Cass. pen. n. 454 del 24 gennaio 1997

Testo massima n. 1


In tema di informazione di garanzia, in base al principio per il quale la nullità o inutilizzabilità di un atto possono rispettivamente comunicarsi o avere effetto solo su atti successivi o solo in quanto dipendenti dall'atto nullo o inutilizzabile e non su quelli antecedenti, che hanno una propria autonomia, deve ritenersi che la nullità della informazione di garanzia può determinare la nullità dell'atto a cui si riferisce ma non nullità ovvero invalidità di atti derivati, perché utile per inutile non vitiatur.

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