Art. 185 – Codice di procedura penale – Effetti della dichiarazione di nullità
1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.
2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.
3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito [604].
4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35857/2024
La violazione del divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati elencati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina, stante il radicale difetto di capacità del magistrato onorario, la nullità assoluta della sentenza in relazione a tutti i reati giudicati, anche quelli connessi estranei a tale elenco.
Cass. civ. n. 34232/2024
Non è causa di nullità della sentenza, sanzionata ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il mancato invio dell'informazione di garanzia, nel caso in cui alla persona sottoposta a indagine siano stati notificati atti equipollenti, prodromici al compimento dell'atto garantito, contenenti gli stessi elementi dell'informativa ex art. 369-bis cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad attività di prelievo e campionamento di rifiuti preceduta dall'invio all'indagato dell'avviso di accertamenti tecnici irripetibili di cui all'art. 360 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 31108/2024
In tema di rifiuti, il disposto di cui all'art. 184, comma 2, lett. e), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente prima della modifica introdotta dall'art. 1, comma 10, d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, si riferisce ai soli materiali agricoli bruciati come tali e non anche al combustibile liquido e alla carta, posto che la combustione di quest'ultimi determina, per l'ambiente, un pregiudizio superiore rispetto a quello generato dai rifiuti vegetali.
Cass. civ. n. 30615/2024
È ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione, pur se non riconosciuta, che abbia avanzato, "iure proprio", richiesta risarcitoria assumendo di aver subito, per effetto del reato, un danno patrimoniale o non patrimoniale consistente nell'offesa all'interesse da essa perseguito e consacrato nello statuto associativo, non essendo richiesto il radicamento dell'associazione medesima nello specifico contesto territoriale in cui la lesione si è verificata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile ad associazioni statutariamente preposte alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambiente lavorativo, nell'ambito di processo riguardante il decesso di alcuni prestatori d'opera, a causa della violazione della disciplina in materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).
Cass. civ. n. 28060/2024
In tema di prove, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da indagato in procedimento connesso, senza che gli siano stati rivolti i prescritti avvisi ed in assenza del difensore, non si estende al successivo rituale interrogatorio del predetto, effettuato mediante richiamo alle prime propalazioni, non operando in tale materia il principio, valevole per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi, dipendenti da quello dichiarato nullo.
Cass. civ. n. 25243/2024
In tema di conto corrente bancario cointestato a più persone, la facoltà per gli intestatari di compiere operazioni anche separatamente non può essere presunta per il solo fatto della comune intestazione, ma va espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, in quanto l'esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, ne preclude il rinvenimento in base al mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti.
Cass. civ. n. 21868/2024
Nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato di un ente, non è ammissibile la costituzione di parte civile, non essendo l'istituto contemplato dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'omissione è frutto di una consapevole scelta legislativa).
Cass. civ. n. 21049/2024
La costituzione di parte civile determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, con effetto permanente fino all'irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale, anche nei confronti dei coobbligati solidali rimasti estranei a quest'ultimo. (Nella specie, relativa alla responsabilità solidale della Consob per omessa vigilanza sull'operato di due società di intermediazione finanziaria, i cui esponenti erano stati sottoposti a giudizio penale per i reati di appropriazione indebita e bancarotta, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto effetto interruttivo istantaneo – e non permanente – all'istanza di ammissione al passivo fallimentare delle suddette società, formulata dai risparmiatori danneggiati).
Cass. civ. n. 20905/2024
In tema di IVA, la distruzione di un bene strumentale e soggetto a risarcimento assicurativo - idonea ad interrompere, in linea di principio, il rapporto tra il diritto alla detrazione dell'Iva versata a monte e l'utilizzazione del bene - non comporta il venir meno del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sui canoni di locazione finanziaria pagati successivamente alla sua distruzione, poiché la perdita fiscale del bene non si aggiunge alla sua perdita economica, rientrando la distruzione del bene nel novero degli eventi in cui si declina la normale attività di impresa, ove essa sia debitamente provata o giustificata, risultando irrilevante il rimborso assicurativo in ragione della estraneità del rapporto contrattuale stipulato fra l'utilizzatore del bene, poi distrutto, e il terzo assicuratore, ponendosi su un piano distinto rispetto a quello relativo al contratto di leasing in essere con il concedente.
