Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2403 del 13 marzo 1993

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2403 del 13 marzo 1993

Testo massima n. 1

Il riconoscimento fotografico, non regolato dal codice di rito, operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell’imputato effettuati dai testi in dibattimento, hanno certamente il carattere di accertamenti di fatto e come tali sono utilizzabili nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. In tali casi la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall’attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell’imputato e o l’imputato stesso, si dica certo della sua identificazione, e ciò soprattutto quando tale identificazione fatta mediante fotografia venga confermata al giudice quando l’autore del riconoscimento è comunque posto in condizione di vedere personalmente la persona riconosciuta.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze