Cass. civ. n. 14390 del 24 maggio 2023
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Revocatoria fallimentare – Pagamenti con mezzi anormali ex art. 67, comma 1, n. 2 l.fall. – Mancata prova della cd. “inscientia decoctionis” – Conoscenza dello stato di insolvenza anche con riferimento ai coevi pagamenti riconducibili all’art. 67, comma 2, l.fall. – Sussistenza - Fattispecie.
In materia di revocatoria fallimentare, una volta accertata l'effettuazione dei pagamenti con mezzi anormali, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 l.fall., senza che il creditore abbia fornito la prova della "inscientia decoctionis", la sua conoscenza dello stato di insolvenza deve essere considerata accertata in concreto anche in riferimento alla domanda di revoca di pagamenti riconducibili al secondo comma della medesima disposizione, collocati nello stesso arco temporale. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva sostenuto l'esistenza di un diverso valore probatorio della presunzione legale "iuris tantum" di cui all'art. 2728 c.c., collegata all'anormalità del pagamento, rispetto alla presunzione semplice di cui all'art. 2727 c.c.).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2728