Cass. civ. n. 20269/2024
In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio da sofferenza morale e reputazionale, derivante dall'attribuzione di condotte disonorevoli e indimostrate a componenti deceduti della famiglia "successiva" (coniuge e figli) e "originaria" (genitori e fratelli), non é in re ipsa, ma si presume iuris tantum, secondo una valutazione ordinaria, ovverosia in difetto di elementi opposti che, quali fatti modificativi o anche impeditivi della pretesa risarcitoria, ricadono nell'area di onere probatorio dell'autore dell'illecito. (Nella fattispecie in esame, nella quale l'attore aveva agito per il risarcimento dei danni conseguenti alla diffusione, nel corso di una trasmissione radiofonica, di notizie diffamatorie nei riguardi del fratello, deceduto sei anni prima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva rigettato la domanda, erroneamente ritenendo che non vi fosse prova del danno conseguenza, in termini di rapporto tra soggetto asseritamente diffamato e deducente, senza allegazione e dimostrazione, cioè, di circostanze atte a qualificare la detta relazione tra i congiunti, in modo da poter ipotizzare un effettivo pregiudizio, neppure dal punto di vista del danno morale da sofferenza, tenuto conto del fatto che i due fratelli avevano una differenza di età di quasi vent'anni ed erano vissuti in diverse realtà geografiche, tanto far presumere un'autonomia delle rispettive sfere di vita).
Cass. civ. n. 20028/2024
In tema di discarica abusiva, i residui di lavorazione della pietra di ardesia provenienti dall'attività secondaria di taglio e spacco, effettuata, presso uno stabilimento esterno alla cava, da soggetto autorizzato alla sua coltivazione, non rientrano nel regime derogatorio dei "rifiuti di estrazione" di cui agli artt. 185, comma 2, lett. d), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 3, comma 1, lett. d), d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, ma devono ritenersi rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., come tali sottoposti alla disciplina generale e, pertanto, non abbancabili presso le apposite discariche autorizzate al deposito dei residui litoidi derivanti dall'attività estrattiva.
Cass. civ. n. 16604/2024
In materia di contratti bancari, il congegno integrativo previsto dall'articolo 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, da utilizzarsi per determinare il tasso di interesse applicabile nell'ipotesi in cui tra le parti non sia intervenuta alcuna valida pattuizione a riguardo, collegando il tasso minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti, «rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive», deve essere inteso nel senso dell'applicazione del tasso minimo ai saldi debitori del conto (saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, qual è l'apertura di credito, ed il tasso massimo ai saldi creditori (avere), pertanto alle operazioni passive, che sono quelle di raccolta fondi.
Cass. civ. n. 11735/2024
Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa; ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda del correntista evidenziando che dagli atti non si desumeva quando il rapporto di conto corrente fosse terminato; che l'incompletezza degli estratti conto aveva precluso anche il formarsi di un saldo intermedio, presupposto per rideterminare il saldo finale; che la mancata produzione del contratto di conto corrente aveva escluso la prova del tasso degli interessi applicabile).
Cass. civ. n. 11016/2024
In tema di apertura di credito in conto corrente, stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154 del 1992, la prova dell'affidamento può essere fornita per facta concludentia, purché emerga almeno l'ammontare accordato al correntista, essendo invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto.
Cass. civ. n. 11014/2024
In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
Cass. civ. n. 10065/2024
La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore.
Cass. civ. n. 9199/2024
All'annullamento della sentenza di appello da parte della Corte di cassazione non consegue, in via automatica, la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art. 624-bis cod. proc. pen. nel senso che tale cessazione deve essere ordinata solo con riguardo alle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi in cui l'annullamento della sentenza di appello sia disposto senza rinvio, purché, in tale eventualità, non comporti, ex art. 185, comma 3, cod. proc. pen., la regressione del procedimento e una nuova decorrenza dei termini di custodia a norma dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 8898/2024
La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità di cui all'art. 88 disp. att. c.p.c. e, funzionalmente, per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene e per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti; essa è pertanto valida anche se ha ad oggetto diritti indisponibili, poichè l'art. 2113, ultimo comma, c.p.c. fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., in cui l'intervento in funzione di garanzia del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale), diretto a superare la presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso del lavoratore, viene a proteggere adeguatamente la sua posizione.
