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Art. 234 bis — Acquisizione di documenti e dati informatici

Art. 234 bis — Acquisizione di documenti e dati informatici

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2. Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.

3. È vietata [ 191 ] l’acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti [ 195 7, 203, 240 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. pen. n. 15431/2018

È legittima l’acquisizione nel processo penale della consulenza tecnica depositata nel procedimento civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, attesa la sua natura di prova documentale alla luce della nozione generale di documento contenuta nell’art. 234 cod. proc. pen.

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Cass. pen. n. 49016/2017

È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l’istanza di acquisizione della trascrizione di conversazioni, effettuate via ‘wathsapp’ e registrate da uno degli interlocutori, in quanto, pur concretandosi essa nella memorizzazione di un fatto storico, costituente prova documentale, ex art. 234 cod. proc. pen., la sua utilizzabilità è, tuttavia, condizionata all’acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, al fine di verificare l’affidabilità, la provenienza e l’attendibilità del contenuto di dette conversazioni.

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Cass. pen. n. 3397/2017

Costituisce prova documentale ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., che può legittimamente essere inserita nel fascicolo del dibattimento, il documento che riproduca, unitamente ad altri dati, dichiarazioni. [In applicazione del principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che non aveva acquisito taluni documenti contenenti dichiarazioni sul presupposto che queste ultime potessero essere assunte soltanto attraverso l’esame testimoniale oppure con il consenso delle parti].

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Cass. pen. n. 27118/2015

I rilievi fotografici riproducenti quanto i funzionari dello Stato o di altri enti pubblici hanno rilevato nel corso di verifiche ispettive o amministrative devono ritenersi prove documentali ex art. 234 c.p.p., acquisibili al fascicolo per il dibattimento, e non invece accertamenti tecnici irripetibili da compiere nel rispetto delle garanzie difensive. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabile la documentazione fotografica ritraente carcasse di veicoli a motore in quantità eccedente rispetto al numero consentito dall’autorizzazione amministrativa].

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Cass. pen. n. 15912/2015

In tema di prova documentale, l’ordinanza di custodia cautelare, al pari della sentenza non irrevocabile, può essere acquisita al processo a norma dell’art.234 cod. proc. pen. solo per provare che nei confronti di una persona è stato emesso un provvedimento perché imputata, in concorso o meno con altri, di uno specifico reato e non anche come prova dei fatti in essa affermati, posto che l’art.238 bis cod. proc. pen. riconosce tale valore probatorio solo alla sentenza irrevocabile.

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Cass. pen. n. 6515/2015

Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 c.p.p., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità.

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Cass. pen. n. 2304/2015

È legittimamente acquisito ed utilizzato ai fini dell’affermazione della responsabilità penale un filmato effettuato con un telefonino, in quanto l’art. 234 cod. proc. pen. consente l’acquisizione non solo di scritti ma anche di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo ed, al riguardo, è del tutto irrilevante che le registrazioni siano effettuate in conformità alla disciplina della privacy, la quale non costituisce sbarramento all’esercizio dell’azione penale.

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Cass. pen. n. 7035/2014

La registrazione fonografica occultamente eseguita da uno degli interlocutori d’intesa con la polizia giudiziaria e con apparecchiature da questa fornite non costituisce documento, utilizzabile ai sensi dell’art. 234 c.p.p., ma rappresenta la documentazione di un’attività di indagine, che non implica la necessità di osservare le forme previste dagli artt. 266 e ss. c.p.p., richiedendo comunque un provvedimento motivato di autorizzazione del P.M..

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Cass. pen. n. 5880/2013

È legittima l’acquisizione nel processo penale della memoria difensiva depositata nel procedimento civile, attesa la sua natura di prova documentale alla luce della nozione generale di documento accolta dall’art. 234 c.p.p.

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Cass. pen. n. 5863/2012

È legittima l’acquisizione, nel processo penale, della consulenza tecnica d’ufficio resa nel giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, dovendo la stessa considerarsi prova documentale in quanto formata fuori del procedimento penale e rappresentativa di situazioni e cose.

