Cass. civ. n. 14404 del 24 maggio 2023
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Medici specializzandi - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento del danno - Corsi in medicina legale anteriori all’anno accademico 1991/92 - Equipollenza a quelli previsti in almeno due Stati membri - Necessità - Onere della prova.
Ai fini del riconoscimento, in favore dei medici specializzandi che abbiano frequentato un corso di medicina legale anteriormente all'anno accademico 1991/92, del diritto al risarcimento del danno per il tardivo recepimento delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, è necessaria la prova in concreto della relativa equipollenza a quelli previsti in almeno due Stati membri, il cui onere grava sull'attore, trattandosi di fatto costitutivo della domanda.
Massime precedenti
Normativa correlata
DM min. IUR 31/10/1991
DM min. IUR 30/10/1993 art. 2
Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362
Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363
Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76
Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST.
Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257