Cass. pen. n. 1747 del 11 giugno 1998

Testo massima n. 1


In base alla norma dell'art. 185, comma terzo, c.p.p. la nullità di un atto ha efficacia retroattiva e, ove accertata dal giudice, l'atto stesso si considera come mai venuto ad esistenza. Non è pertanto ipotizzabile una violazione del principio di cui all'art. 649 c.p.p. nel caso in cui il giudice emetta un valido provvedimento di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., quando in precedenza era stato emesso dallo stesso giudice identico atto affetto da nullità, poi rimossa con il secondo provvedimento, se tale nullità sia stata accertata e dichiarata da parte dell'autorità giudiziaria. (Nella specie, il provvedimento di sequestro affetto da nullità era stato emesso il giorno 3 settembre 1997, ed era stato seguito da altro provvedimento valido in data 19 settembre 1997. Il tribunale del riesame aveva dichiarato la nullità del primo atto in data 29 settembre 1997).

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