Cass. civ. n. 5277/2024
In tema di diffamazione, ove le dichiarazioni che si assumono offensive siano state rese, in funzione difensiva, in seno a un procedimento disciplinare, la verifica dell'eventuale riconducibilità delle stesse nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di difesa dev'essere compiuta in via logicamente preliminare rispetto all'accertamento della sussistenza dei presupposti della speciale esimente di cui all'art. 598 c.p. (Nella specie, la S.C., con riferimento alle dichiarazioni rese, in un procedimento disciplinare, da due commercialisti nei riguardi di un collega che aveva presentato un esposto nei loro confronti, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto integrato il reato di diffamazione, senza verificare se le stesse si fossero mantenute nei limiti del legittimo esercizio del diritto di difesa e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria, in considerazione della mancanza di allegazione e prova della diffusione delle suddette dichiarazioni al di fuori del procedimento in questione).
Cass. civ. n. 4252/2024
In tema di valutazione della prova, l'avvenuto risarcimento del danno in favore della persona offesa che non si sia costituita parte civile non ne mina la credibilità come testimone, trovandosi altrimenti la predetta nell'anomala condizione di dover rinunciare all'esercizio del diritto riconosciutole dall'ordinamento in conseguenza dell'illecito subito per poter essere creduta. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che non è offerta al giudice alcuna prova della penale responsabilità in conseguenza dell'avvenuto risarcimento del danno, essendo questo un istituto privatistico, non suscettibile di essere inteso come una confessione tacita, giudiziale o extragiudiziale).
Cass. civ. n. 2360/2024
Il verbale di conciliazione giudiziale non è idoneo a fungere da valido contenitore di una donazione, in quanto privo del necessario rispetto dei requisiti di forma previsti dall'art. 782 c.c.
Cass. civ. n. 48467/2023
In tema di estradizione per l'estero, il difetto di rituale emissione e notificazione all'estradando del decreto di citazione previsto dall'art. 704, comma 1, cod. proc. pen., concernendo l'omessa citazione in giudizio del soggetto nei cui confronti è in corso la procedura, determina una nullità assoluta incidente sul diritto di difesa, non sanabile dalla conoscenza "aliunde" acquisita della data d'udienza, né dalla comparizione della parte. (Fattispecie in cui l'estradando aveva ricevuto solo un avviso di cancelleria per l'udienza fissata per deliberare sulla richiesta di estradizione).
Cass. civ. n. 39119/2023
Il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto viziata da nullità derivata ex art. 185 cod. proc. pen. la decisione della corte di appello, in ragione della nullità di quella di primo grado).
Cass. civ. n. 34424/2023
Nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell'art. 1853 c.c., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (nella specie, un mutuo fondiario) intercorrente fra le medesime parti, purché non si tratti di conti chiusi e i contrapposti crediti siano esigibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del tribunale, che aveva rigettato la domanda di accertamento della legittimità della compensazione attuata da un istituto bancario, tra il debito da restituzione al fallimento del saldo attivo di conto corrente ed il credito vantato dalla banca verso la fallita, sull'erroneo assunto che quest'ultimo dovesse essere accertato esclusivamente nelle forme previste per la verifica dello stato passivo).
Cass. civ. n. 34290/2023
In tema di confisca, il giudice di merito, investito della richiesta dell'imputato di riduzione o elisione del "quantum" del profitto del reato per aver realizzato condotte risarcitorie o riparatorie, deve modulare la misura ablatoria in ragione del profitto "attuale" al momento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste in essere dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale.
Cass. civ. n. 31867/2023
In tema di risarcimento del danno da lesione o perdita del rapporto parentale, in caso di assenza del rapporto di parentela, non è sufficiente l'allegazione della mera convivenza, ma è necessaria l'allegazione della lesione di un legame affettivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno parentale proposta dal convivente della madre del deceduto, il quale si era limitato a dichiararsi convivente della vittima senza nemmeno addurre l'esistenza di una relazione affettiva, la cui lesione potesse ritenersi fonte di pregiudizio non patrimoniale).
Cass. civ. n. 28352/2023
In tema di impugnazioni, sussiste l'interesse della parte civile a interloquire nel giudizio di rinvio sulla ricorrenza di una o più circostanze aggravanti a carico dell'imputato, anche ove non ne venga in discussione la responsabilità penale per il fatto di reato, in quanto si tratta di aspetti suscettibili di incidere sull'entità del risarcimento del danno. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto il conseguente diritto della parte civile a ottenere, secondo il generale criterio della soccombenza, la rifusione della spese di lite sostenute).
