

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Cass. pen. n. 7964/2013

L’imputato di reato connesso o collegato, la cui posizione sia stata separatamente definita nel procedimento minorile per positiva messa alla prova, che è equiparabile ad una sentenza di condanna, assume l’ufficio di testimone assistito nel giudizio a carico dei coimputati maggiorenni, ma deve essere avvisato della facoltà di non deporre se nel processo a suo carico aveva negato la propria responsabilità o non aveva reso alcuna dichiarazione.

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Cass. pen. n. 3277/2013

Il consulente tecnico nominato dal P.M., in sede di indagini preliminari, e da questi non inserito nella propria lista testimoniale, può essere indicato, in assenza di specifiche disposizioni che limitino il potere dispositivo delle parti in materia di prova, nella lista testimoniale dell’imputato e, pertanto, da questi chiamato a deporre, considerato che egli non è compreso tra i soggetti che, ex art. 197 cod. proc. pen., non possono essere assunti come testimoni né riveste la qualità di ausiliario in senso tecnico, riservata al personale appartenente alla segreteria o cancelleria dell’ufficio.

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Cass. pen. n. 14991/2012

Le dichiarazioni del teste assistito necessitano, per essere utilizzate come prova, di riscontri esterni autonomi, che non possono, quindi, consistere in elementi di prova provenienti dallo stesso dichiarante. [Nella specie, la Corte ha ritenuto non potessero essere considerati riscontri autonomi quelli provenienti da dichiarazioni del medesimo teste assistito, contenute in intercettazioni telefoniche, il cui significato, in uno all’identità dei chiamanti, era stato spiegato dallo stesso propalante].

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Cass. pen. n. 12067/2010

La disciplina limitativa della capacità testimoniale di cui all’art. 197, comma 1, lettere a] e b], all’art. 197 bis e all’art. 210 c.p.p., non è applicabile alle persone sottoposte a indagini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di archiviazione.
Non può assumere l’ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui alla lett. c] del comma 3 dell’art. 64 c.p.p. e senza il rispetto delle norme che regolano l’assunzione delle dichiarazioni del “teste assistito”, il soggetto che cumuli in sé le qualità di persona offesa dal reato e di indagato in atto, o imputato nei cui confronti non sia stata emessa sentenza irrevocabile, in un procedimento connesso a sensi della lett. c] del comma 1 dell’art. 12 c.p.p., o relativo ad un reato collegato a norma della lett. b] del comma 2 dell’art. 371 c.p.p.; laddove può assumere l’ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui alla lett. c] del comma 3 dell’art. 64 c.p.p. ma con il rispetto delle norme che regolano l’assunzione delle dichiarazioni del “teste assistito”, la persona offesa che sia anche imputata in un procedimento connesso a sensi della lett. c] del comma 1 dell’art. 12 c.p.p., o relativo a un reato collegato a norma della lett. b] del comma 2 dell’art. 371 c.p.p., dopo che nei suoi confronti sia stata emessa sentenza irrevocabile, salvo che tale sentenza sia di proscioglimento -per non aver commesso il fatto-, nel qual caso non sussistono neppure i limiti di cui ai commi 3 e 6 dell’art. 197 bis c.p.p.

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Cass. pen. n. 20252/2009

Non v’è incompatibilità ad assumere l’ufficio di testimone per le “persone idonee” indicate dal minore ed ammesse dall’autorità giudiziaria procedente a presenziare al suo esame [art. 609 decies, c.p.], in quanto hanno la funzione di assicurare l’assistenza affettiva e psicologica del minore stesso. [Fattispecie nella quale l’assistenza era curata da una psicomotricista – logopedista che aveva seguito la vittima per problemi legati al bilinguismo ed all’obesità].

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Cass. pen. n. 42721/2008

Non è incompatibile ad assumere l’ufficio di testimone l’esperto di neuropsichiatria infantile che abbia partecipato all’assunzione delle sommarie informazioni rese al P.M. dal minorenne offeso dal reato, in quanto non annoverabile tra gli ausiliari del P.M. stesso.

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Cass. pen. n. 25202/2007

L’incompatibilità con l’ufficio di testimone, prevista dall’art. 197 lett. a] c.p.p., non è limitata alla assunta qualità di imputato, ma va estesa, in forza dell’art. 61 comma primo c.p.p., alle persone sottoposte alle indagini preliminari anche se nei loro confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione, stante che soltanto una sentenza irrevocabile di proscioglimento, nonché una sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto, divenuta irrevocabile, possono rendere inoperante l’incompatibilità di cui all’art. 197 c.p.p.