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Cass. pen. n. 6297/2010

È legittima l’acquisizione, nel processo penale, della consulenza tecnica d’ufficio resa nel giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, dovendo la stessa considerarsi prova documentale in quanto formata fuori del procedimento penale e rappresentativa di situazioni e cose.
Non costituisce intercettazione e quindi non è soggetta al regime di autorizzazione proprio di questa la registrazione di un colloquio che un interlocutore esegua, anche all’insaputa degli altri partecipi alla conversazione, a fini di memorizzazione fonica di esso.

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Cass. pen. n. 4978/2010

La registrazione video è un documento figurativo, che testimonia di un fatto attraverso le immagini che lo rappresentano e non attraverso la scrittura che lo descrive, pertanto, non costituendo una scrittura privata, è utilizzabile probatoriamente al di fuori di quanto previsto dall’art. 2072 cod. civ., e quindi senza necessità della sua sottoscrizione, dovendo la sua autenticità essere accertata caso per caso dal giudice.

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Cass. pen. n. 35616/2007

Il registro utilizzato dalle cancellerie giudiziarie per l’annotazione del deposito delle minute delle sentenze, benché sia un registro sussidiario e quindi non obbligatorio, è atto pubblico fidefaciente e quindi ha valore di prova documentale.

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Cass. pen. n. 24178/2007

Il saggio fonico ha natura di documento e la sua acquisizione, non incidendo sulla sfera di libertà dell’interessato, non richiede alcuna formalità.

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Cass. pen. n. 16886/2007

La registrazione fonografica di una conversazione o di una comunicazione a opera di uno degli interlocutori non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell’articolo 234 del c.p.p.; a tal fine nulla rilevando che sia stata la polizia giudiziaria a fornire al privato, che provvede alla registrazione, lo strumento per la registrazione. [ Mass. redaz. ].

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Cass. pen. n. 5327/2004

I disegni effettuati da un minore nel corso delle dichiarazioni assunte dalla P.G. non possono essere considerati parti integranti del verbale delle dichiarazioni stesse, bensì documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p.

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Cass. pen. n. 36747/2003

La registrazione del colloquio, in quanto rappresentativa di un fatto, integra la prova documentale disciplinata dall’art. 234 primo comma c.p.p. Il documento fonografico è pienamente utilizzabile se non viola specifiche regole di acquisizione della prova

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Cass. pen. n. 9964/2003

Ai fini dell’acquisizione e della lettura a dibattimento delle dichiarazioni rese da persona residente all’estero [art. 512 bis c.p.p.] occorre che le dichiarazioni orali siano state rese davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, siano state raccolte a verbale e che sia stata preventivamente esperita la procedura della rogatoria ai fini della citazione. Non possono, pertanto, considerarsi un valido equipollente a fini probatori le missive, contenenti la descrizione dei fatti posti a fondamento della contestazione all’imputato, inviate dall’estero da parte del teste — persona offesa, che non abbia in precedenza mai reso dichiarazioni e non sia stato citato a comparire a dibattimento.

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Cass. pen. n. 28132/2001

In tema di prova documentale, la circostanza che un atto sia formato con il concorso di persone che, successivamente, sia chiamata a rendere dichiarazioni nel processo [come imputati, testimoni o in altra veste] non esclude la natura di documento dell’atto medesimo e non produce effetti sulla sua utilizzabilità in giudizio, salvo l’obbligo per il giudice di verificarne l’attendibilità con particolare rigore, qualora i contenuti del documento possono essere stati falsati in vista delle possibili conseguenze. [In applicazione di tale principio, la Corte ha disatteso l’eccezione di inutilizzabilità di annotazioni, contenute nella cartella clinica, redatta da persona sottoposta ad indagini in procedimento connesso].

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Cass. pen. n. 9797/2001

Fra gli «scritti» o «altri documenti» di cui all’art. 234 c.p.p. prevede la possibilità di acquisizione agli atti del procedimento possono farsi rientrare anche le sentenze non definitive e le ordinanze applicative di misure cautelari, siccome idonee a valere, quanto meno, come prova della loro avvenuta emissione, con riguardo a determinati fatti e nei confronti di una determinata persona.