Cass. civ. n. 26805/2023
In tema di gestione dei rifiuti, l'applicazione della disciplina derogatoria sulle terre e rocce da scavo di cui all'art. 185, comma 1, lett. c), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui le sottrae al regime dei rifiuti, richiede che esse siano riutilizzate a fini costruttivi come sottoprodotto nel medesimo sito nel quale sono state estratte ovvero in un sito diverso, purché, in tal caso, utilizzate in conformità alla disciplina di cui d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, dovendosi intendere per "stesso sito" un'unica area o porzione di terreno, geograficamente definita e determinata ovvero perimetrata, nella quale non ricadono quelle porzioni di territorio distinte e autonome, che non siano in continuità e che abbiano diversa destinazione. (Fattispecie in cui è stata ritenuta corretta la decisione che aveva escluso l'applicazione della disciplina derogatoria sul rilievo che i materiali estratti erano stati riutilizzati in un sito diverso da quello di produzione, senza rispettare la disciplina regolamentare di cui al citato d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120).
Cass. civ. n. 25059/2023
È legittimo il ricorso al notorio ed alle presunzioni nella prova del danno derivante da lesione alla reputazione veicolata attraverso mezzi diffusivi dei contenuti diffamatori, considerato che, in base all'"id quod plerumque accidit", si può presumere che tale lesione abbia arrecato alla persona offesa una sofferenza morale meritevole di ristoro e che il relativo nesso causale sia, in tal caso, di tale evidenza da far sì che l'onere di motivazione da parte del giudice riguardo alla sussistenza del danno morale risarcibile possa ritenersi soddisfatto attraverso il richiamo al contenuto e alle modalità di diffusione delle affermazioni lesive.
Cass. civ. n. 24492/2023
In tema di intercettazioni telefoniche, l'eventuale illegittimità delle operazioni di acquisizione delle utenze telefoniche contattate dai cellulari degli indagati, in assenza di una espressa previsione di legge, non determina l'inutilizzabilità delle successive attività di captazione effettuate in base ad autonomi decreti di intercettazione privi di qualsiasi vizio, non sussistendo un principio generale di invalidità derivata riferibile anche al vizio dell'inutilizzabilità.
Cass. civ. n. 22290/2023
In tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti.
Cass. civ. n. 19611/2023
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd. "giornalismo d'inchiesta" a rilevare è l'esigenza della valutazione, non tanto dell'attendibilità e veridicità della notizia, quanto piuttosto del rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, oltre che della maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità, dal che consegue che è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorché i medesimi, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti e mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili.
Cass. civ. n. 17358/2023
In caso di annullamento della sentenza di appello per intervenuta prescrizione del reato con rinvio ai soli effetti civili, il giudice civile del rinvio provvede all'accertamento dell'illecito in base alle regole processuali e probatorie e ai criteri di giudizio propri del giudizio civile, potendo valutare il materiale probatorio raccolto nel processo penale in conformità ai canoni del giudizio civile.
Cass. civ. n. 17169/2023
In tema di partecipazione della parte civile al dibattimento, l'ordinanza di esclusione della parte civile, che è sempre e definitivamente inoppugnabile, non è abnorme in quanto è assunta nell'esercizio di un potere attribuito al giudice dall'ordinamento e non determina una situazione di stallo del procedimento, rallentandone lo svolgimento. (In motivazione la Corte ha evidenziato che il provvedimento non avendo contenuto decisorio, non pregiudica il danneggiato che potrà esercitare l'azione risarcitoria in sede civile).
Cass. civ. n. 14644/2023
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da più reati avvinti dal vincolo della continuazione decorre dalla data di cessazione della continuazione e non già da quella di consumazione degli stessi.
Cass. civ. n. 10898/2023
In caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare nell'àmbito del medesimo ufficio giudiziario.
Cass. civ. n. 7869/2023
In tema di confisca obbligatoria ex art. 644, ultimo comma, cod. pen., la parte civile che ha ottenuto il risarcimento del danno è legittimata, nonostante l'avvenuta costituzione nel processo di cognizione e l'intervenuta statuizione risarcitoria in suo favore, a proporre incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., onde ottenere, in presenza delle condizioni di permanente validità del diritto alla restituzione, la revoca della confisca dell'immobile costituente profitto del delitto di usura, per il quale è stata pronunciata la condanna definitiva, a condizione che dimostri l'esistenza di un fatto nuovo, successivo al giudicato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il fatto nuovo allegato equipara la parte civile al terzo in buona fede, rimasto estraneo al processo).