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Cass. pen. n. 37005/2003

In tema di inutilizzabilità di dichiarazioni rese da chi sin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato o di indagato, mentre l’incompatibilità ai sensi dell’art. 197 c.p.p., che preclude l’ammissione stessa del testimone, deve fondarsi su una situazione precostituita e formale, la deposizione resa da chi formalmente non sia incompatibile non è certamente inutilizzabile ai sensi degli artt. 191 e 197 c.p.p., ma può esserlo in base all’art. 63, comma 2, c.p.p. qualora risulti ex post che il dichiarante si è autoaccusato di un reato e che sin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentito come persona sottoposta a indagini.

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Cass. pen. n. 21802/2002

L’art. 63, comma 2 c.p.p., nel prevedere l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi, «sin dall’inizio» avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta a indagine, intende riferirsi, con la suindicata espressione testuale, non all’inizio del procedimento ma solo all’inizio dell’attività di assunzione delle suddette dichiarazioni. L’inutilizzabilità di queste ultime non può, quindi, che essere limitata al singolo atto nel quale esse vengono ad essere contenute, nel presupposto, inoltre, che, salvo il caso in cui il dichiarante sia già stato formalmente investito della qualità di imputato o di persona sottoposta a indagini, l’assunzione dell’atto in questione venga effettuata ad iniziativa o, comunque, sotto il controllo dell’unico organo [il pubblico ministero] al quale istituzionalmente compete il potere-dovere di attribuire a taluno la suddetta qualità. Ne deriva che l’inutilizzabilità di cui all’art. 63, comma 2 c.p.p. non può colpire le dichiarazioni rese al giudice da soggetto il quale non abbia mai assunto la qualità di imputato o quella [equiparata ai sensi dell’art. 61, comma 2 c.p.p.] di persona sottoposta a indagini, dal momento che il giudice, a differenza del pubblico ministero, non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la suddetta qualità, ma può [e deve] soltanto verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sì da dar luogo ad incompatibilità con l’ufficio di testimone, ai sensi dell’art. 197, comma 1, lett. a] e b], c.p.p. [fermo restando, naturalmente, che resta in ogni caso operante, anche per il giudice, la disciplina dettata dal comma 1 dell’art. 63 c.p.p. per il caso in cui, nel corso dell’esame, vengano rese dichiarazioni autoindizianti].

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Cass. pen. n. 4526/2002

È incompatibile sia con l’ufficio di testimone [art. 197, lett. d], c.p.p.] sia con quello di consulente tecnico [art. 225, comma 3, c.p.p.] l’esperto di neuropsichiatria infantile che abbia partecipato quale ausiliario all’assunzione delle sommarie informazioni rese al Pubblico ministero dal minorenne offeso dal reato, atteso che lo svolgimento di tale compito implica, da parte dell’ausiliario, una valutazione sull’attendibilità della persona offesa dalla quale necessariamente deriva l’incapacità a testimoniare su qualsiasi tema che a detta attendibilità inerisca.

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Cass. pen. n. 43236/2001

Non sussiste incompatibilità alla prestazione dell’ufficio di testimone da parte di soggetto che abbia prestato, nello stesso procedimento, quello di interprete, non essendo una tale incompatibilità ricompresa tra quelle previste dall’art. 197 c.p.p. e non potendosi applicare, per analogia [essendo questa da escludere in considerazione del carattere eccezionale delle norme che limitano la generale capacità a testimoniare prevista dalla legge] il disposto di cui all’art. 144, comma 1, lett. d], stesso codice, nel quale si prevede soltanto l’ipotesi inversa della incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete.

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Cass. pen. n. 18032/2001

In tema di prova testimoniale, la norma di cui all’art. 197, lett. a], c.p.p., che prevede la non compatibilità con l’ufficio di testimone per i soggetti che siano imputati di reato connesso, deve essere interpretata nel senso che tale incompatibilità va estesa anche agli imputati di reato collegato. [Fattispecie anteriore alla nuova formulazione dell’art. 197 c.p.p. introdotta dalla legge n. 63 del 2001].