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Cass. pen. n. 8722/2000

Le videoregistrazioni eseguite all’interno di una abitazione su iniziativa di una delle persone riprese [nella specie, un agente sotto copertura], trattandosi di attività di documentazione posta in essere da un soggetto che prende parte a quanto ripreso, ben possono costituire legittima fonte di prova e sono pertanto utilizzabili, non potendosi estendere alle stesse, date le modalità della captazione, le limitazioni e le formalità proprie dell’attività di intercettazione.

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Cass. pen. n. 11116/1999

Dal testo dell’art. 234 c.p.p. emerge che le fotografie o i rilievi fotografici, che rappresentano fatti, persone o cose, costituiscono prova documentale. Tale carattere hanno anche quando rappresentano lo stato dei luoghi, annoverabile nell’ambito della categoria delle cose, che ha contenuto amplissimo. Ne deriva che i rilievi fotografici aerei integrano piena prova, che può esser sempre acquisita, e sulla medesima il giudice può validamente fondare il proprio convincimento.

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Cass. pen. n. 10258/1999

In tema di prova documentale, le sentenze, come qualsiasi atto valutativo, possono considerarsi documenti, ed essere utilizzati come prova, solo per i fatti documentali in esse rappresentati [ad esempio, il fatto che un certo imputato sia stato sottoposto a procedimento penale e che la sua posizione sia stata definita in un certo modo] e non per il fatto documentato [la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria da parte del giudice]. A questa regola logico-sistematica fa eccezione, per motivi essenzialmente di ordine pratico, l’art. 238 bis c.p.p., che ammette l’acquisizione delle sentenze divenute irrevocabili «ai fini della prova di [recte, del] fatto in esse accertato». Trattandosi, invece, di sentenze non irrevocabili, data l’espressa limitazione normativa, deve escludersi l’acquisizione di esse per le valutazioni ivi contenute, id est, per la loro parte motiva; il che si estende alla ricostruzione dei fatti oggetto dell’altro procedimento, che necessariamente implica un aspetto valutativo-interpretativo delle risultanze processuali [che investe la selezione dei fatti ritenuti rilevanti, la loro sequenza logica, l’accentuazione di questo o quell’aspetto o di questa o quella circostanza].

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Cass. pen. n. 9950/1999

In tema di assegno bancario, la prova che l’emittente aveva avuto conoscenza della revoca dell’autorizzazione da parte dell’istituto di credito non può essere desunta dal verbale di protesto, che, di per sé, è idoneo a dimostrare soltanto che l’autorizzazione è stata revocata prima dell’emissione del titolo, ma che, sotto il profilo soggettivo, nulla prova circa la consapevolezza da parte del traente. Conseguentemente è carente di motivazione la decisione del giudice di secondo grado che, a fronte di specifico motivo di impugnazione, relativo alla sussistenza dell’elemento psicologico, si limiti a menzionare la chiusura del conto o la revoca della autorizzazione, senza fare riferimento a circostanze [invio della raccomandata, avviso di ricevimento od altro] idonee a dimostrare che il soggetto era venuto a conoscenza dell’atto negoziale

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Cass. pen. n. 6887/1999

Le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile attesoché risulta comunque rilevante il fatto stesso che la procedura fallimentare si sia svolta nel modo e sulla base delle valutazioni in essi documentati. Ne consegue che è corretto l’inserimento di tale documento nel fascicolo attesoché il principio di separazione delle fasi non si applica alle cose che, pur avendo funzione probatoria, siano precostituite rispetto all’inizio del procedimento o appartengano comunque al contesto del fatto da accertare, e tra queste il corpo del reato e le cose immediatamente pertinenti al reato stesso.

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Cass. pen. n. 1906/1999

La prova testimoniale, regolarmente ammessa e assunta, è utilizzabile pure se non supportata documentalmente, anche in considerazione del fatto che il difensore che voglia contestare la deposizione testimoniale sulla base di risultanze documentali ha il potere di chiedere in qualsiasi momento l’acquisizione dei documenti rilevanti ex art. 234 c.p.p., senza dover rispettare i termini stabiliti dall’art. 269 c.p.p. per le prove orali. [Nella specie era stata contestata la deposizione testimoniale del pubblico ufficiale che aveva eseguito una verifica fiscale e aveva accertato l’evasione dell’Iva sulla scorta delle fatture di acquisto e di vendita rinvenute nell’azienda, non acquisite agli atti].

