Cass. pen. n. 4978 del 8 febbraio 2010

Testo massima n. 1


La registrazione video è un documento figurativo, che testimonia di un fatto attraverso le immagini che lo rappresentano e non attraverso la scrittura che lo descrive, pertanto, non costituendo una scrittura privata, è utilizzabile probatoriamente al di fuori di quanto previsto dall'art. 2072 cod. civ., e quindi senza necessità della sua sottoscrizione, dovendo la sua autenticità essere accertata caso per caso dal giudice.

Testo massima n. 2


Le riprese visive di una manifestazione tenutasi in luoghi pubblici, se effettuate al di fuori del procedimento penale, devono essere qualificate non già come prove atipiche, bensì come documenti, per la cui acquisizione, dunque, non è necessaria l'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189 c.p.p..

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