Cass. civ. n. 7721/2023
prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.
Cass. civ. n. 7340/2023
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, è legittima, nel giudizio cartolare d'appello, la richiesta di partecipazione all'udienza formulata dall'imputato detenuto personalmente e non per il tramite del difensore, non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU.
Cass. civ. n. 2363/2023
In tema di confisca di azioni di società di capitali ex art. 187, comma 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'applicazione del disposto di cui all'art. 26 legge 23 dicembre 2021, n. 238, che limita l'obbligatorietà della misura ai soli beni costituenti profitto del reato, è preclusa dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto l'ablazione che, consolidando il passaggio della titolarità del bene, costituisce il momento esecutivo della misura di sicurezza.
Cass. civ. n. 1474/2023
In tema di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento fissato in sede di divorzio, il genitore del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente è legittimato a costituirsi parte civile "iure proprio" nel processo a carico dell'ex coniuge, in quanto, sopportando l'onere del mantenimento di un soggetto incapace economicamente di farvi fronte da sé, è titolare di un diritto autonomo, ancorché concorrente, al risarcimento del danno.
Cass. civ. n. 4/2023
In tema di impugnazioni, non sussiste l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio di rinvio scaturito da annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione in punto di determinazione della pena o di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di profili strettamente penalistici, non idonei a incidere sulla responsabilità civile.
Cass. pen. n. 12697/2015
Sono legittimamente acquisite e, quindi, pienamente utilizzabili in dibattimento le dichiarazioni della persona sottoposta ad indagini su fatti attinenti la propria responsabilità rese, nel contraddittorio tra le parti, in sede di incidente probatorio ammesso per procedere all'esame della stessa persona sottoposta ad indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri, ex art. 392, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.. Il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite. (Fattispecie in cui si è affermato che la violazione dell'art. 430 bis cod. proc. pen. - concretatasi nella acquisizione illegittima, da parte del P.M., di informazioni da soggetto indicato nella richiesta di incidente probatorio ammesso dal Gip prima dell'illegittima assunzione delle predette informazioni - non determina la nullità dell'incidente probatorio in cui il P.M. abbia utilizzato per le contestazioni dette informazioni illegittimamente acquisite).
Cass. pen. n. 15157/2012
Il difetto di notifica all'imputato del decreto di giudizio immediato non rende invalidi gli atti successivi, del giudizio abbreviato incardinatosi su tale procedimento, non essendovi reciproca dipendenza, ai fini dell'art. 185 cod. pen., tra i decreti da cui promanano i relativi riti e restando il giudizio di primo grado insensibile alla validità delle vicende intervenute tra l'esercizio dell'azione penale e la richiesta di rito alternativo.
Cass. pen. n. 23887/2007
La nullità del provvedimento di distruzione del corpo del reato non si comunica agli atti anteriori e, segnatamente, al verbale di sequestro dello stesso corpo del reato, che fa parte del fascicolo del dibattimento.
Cass. pen. n. 1171/1999
In tema di nullità della sentenza per omessa sottoscrizione da parte del giudice che la ha emessa, poiché la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che da quello dipendano, ma non anche quelli antecedenti, l'effetto concreto dell'annullamento della sentenza è costituito dalla necessità della rimozione dell'atto nulla, con conseguente regressione del procedimento allo stato e grado in cui si è verificata la nullità, la quale potrà essere sanata dallo stesso giudice che ad essa ha dato luogo. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio al medesimo giudice che, con la omessa sottoscrizione della sentenza-documento, aveva causato la nullità dedotta dal ricorrente).
Cass. pen. n. 1747/1998
In base alla norma dell'art. 185, comma terzo, c.p.p. la nullità di un atto ha efficacia retroattiva e, ove accertata dal giudice, l'atto stesso si considera come mai venuto ad esistenza. Non è pertanto ipotizzabile una violazione del principio di cui all'art. 649 c.p.p. nel caso in cui il giudice emetta un valido provvedimento di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., quando in precedenza era stato emesso dallo stesso giudice identico atto affetto da nullità, poi rimossa con il secondo provvedimento, se tale nullità sia stata accertata e dichiarata da parte dell'autorità giudiziaria. (Nella specie, il provvedimento di sequestro affetto da nullità era stato emesso il giorno 3 settembre 1997, ed era stato seguito da altro provvedimento valido in data 19 settembre 1997. Il tribunale del riesame aveva dichiarato la nullità del primo atto in data 29 settembre 1997).