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Cass. pen. n. 15164/2001

L’incompatibilità con l’ufficio di testimone prevista dall’art. 197, comma 1, lett. a] e b] – disposizioni normative, queste, da considerare di stretta interpretazione, siccome derogative del principio della generale capacità di testimoniare affermato dall’art. 196, comma 1, c.p.p. – non può estendersi a soggetti nei confronti dei quali, ancorché originariamente inquisiti, sia stato pronunciato decreto di archiviazione. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che, in un procedimento per calunnia, aveva ritenuto che il calunniato, siccome a suo tempo sottoposto a indagini conclusesi con decreto di archiviazione, potesse essere sentito solo ai sensi dell’art. 210 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 11829/1999

Le incompatibilità con l’ufficio di testimone previste dall’art. 197 c.p.p. non trovano applicazione nel caso in cui debba essere assunta la testimonianza della persona offesa nei cui confronti, su denuncia dell’imputato, siano state a suo tempo effettuate indagini concluse poi con provvedimento di archiviazione.

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Cass. pen. n. 7730/1999

Ai sensi dell’art. 197 lett. a] c.p.p. sussiste incompatibilità con l’ufficio di testimone per le persone imputate in procedimento connesso a norma dell’art. 12 c.p.p., disposizione che per quanto riguarda la c.d. connessione «occasionale» presuppone non solo il legame obiettivo tra le condotte ma anche l’identità soggettiva, cioè la riferibilità alla stessa persona dei reati collegati. [Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile la deposizione resa dalla parte lesa, a sua volta indagata per reciproche lesioni nei confronti dell’imputato].

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Cass. pen. n. 4681/1999

Le ipotesi di incompatibilità con l’ufficio di testimone sono tassativamente elencati all’art. 197 c.p.p. e tra esse certamente non rientra il caso di colui che solo potenzialmente potrebbe essere imputato in un procedimento connesso, a norma dell’art. 12 stesso codice o per un reato collegato, a norma del successivo art. 371, comma secondo, lett. b], ma nei confronti del quale non è stata esercitata l’azione penale, né sono state mai avviate indagini preliminari per reati di tal fatta.

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Cass. pen. n. 2846/1999

Le disposizioni testimoniali rese dalle parti lese che siano, ad un tempo, imputate di reati connessi in danno reciproco le une delle altre, sono – in linea di principio – ammissibili ai sensi dell’art. 197 c.p.p. Dette dichiarazioni, tuttavia, saranno inutilizzabili nel caso esse abbiano contenuto autoindiziante, dal momento che, in tale ipotesi, l’audizione testimoniale della parte lesa avrebbe dovuto essere sospesa per una accertata e sopravvenuta incompatibilità a deporre. [Nella fattispecie, la Corte, rilevando che nella fase di merito la persona offesa ebbe a rendere dichiarazioni dalle quali non era derivato alcun aggravamento della sua posizione, ha ritenuto che correttamente detta dichiarazione era stata utilizzata ai fini della decisione].

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Cass. pen. n. 11698/1998

Il minore degli anni quattordici — che non può assumere, per la sua incapacità di diritto penale sostanziale e processuale, la qualità di imputato — può essere sentito in qualità di testimone in ordine ai fatti che lo hanno visto coinvolto come autore concorrente, dovendosi considerare tassativo, trattandosi di norma eccezionale, l’elencazione delle incompatibilità con l’ufficio di testimone indicate nell’art. 197 c.p.p., nessuna delle quali ha riguardo al minore non imputabile. L’attendibilità delle dichiarazioni di un soggetto così particolare resta comunque affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve tener conto di tutte le implicazioni connesse alla possibile instabilità emotiva del teste.

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Cass. pen. n. 4752/1998

La disposizione di cui all’art. 197, comma primo lett. d], c.p.p. che sancisce, tra l’altro, la incompatibilità a testimoniare per coloro che nello stesso procedimento svolgono o abbiano svolto funzioni di ausiliari del giudice o del P.M., non prevede una ipotesi di incompatibilità assoluta a testimoniare, ma mira solo ad evitare che tali soggetti possano essere assunti come testi sulle conoscenze relative a fatti e circostanze appresi nell’esercizio della funzione di ausiliario per la redazione degli atti di cui all’art. 373 c.p.p., non anche nel corso della attività compiuta nell’espletamento delle loro funzioni di P.G.