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Cass. pen. n. 8854/1998

L’art. 234 c.p.p. ricomprende genericamente nella nozione di documento tutto ciò che è caratterizzato dal requisito della scrittura, e quindi anche le sentenze non irrevocabili, delle quali, pure, consente l’acquisizione al processo. Da tali atti, peraltro, non può trarsi la prova dei fatti in essi descritti, essendo la piena valenza probatoria riservata espressamente dalla legge alle sole sentenze divenute irrevocabili [art. 238 bis c.p.p.]; ciò non esclude, tuttavia, che il giudice – in base al suo libero convincimento – possa trarre dagli indicati provvedimenti elementi di giudizio finalizzati al perseguimento del fine primario del processo penale, cioè dell’accertamento della verità.

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Cass. pen. n. 7961/1998

La relazione del curatore fallimentare diretta al giudice delegato non costituisce di per sè notizia di reato, ma documento a norma dell’art. 234 c.p.p., ed in quanto tale può essere acquisita ed utilizzata come prova nel processo penale per i delitti di bancarotta.

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Cass. pen. n. 3259/1998

Il certificato medico attestante le tracce di un reato riscontrate sul corpo della persona offesa [nella specie trattavasi di tracce riconducibili a violenza sessuale su minore], è legittimamente utilizzabile quale prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p.
Il certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, ed attestante le lesioni riportate, non è verbale di atto compiuto dalla polizia giudiziaria ed inseribile nel fascicolo del dibattimento quale atto irripetibile, ma ha natura di documento acquisibile ex art. 234 c.p.p.

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Cass. pen. n. 2270/1998

Il referto del pronto soccorso attestante i risultati dell’esame alcolemico al quale, all’atto del ricovero seguito ad un incidente stradale, sia stato sottoposto un soggetto che abbia poi assunto veste di imputato del reato di guida in stato di ebbrezza, è legittimamente utilizzabile, ai sensi dell’art. 234 c.p.p., quale prova documentale nel procedimento relativo al detto reato.

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Cass. pen. n. 1944/1998

In materia di accertamento di reati tributari il processo verbale di constatazione redatto in occasione di controlli è inseribile nel fascicolo del dibattimento nella parte in cui riproduce situazioni di fatto esistenti in un determinato momento e suscettibili di subire modifiche; così che possono essere utilizzati i riscontri documentali e contabili amministrativi quando riproducono una situazione obiettiva neppure contestata.

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Cass. pen. n. 4997/1998

Le riprese filmate in luogo pubblico effettuate nell’ambito dell’attività di indagine della polizia giudiziaria sono espressamente consentite dall’art. 234 c.p.p., che le annovera tra le prove documentali, e pertanto non comportano violazione del diritto all’immagine, che sussiste ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche solo fuori dei casi in cui è consentito.

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Cass. pen. n. 4397/1998

In tema di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, poiché la nozione di comunicazione consiste nello scambio di messaggi fra più soggetti, in qualsiasi modo realizzati [ad esempio, tramite colloquio orale o anche gestuale], e poiché l’attività di intercettazione è appunto diretta a captare tali messaggi, non è consentito, attraverso l’attivazione di intercettazioni ambientali, realizzate con la collocazione di una videocamera all’interno di un appartamento, captare immagini relative alla mera presenza di cose o persone o ai loro movimenti, non funzionali alla captazione di messaggi. Né tale attività può considerarsi legittima configurandola quale mezzo atipico di ricerca della prova, ex artt. 189 e 234 c.p.p., poiché, trattandosi di riprese visive non effettuate in luoghi aperti o pubblici, ma in luoghi di privata dimora, viene in rilievo in tale materia il limite della inviolabilità del domicilio di cui all’art. 14 Cost.

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Cass. pen. n. 11933/1997

Il certificato medico del pronto soccorso attestante le lesioni riportate da un soggetto è acquisibile agli atti del dibattimento non tanto quale documentazione di attività irripetibile, ma alla stregua di un qualunque documento, poiché esso non nasce all’interno del procedimento penale e non è strumentale esclusivamente ad esso.