Cass. pen. n. 416/1998
È abnorme il provvedimento con il quale il tribunale dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi ed ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero in quanto viola il principio di irretrattabilità dell'azione penale. Gli atti vanno trasmessi al Gip a norma dell'art. 185, comma terzo, c.p.p. Tale principio opera sia che la nullità sia stata dichiarata per l'erronea mancata indicazione dei nomi delle parti offese sia per l'incompleta enunciazione dei fatti quali specificati anche attraverso l'indicazione delle parti offese.
Cass. pen. n. 1988/1998
Il principio fissato nell'art. 185, comma primo, c.p.p., secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non altre la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite. Ed invero, deve ritenersi derivato da altro precedente quell'atto che con il primo si ponga in rapporto di dipendenza effettiva, del quale venga, cioè, a costituire la conseguenza logica e giuridica, nel senso che l'atto dichiarato nullo costituisce l'ineliminabile premessa logica e giuridica di quello successivo, per modo che, cadendo tale premessa, restano necessariamente caducati anche gli atti che ne conseguono. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha escluso che dalla ritenuta inutilizzabilità di intercettazioni ambientali potesse derivare la inutilizzabilità dell'esame di imputati e testi - cui talune domande e precisazioni erano state poste traendo spunto da conversazioni captate mediante dette intercettazioni - atteso che tale esame era stato del tutto autonomo dalle intercettazioni ambientali ed aveva offerto risultati probatori che, ai fini della formazione del convincimento del giudice, non potevano reputarsi inquinati essendo del tutto indipendenti dalle intercettazioni stesse).
Cass. pen. n. 3215/1998
La mancanza di motivazione dell'ordinanza de libertate configura una nullità, che, riguardando un bene di assoluta rilevanza costituzionale (artt. 13 e 111 Cost.) come la libertà delle persone, riveste carattere assoluto e non è perciò sanabile dal giudice di appello. Laddove, infatti, la motivazione manchi del tutto non si tratta di completarla o integrarla o di sostituirla — il che rientra nei poteri del giudice d'appello — ma sibbene di sostituirsi al primo giudice, redigendo la motivazione al suo posto e privando, oltretutto, l'imputato di un grado del giudizio de libertate. In tal caso il giudice, avvalendosi del potere conferitogli dall'art. 185 c.p.p., deve dichiarare la nullità del provvedimento per inesistenza della motivazione, richiesta a pena di nullità, e trasmettere gli atti al giudice a quo.
Cass. pen. n. 4880/1997
Il tribunale della libertà che rilevi una nullità assoluta nell'ordinanza impositiva della misura non può, dopo aver dichiarato la nullità, emettere d'ufficio un nuovo provvedimento restrittivo, in applicazione del principio stabilito dall'art. 185 n. 2 c.p.p. sulla rinnovazione degli atti nulli, trattandosi di un atto estraneo ai suoi poteri.
Cass. pen. n. 454/1997
In tema di informazione di garanzia, in base al principio per il quale la nullità o inutilizzabilità di un atto possono rispettivamente comunicarsi o avere effetto solo su atti successivi o solo in quanto dipendenti dall'atto nullo o inutilizzabile e non su quelli antecedenti, che hanno una propria autonomia, deve ritenersi che la nullità della informazione di garanzia può determinare la nullità dell'atto a cui si riferisce ma non nullità ovvero invalidità di atti derivati, perché utile per inutile non vitiatur.
Cass. pen. n. 7173/1996
Qualora l'esistenza delle cose da sequestrare, nella specie documentazione bancaria, risulti da un interrogatorio dell'indagato, poi dichiarato nullo, in applicazione dell'art. 185 c.p.p., rende invalido il provvedimento di sequestro emesso, venendo questo in concreto a dipendere dall'atto nullo.
Cass. pen. n. 6360/1996
La regola fissata dall'art. 185, comma 1, c.p.p., secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti successivi che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità; quest'ultima sanzione processuale, infatti, rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite e non incide in alcun modo sulle altre risultanze probatorie ancorché collegate a quelle inutilizzabili, rispondendo alla ratio legislativa del vitiatur sed non vitiat.