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Cass. pen. n. 554/1998

Al pubblico ministero non è consentito assumere le informazioni di cui all’art. 362 c.p.p. dal coindagato o dall’indagato di reato connesso ovvero probatoriamente collegato a quello per il quale si indaga, ostandovi il disposto dell’art. 197, lettere a] e b], c.p.p.; ne consegue che le dichiarazioni rese dalla persona che avrebbe dovuto essere sentita come indagata [con le relative forme] sono inutilizzabili, ai sensi del secondo comma dell’art. 63 c.p.p., oltre che contro chi le ha rilasciate, anche nei confronti del terzo chiamato in correità o reità ove attengano al medesimo reato ascritto al terzo o a reato connesso o collegato.

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Cass. pen. n. 6753/1998

L’imputato che in sede di appello lamenti che nel giudizio di primo grado, in violazione della norma dell’art. 197, lettere a] e b], c.p.p., sono stati escussi testimoni che rivestivano la qualità di imputati in un procedimento connesso e chieda la rinnovazione del dibattimento ai sensi dell’art. 603 c.p.p. per l’acquisizione degli atti relativi a tale procedimento, ha l’onere di specificare quali siano le imputazioni in concreto sollevate in quel procedimento, non essendo in grado il giudice, in caso contrario, per la genericità della richiesta, di vagliare la rilevanza delle nuove prove, giacché l’art. 603, comma primo, c.p.p. implica il riferimento all’art. 495, comma primo, c.p.p. e, attraverso tale norma, all’art. 190, comma primo, dello stesso codice.

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Cass. pen. n. 7053/1996

L’incompatibilità con l’ufficio di testimone sussiste anche quando la persona da esaminare è sottoposta alle indagini in un procedimento connesso o collegato e non sia ancora imputata e perciò dal momento in cui la qualità di indagato è assunta in forza dell’iscrizione nel registro degli indagati.

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Cass. pen. n. 2793/1995

Il divieto posto dall’art. 197, lett. d], c.p.p. di assumere come testimoni coloro che nello stesso procedimento hanno svolto l’attività di ausiliari del giudice o del P.M. riguarda, per quanto attiene gli agenti di P.G., soltanto le deposizioni relative all’attività svolta da costoro nella redazione degli atti di cui all’art. 373 c.p.p. e non anche all’attività che gli stessi hanno direttamente compiuto nella loro funzione di polizia giudiziaria, in riferimento alla quale possono essere sentiti come testi.

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Cass. pen. n. 11674/1995

La dichiarazione dell’imputato di reato collegato, pur se assunta irritualmente con forma della testimonianza e la pronuncia della formula di cui all’art. 497, comma 2, c.p.p., possono essere utilizzate dal giudice a fini probatori, sempre che non sia stata violata alcuna garanzia sostanziale, e segnatamente quella sancita dall’art. 198, comma 2, c.p.p.

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Cass. pen. n. 6425/1994

L’incompatibilità con l’ufficio di testimone, prevista dall’art. 197, lett. a], c.p.p., non è limitata alla assunta qualità di imputato, ma va estesa, in forza dell’art. 61, comma 1, c.p.p., alle persone sottoposte alle indagini preliminari anche se nei loro confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione.

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Cass. pen. n. 5386/1994

La disposizione di cui all’art. 197, lett. d], c.p.p., che limita la possibilità di testimoniare a coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del P.M. nel procedimento, va applicata esclusivamente all’attività svolta dalla P.G. nella relazione degli atti indicati nell’art. 373 di detto codice e non a quella direttamente compiuta nella funzione di polizia giudiziaria. [Nella fattispecie, gli ufficiali e sottofficiali dei carabinieri che avevano deposto come testi nel giudizio di primo grado erano stati sentiti su fatti relativi a pregresse indagini da essi svolte, e non in ordine a circostanze acclarate dal P.M. nei verbali ai quali essi avevano assistito. La Corte di cassazione, nell’affermare il principio sopra massimato, ha precisato che l’ufficiale di P.G., anche quando assiste il P.M., non perde le sue prerogative e funzioni proprie di polizia giudiziaria, mentre l’ausiliario esplica le sue funzioni in via esclusiva].