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Cass. pen. n. 6804/1997

Le relazioni del curatore fallimentare costituiscono documenti che, a norma dell’art. 234 c.p.p., possono essere acquisiti ed utilizzati come prova nel processo penale per i delitti di bancarotta.

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Cass. pen. n. 1477/1997

I verbali della polizia giudiziaria relativi all’attività svolta effettuando riprese filmate dei movimenti degli indagati in luoghi pubblici, possono essere valutati per la ricostruzione del quadro indiziario ai fini dell’emissione di una misura cautelare alla stregua di qualunque altro elemento desumibile dagli atti della polizia giudiziaria, indipendentemente dal formale deposito delle cassette contenenti le registrazioni e della loro messa a disposizione delle parti. Le riprese filmate, peraltro, costituiscono prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p. e rimangono del tutto estranee alla disciplina specifica prevista per le intercettazioni telefoniche.

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Cass. pen. n. 4432/1997

Il processo verbale di constatazione, redatto dalla guardia di finanza o dai funzionari degli uffici finanziari, rientra nella categoria dei documenti extraprocessuali ricognitivi di natura amministrativa [art. 234 c.p.p.]. Non è, infatti, un atto processuale, poiché non è previsto dal codice di rito o dalle norme di attuazione [art. 207]; né può essere qualificato quale «particolare modalità di inoltro della notizia di reato» [art. 221 citate disp. att.], in quanto i connotati di quest’ultima sono diversi. Nel momento in cui emergono indizi di reato, e non meri sospetti, occorre, però, procedere secondo le modalità prescritte dall’art. 220 att. c.p.p. Ne deriva che la parte di documento, compilata prima dell’insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito.

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Cass. pen. n. 1969/1997

In materia di accertamento di reati tributari, il processo verbale di constatazione redatto dalla guardia di finanza o dai funzionari degli uffici finanziari è un atto amministrativo extraprocessuale come tale acquisibile ed utilizzabile ex art. 234 c.p.p. nel suo vario contenuto, senza necessità di dover richiamare normative affini o analoghe del codice di rito stabilite per specifici mezzi di prova. Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità prescritte dall’art. 220 att. c.p.p., giacché, altrimenti, la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile.

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Cass. pen. n. 1061/1997

L’art. 234 c.p.p., in tema di prova documentale, ricomprende, genericamente, nella nozione di documento tutto ciò che è caratterizzato dal requisito della scrittura e, quindi, anche le sentenze non irrevocabili e le ordinanze di custodia cautelare e di convalida di arresto o di fermo, e di tali atti consente l’acquisizione al processo. Dagli stessi, tuttavia, non può trarsi la prova dei fatti in essi descritti, essendo la piena valenza probatoria riservata espressamente dalla legge alle sole sentenze divenute irrevocabili [art. 238 bis c.p.p.]; ciò non esclude, peraltro, che il giudice, in base al suo libero convincimento, possa dagli indicati provvedimenti trarre elementi di giudizio, anche favorevoli all’imputato, e comunque finalizzati al perseguimento del fine primario del processo penale, cioè l’accertamento della verità. [Nella specie la Suprema Corte ha osservato che gli elementi desunti dalla convalida di fermo erano stati inseriti nel complessivo contesto probatorio con esiti di certezza in ordine alla partecipazione dei due imputati ai fatti di causa e alla violenza da loro esercitata].

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Cass. pen. n. 8723/1996

La consulenza tecnica d’ufficio, disposta in un giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, può essere acquisita nel processo penale ai sensi dell’art. 234 c.p.p., che regola l’assunzione della prova documentale; la predetta consulenza, infatti, secondo la normativa processual-civilistica dell’istruzione probatoria, non appartiene alle categoria dei mezzi di prova, avendo essa la finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze: la sua acquisizione nel giudizio penale, pertanto, non avviene secondo la disciplina dell’art. 238 c.p.p. — che si riferisce ai verbali delle prove assunte nel giudizio civile — bensì secondo le regole poste per l’assunzione della prova documentale, dovendo essere considerata quale documento per essere stata formata fuori del procedimento penale ed essendo rappresentativa di situazioni e di cose.