Cass. pen. n. 3945/1996
Il decreto di sequestro, quando contiene l'informazione di garanzia per non essere stato preceduto da quest'ultima, deve assicurare all'indagato la conoscenza di tutti gli elementi elencati dall'art. 369 c.p.p., tra i quali la data del commesso reato e ciò al fine di garantire l'espletamento di una completa e fattiva difesa. L'eventuale nullità dell'informazione di garanzia non determina l'invalidità del successivo sequestro, essendo i due provvedimenti del tutto autonomi e non intercorrendo tra gli stessi quel rapporto di connessione e dipendenza causale, logico-giuridica in forza del quale la nullità di un atto si trasmette ai consecutivi ai sensi dell'art. 185, comma 1, c.p.p.
Cass. pen. n. 2793/1995
L'invalidità del provvedimento di perquisizione non si trasferisce sic et simpliciter al sequestro. Essa, pertanto, non determina né l'inutilizzabilità ai fini di prova delle cose rinvenute, che consegue alla violazione di precisi divieti normativi e non alla violazione delle modalità di assunzione della prova stessa, né la nullità del sequestro probatorio, ai sensi dell'art. 185, comma 1 c.p.p. Siffatta nullità, invero, va esclusa sia perché il rapporto tra perquisizione e sequestro si pone in termini di accertamento specifico di pertinenza al reato per ciascuna delle cose rinvenute e non di automaticità, sia perché l'art. 185, comma 4, c.p.p. sottrae esplicitamente le prove al regime di conseguenzialità delle nullità.
Cass. pen. n. 12288/1995
L'art. 14 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, nel disciplinare l'ipotesi dell'arresto in flagranza e del fermo di polizia, dispone che l'autorità giudiziaria o l'organo di polizia, prima di procedere all'interrogatorio o ad altri atti processuali: devono chiedere all'arrestato o al fermato quale sia la sua lingua madre, che l'interrogatorio e ogni altro atto processuale devono svolgersi nella lingua dichiarata, che, in caso di rifiuto di rispondere, deve darsene atto nel verbale e deve, quindi, procedersi nella lingua presunta, che gli atti processuali posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli ai sensi dell'art. 185 c.p.p. Poiché la prevista nullità assoluta scaturisce dall'interrogatorio o dagli altri atti processuali compiuti senza la richiesta di quale sia la lingua madre, è indispensabile che detta richiesta sia stata fatta, ancorché non verbalizzata. Ne deriva che la semplice mancanza di verbalizzazione, senza ulteriori specificazioni, non autorizza la conclusione che la richiesta non sia stata rivolta e, quindi, la ravvisabilità del vizio predetto. (Fattispecie in tema di annullamento della sentenza dichiarativa di nullità assoluta con rinvio per nuovo esame).
Cass. pen. n. 2501/1995
La nullità dell'informazione di garanzia contenuta nel decreto di perquisizione o sequestro, tipici atti a sorpresa, non determina l'invalidità della parte dell'atto che dispone la perquisizione o il sequestro.
Cass. pen. n. 287/1994
La declaratoria da parte del pretore della nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica alla persona offesa, anche se frutto di errore, rende il decreto stesso improduttivo degli effetti ad esso collegati dalla legge sicché deve procedersi alla rinnovazione della citazione ai fini della valida instaurazione del rapporto processuale. L'adempimento relativo è di competenza del P.M., potendo il pretore disporre la detta rinnovazione della citazione ma non anche provvedervi.
Cass. pen. n. 3144/1994
Benché l'art. 623 del vigente codice di rito non preveda espressamente l'ipotesi di annullamento da parte della Corte di cassazione, con rinvio al giudice di primo grado per effetto di nullità assolute, al pari dell'art. 543, n. 6 c.p.p. abrog., la possibilità di una siffatta pronuncia si desume sia dalla relazione al progetto preliminare, che giudica «superflua, quanto al giudizio di cassazione, un'apposita disciplina dell'annullamento con rinvio per le ipotesi di nullità», sia dal complesso delle norme che regolano il regime delle nullità, e, in particolare, dagli artt. 179, 185, terzo comma e 569, quarto comma c.p.p.
Cass. pen. n. 1977/1994
In tema di rinnovazione delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, l'avvenuta presa di conoscenza da parte del tribunale del fascicolo del P.M., finalizzata ad una più adeguata valutazione della necessità e indipensabilità dell'atto nullo, pur essendo irregolare, non risulta sanzionabile, essendo l'inutizzabilità delle prove previste soltanto con riferimento ai «divieti stabiliti dalla legge» (art. 191 c.p.p.), divieti che mancano per l'ipotesi in esame.
