Cass. pen. n. 915 del 17 maggio 1993
Testo massima n. 1
In tema di decorrenza dei nuovi termini di durata della custodia cautelare ex art. 303, secondo comma, c.p.p., nei casi di regressione del procedimento per dichiarazione di nullità a norma dell'art. 185, terzo comma, stesso codice, non sussiste la distinzione tra nullità dell'atto ex se e nullità conseguenziale alla nullità di atto presupposto né in ordine agli effetti, quella tra vizi più gravi attinente alla costituzione del rapporto processuale e altri vizi meno gravi. Una volta dichiarata la nullità i suoi effetti sono sempre quelli stabiliti nell'art. 185, con la conseguente applicabilità dell'art. 303, secondo comma, c.p.p.
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