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Cass. pen. n. 7070/1996

Il verbale contenente la deposizione testimoniale falsa, con riguardo al reato di falsa testimonianza, non costituisce prova assunta in altro procedimento, ma documentazione del suddetto reato nel corso della sua consumazione: come tale esso è soggetto alla normativa dell’art. 234 c.p.p. [sulla prova documentale] e non già quella dell’art. 238 c.p.p. [sui verbali di prove di altri provvedimenti]. [Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che ritualmente fosse stata disposta in un procedimento per falsa testimonianza l’acquisizione del verbale della deposizione incriminata resa in altro procedimento, a prescindere dal consenso delle parti, pur nella vigenza dell’art. 238 c.p.p. prima della riforma disposta dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306].

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Cass. pen. n. 4790/1996

In tema di prova documentale, poiché l’art. 234 c.p.p. ricomprende, genericamente, nella nozione di documento tutto ciò che è caratterizzato dal requisito della scrittura e, quindi, anche le sentenze non irrevocabili e le ordinanze di custodia cautelare emesse in procedimenti diversi, di tali atti è possibile l’acquisizione al processo; da essi, tuttavia, non può trarsi la prova dei fatti ivi descritti, essendo la piena valenza probatoria riservata espressamente dalla legge alle sole sentenze divenute irrevocabili [art. 238 bis c.p.p.]. Ciò non esclude, tuttavia, che il giudice, in base al suo libero convincimento, possa dai predetti provvedimenti trarre elementi di giudizio, anche favorevoli all’imputato e comunque finalizzati al perseguimento del fine primario del processo penale, cioè l’accertamento della verità.

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Cass. pen. n. 1344/1996

È rituale ex art. 234 c.p.p. l’utilizzazione di fotografie estratte da video riprese eseguite dalla polizia giudiziaria, non sussistendo alcuna disposizione normativa che prescriva l’esecuzione di particolari incombenti per l’estrapolazione di singole foto dalla registrazione eseguita. [Nella fattispecie, il ricorrente aveva lamentato che l’isolamento delle singole fotografie dal materiale acquisito fosse avvenuto informalmente, senza avviso alcuno al difensore].

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Cass. pen. n. 10948/1995

L’art. 684 c.p. — che punisce «chiunque pubblica, in tutto o in parte, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia stata vietata per legge la pubblicazione — non indica quali siano gli atti o i documenti per i quali vige il divieto, ma rinvia a quanto espressamente dettato in proposito nel codice di rito: specificamente — con riferimento al codice di procedura penale del 1988 — a quanto stabilito dall’art. 114, norma che menziona soltanto gli atti, a differenza dell’art. 164 del codice di procedura abrogato il quale faceva esplicito riferimento nel testo anche a «qualunque documento». La omessa menzione del termine «documento» nel citato art. 114 del vigente codice di rito deve essere valutata con riferimento all’art. 234, comma 1, stesso codice in forza del quale« è consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo»; ne consegue che anche un documento fonografico costituito da una registrazione attuata da privati, una volta acquisito come prova documentale agli atti di indagine ai sensi dell’art. 234 c.p.p., diventa parte integrante degli atti stessi — tra i quali rientra — così che anch’esso viene ad essere sottoposto alla disciplina dettata dall’art. 114 c.p.p. in tema di pubblicazione di atti.

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Cass. pen. n. 7994/1995

È da considerarsi regolare ed utilizzabile l’allegazione al fascicolo processuale di tabulati Sip, inviati senza richiesta scritta e motivata del P.M., attestanti telefonate intercorse tra due cellulari e, quindi, solo dati esteriori di conversazioni telefoniche senza alcuna conoscenza dei relativi contenuti, in quanto l’art. 234, comma 1, c.p.p., secondo cui è consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti: persone, cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo, non stabilisce formalità alcuna di acquisizione.