In tema di rinnovazione delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, la ritenuta «necessità» di procedere alla rinnovazione dell'atto nullo (art. 185, comma 2, c.p.p.) e la ritenuta «indispensabilità» dei risultati delle intercettazioni acquisite in procedimento diverso (art. 270 c.p.p.), costituiscono valutazioni di fatto di competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Cass. pen. n. 915/1993
In tema di decorrenza dei nuovi termini di durata della custodia cautelare ex art. 303, secondo comma, c.p.p., nei casi di regressione del procedimento per dichiarazione di nullità a norma dell'art. 185, terzo comma, stesso codice, non sussiste la distinzione tra nullità dell'atto ex se e nullità conseguenziale alla nullità di atto presupposto né in ordine agli effetti, quella tra vizi più gravi attinente alla costituzione del rapporto processuale e altri vizi meno gravi. Una volta dichiarata la nullità i suoi effetti sono sempre quelli stabiliti nell'art. 185, con la conseguente applicabilità dell'art. 303, secondo comma, c.p.p.
Cass. pen. n. 116/1993
Alla declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio da parte del pretore per omessa citazione della persona offesa deve far seguito la rinnovazione del decreto di citazione ad opera dello stesso pretore del dibattimento e non già la restituzione degli atti al pubblico ministero, che realizza un'abnorme regressione del procedimento alla fase pregressa delle indagini preliminari. Ciò in forza non del disposto dell'art. 143 att. c.p.p., che concerne il procedimento innanzi al tribunale, bensì del secondo comma dell'art. 185 c.p.p. che attribuisce in generale allo stesso giudice che dichiara la nullità di un atto la potestà di disporne la rinnovazione. (La Cassazione ha inoltre osservato che nella specie non trova applicazione il disposto del comma terzo dell'art. 185 c.p.p., che prevede la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, in quanto tale norma fa salva l'ipotesi in cui sia diversamente stabilito da altre disposizioni di legge, il che avviene appunto nella specie in forza del principio dell'irretrattabilità dell'azione penale, sancito dagli artt. 50 comma terzo e 60 comma secondo c.p.p., giacché nel procedimento pretorile il decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. costituisce l'atto che segna l'inizio dell'esercizio dell'azione penale).
Cass. pen. n. 2369/1993
L'ordinanza con la quale il pretore dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero affinché emetta il decreto di citazione a giudizio ai sensi degli artt. 555 ss. c.p.p. costituisce mero atto d'impulso processuale, ove non determini la regressione del procedimento allo stato precedente, prevista come caso di nullità. Detto provvedimento, pertanto, non è abnorme. Nè esso viola l'art. 143 att. c.p.p. il quale stabilisce che negli atti preliminari, in tutti i casi in cui occorre rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notifica, vi provvede il presidente, in quanto siffatta norma è inapplicabile al giudizio pretorile per motivi sistematici (il capo dodicesimo delle norme di attuazione, contenente disposizioni relative al procedimento davanti al pretore, non prevede disposizioni analoghe all'art. 143 cit.) e di carattere strutturale. Ed infatti nel giudizio pretorile il decreto di citazione a giudizio ad opera del pubblico ministero è anche l'atto che informa l'imputato dei suoi diritti di scelta del rito e di difesa, sicché l'imputato stesso, a differenza del giudizio davanti al tribunale, si vedrebbe privato dei diritti indicati, non avendo avuto notizia, o tempestiva notizia, dell'inizio del processo a causa della nullità. (Fattispecie nella quale il pretore, investito della cognizione a seguito di sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale a norma dell'art. 23 c.p.p., ha trasmesso gli atti al pubblico ministero affinché emettesse nuovo decreto di citazione a giudizio).
Cass. pen. n. 11837/1992
L'utilizzabilità di elementi probatori, normativamente inutilizzabili, incide unicamente sul discorso motivazionale del provvedimento e, più specificamente, sulla completezza, logicità e correttezza dello stesso, sicché essa potrà essere motivata soltanto in relazione a detto elemento essenziale del provvedimento stesso, ma non potrà, giammai, costituire sic et simpliciter ragione di nullità del medesimo. Ciò, oltre che conforme al sistema si deduce chiaramente dal testo letterale dell'art. 185, comma quarto, c.p.p., che, proprio con riferimento alle nullità involgenti le prove, esclude la regressione del procedimento al fatto in cui si era verificata la nullità.