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Cass. pen. n. 5189/1994

Qualora venga assunta come testimone persona risultata successivamente imputata in procedimento connesso, le dichiarazioni della stessa, pur inutilizzabili come deposizione testimoniale per il combinato disposto degli artt. 197, comma 1, lett. a] e 191, c.p.p., possono essere valutate quali dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 210 c.p.p., a nulla rilevando la mancata assistenza all’esame di un difensore, in quanto trattasi di garanzia posta ad esclusivo presidio del dichiarante e alla cui osservanza gli imputati, che hanno con l’impugnazione dedotto la violazione del citato art. 197 c.p.p., non hanno alcun interesse.

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Cass. pen. n. 4616/1994

La disposizione di cui all’art. 197, primo comma, lett. d], c.p.p. che sancisce, tra l’altro l’incompatibilità a testimoniare per coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di ausiliario del giudice o del pubblico ministero, non contempla un’ipotesi di incompatibilità assoluta a testimoniare, ma preclude soltanto che tali soggetti possano essere assunti sulle conoscenze relative a fatti e circostanze, di cui si debba acquisire la prova nel giudizio, apprese nello svolgimento della funzione di ausiliario relativamente alla redazione degli atti di cui all’art. 373 c.p.p.

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Cass. pen. n. 867/1994

L’art. 197 c.p.p., che disciplina l’incompatibilità con l’ufficio di testimone, ha natura di norma eccezionale allorquando il suo contenuto pone specifiche eccezioni al dovere generale di rendere testimonianza fissato dalla legge e reso imperativo dalla previsione della sanzione penale, e pertanto la sua interpretazione deve essere strettamente legata al significato del suo contenuto letterale, e non consente esclusione dell’obbligo di testimonianza che si ponga in contrasto con tale significato. Ne consegue che, perché si possa affermare l’incompatibilità a rendere testimonianza di un imputato in un processo solo soggettivamente connesso a quello considerato, è necessaria l’esistenza di una vera e propria interferenza sul piano probatorio tra i diversi procedimenti nei quali la fonte di prova sia la stessa.

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Cass. pen. n. 3422/1994

Le disposizioni sull’esame di persone imputate in un procedimento connesso o imputate di un reato collegato [art. 210 c.p.p.] si applicano anche quando la persona da esaminare è sottoposta alle indagini e non ancora imputata. L’art. 61 c.p.p., infatti, estende i diritti e le garanzie dell’imputato alla persona sottoposta alle indagini e non v’è dubbio che le norme sull’esame dell’imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato — così come quelle che ne stabiliscono l’incompatibilità con l’ufficio di testimone [art. 197, primo comma, lett. a e b c.p.p.] — sono dettate in vista di una tutela rispetto alle possibilità di autoincriminazione [artt. 63, 198, secondo comma, c.p.p.], che per l’indagato vale non meno che per l’imputato.

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Cass. pen. n. 5340/1993

La norma di cui all’art. 197, primo comma, lettera a], c.p.p. che vieta l’assunzione, in qualità di testimone, di persona coimputata nel medesimo reato, non può ritenersi violato dall’inserimento nel fascicolo del dibattimento, e della conseguente lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dall’imputato stesso che non sia comparso al dibattimento medesimo o si sia rifiutato di sottoporsi all’esame giacché tale inserimento non farà mai acquisire al detto imputato quella qualifica di testimone che costituisce il presupposto del divieto sancito dal citato art. 197.

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Cass. pen. n. 11837/1992

L’art. 197 c.p.p., che disciplina l’incompatibilità con l’ufficio di testimone ha natura di norma eccezionale finché il suo contenuto pone specifiche eccezioni al dovere generale di rendere testimonianza, fissato dalla legge, e reso, vieppiù, imperativo dalla previsione della sanzione penale [art. 372 c.p.] e, pertanto, la sua interpretazione deve essere strettamente legata al significato del suo contenuto letterale e non consente esclusioni che si pongano eventualmente in contrasto con tale significato. Devesi, quindi, fondatamente dedurre che il legislatore ha inteso limitare l’incompatibilità soltanto nei confronti di chi ha realmente e formalmente assunta la posizione di imputato, con estensione di qualunque diversa posizione processuale, donde l’impossibilità giuridica di estendere il disposto legislativo all’indagato e la conseguenza che la norma dell’art. 61, comma secondo, c.p.p., non è riferibile anche a tale disposizione. [Fattispecie di utilizzazione, ritenuta legittima dalla Corte, di dichiarazioni rese da minore non imputabile in diverso procedimento, nei cui confronti era stato emesso decreto di archiviazione]

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