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Cass. pen. n. 1324/1994

Nessuna norma processuale richiede la certificazione ufficiale di conformità per l’efficacia probatoria delle copie fotostatiche; al contrario, vige nel nostro sistema processuale il principio di libertà della prova sia per i fatti-reato sia per gli atti del processo, come può evincersi dall’art. 234 c.p.p. e dalla stessa direttrice n. 1 della legge delega per il nuovo codice, che stabilisce la massima semplificazione processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale. [Nella specie la Suprema Corte, escluso che tale certificazione sia richiesta, in particolare, dagli artt. 112 c.p.p. e 40 att. stesso codice, che riguardano le copie di originali smarriti, distrutti o sottratti, ha ritenuto che la fotocopia esibita appariva idonea allo scopo, mentre il P.G. aveva sostenuto che la divergenza tra la data di notificazione risultante nell’originale e quella risultante nella copia notificata all’imputato non era dimostrata, in quanto il documento esibito dal ricorrente era una copia fotostatica priva della certificazione].

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Cass. pen. n. 7622/1994

Il codice di rito vigente, a differenza di quello abrogato, pur non escludendo la possibilità di una parificazione degli atti della polizia giudiziaria italiana e degli atti della polizia giudiziaria degli Stati esteri, non consente, in applicazione del principio di formazione della prova al dibattimento, la possibilità di lettura e di conseguente utilizzazione di questi ultimi, tra cui si ricomprendono anche quelli di documentazione delle attività compiute, le risultanze dei quali possono essere acquisite solo con l’esame di coloro che l’attività hanno svolto [art. 514, comma 2, c.p.p.]; anche la documentazione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria è soggetta a tale disciplina, da ritenersi speciale e derogatoria rispetto a quella di cui all’art. 234 c.p.p., inerente a tutti i documenti in genere, di qualsiasi tipo, provenienti da qualsiasi altra fonte diversa dalla polizia giudiziaria.

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Cass. pen. n. 728/1994

La registrazione di una telefonata, fatta da uno degli interlocutori, all’insaputa dell’altro, è utilizzabile come prova nel procedimento penale. Essa ha la natura di documento, di cui all’art. 234 c.p.p. e, non rientrando tra le intercettazioni telefoniche, non è sottoposta alle limitazioni e formalità proprie delle predette intercettazioni, né il fatto che essa venga registrata alla insaputa di uno dei due interlocutori costituisce offesa alla libertà di autodeterminazione dell’altro

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Cass. pen. n. 10309/1993

In tema di documenti, l’art. 234 c.p.p. richiede che essi vengano acquisiti in originale, potendosi acquisire copia solo quando l’originale non è recuperabile; ma poiché il vigente codice di rito non ha accolto il principio di tipicità dei mezzi di prova, tant’è che l’art. 189 c.p.p. si occupa espressamente de «le prove non disciplinate dalla legge», il giudice può ben utilizzare quale elemento di prova, anziché l’originale, la copia di un documento, quando essa sia idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti. [Fattispecie in tema di copie di videoregistrazioni comprovanti la commissione del reato da parte dell’imputato].
Poiché l’art. 234, primo comma, c.p.p. vigente, innovando rispetto all’abrogato codice di rito, prevede espressamente l’acquisizione di documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo, la pellicola cinematografica contenente la rappresentazione di un fatto va ritenuta prova documentale avente requisiti particolari, trattandosi di un documento figurativo — non caratterizzato, cioè, dalla scrittura, bensì, di norma, dalle immagini — del tipo testimoniale — in quanto contenente la descrizione — testimonianza di un fatto e diretto, perché dà la descrizione immediata degli avvenimenti. La registrazione cinematografica, quindi, non essendo una scrittura privata, non è soggetta, ai fini dell’utilizzazione processuale, alle regole imposte dall’art. 2702 c.c., onde non necessita di sottoscrizione, mentre la sua autenticità va accertata caso per caso. [Nel caso di specie la corte ha ritenuto utilizzabile a fini di prova una videoregistrazione comprovante l’esecuzione del reato da parte dell’imputato, ritenuta autentica da parte del giudice di merito attraverso l’esame diretto del nastro, e l’individuazione delle modalità di uso dell’apparecchio, dei tempi e dei luoghi delle riprese, dell’assenza di tagli o di manipolazioni delle sequenze impressionate, così traendone la certezza sia in ordine alla paternità delle registrazioni sia in ordine all’attendibilità di quanto da esse documentato].

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