Art. 234 – Codice di procedura penale – Prova documentale
1. È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.
3. È vietata [191] l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti [195 7, 203, 240].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5782/2019
La registrazione fonografica di colloqui tra presenti è utilizzabile, come prova documentale ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., a condizione che sia certa la sua effettuazione da parte di uno dei partecipanti o comunque legittimati ad assistere all'incontro, sicché, ove difetti la prova, incombente sulla pubblica accusa, in ordine alla sussistenza di detta condizione, la registrazione va qualificata come una intercettazione inutilizzabile, in quanto lesiva dei diritti fondamentali dell'individuo costituzionalmente tutelati e realizzata in violazione del divieto previsto dall'art. 191, comma 1, cod. proc. pen. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' MILANO, 05/09/2019).
Cass. civ. n. 15431/2018
È legittima l'acquisizione nel processo penale della consulenza tecnica depositata nel procedimento civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, attesa la sua natura di prova documentale alla luce della nozione generale di documento contenuta nell'art. 234 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 49016/2017
È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di acquisizione della trascrizione di conversazioni, effettuate via 'wathsapp' e registrate da uno degli interlocutori, in quanto, pur concretandosi essa nella memorizzazione di un fatto storico, costituente prova documentale, ex art. 234 cod. proc. pen., la sua utilizzabilità è, tuttavia, condizionata all'acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, al fine di verificare l'affidabilità, la provenienza e l'attendibilità del contenuto di dette conversazioni.
Cass. civ. n. 3397/2017
Costituisce prova documentale ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., che può legittimamente essere inserita nel fascicolo del dibattimento, il documento che riproduca, unitamente ad altri dati, dichiarazioni. (In applicazione del principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che non aveva acquisito taluni documenti contenenti dichiarazioni sul presupposto che queste ultime potessero essere assunte soltanto attraverso l'esame testimoniale oppure con il consenso delle parti).
Cass. civ. n. 27118/2015
I rilievi fotografici riproducenti quanto i funzionari dello Stato o di altri enti pubblici hanno rilevato nel corso di verifiche ispettive o amministrative devono ritenersi prove documentali ex art. 234 c.p.p., acquisibili al fascicolo per il dibattimento, e non invece accertamenti tecnici irripetibili da compiere nel rispetto delle garanzie difensive. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabile la documentazione fotografica ritraente carcasse di veicoli a motore in quantità eccedente rispetto al numero consentito dall'autorizzazione amministrativa).
Cass. civ. n. 15912/2015
In tema di prova documentale, l'ordinanza di custodia cautelare, al pari della sentenza non irrevocabile, può essere acquisita al processo a norma dell'art.234 cod. proc. pen. solo per provare che nei confronti di una persona è stato emesso un provvedimento perché imputata, in concorso o meno con altri, di uno specifico reato e non anche come prova dei fatti in essa affermati, posto che l'art.238 bis cod. proc. pen. riconosce tale valore probatorio solo alla sentenza irrevocabile.
Cass. civ. n. 6515/2015
Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 c.p.p., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità.
Cass. civ. n. 2304/2015
È legittimamente acquisito ed utilizzato ai fini dell'affermazione della responsabilità penale un filmato effettuato con un telefonino, in quanto l'art. 234 cod. proc. pen. consente l'acquisizione non solo di scritti ma anche di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo ed, al riguardo, è del tutto irrilevante che le registrazioni siano effettuate in conformità alla disciplina della privacy, la quale non costituisce sbarramento all'esercizio dell'azione penale.
Cass. civ. n. 7035/2014
La registrazione fonografica occultamente eseguita da uno degli interlocutori d'intesa con la polizia giudiziaria e con apparecchiature da questa fornite non costituisce documento, utilizzabile ai sensi dell'art. 234 c.p.p., ma rappresenta la documentazione di un'attività di indagine, che non implica la necessità di osservare le forme previste dagli artt. 266 e ss. c.p.p., richiedendo comunque un provvedimento motivato di autorizzazione del P.M..
Cass. civ. n. 5863/2012
È legittima l'acquisizione, nel processo penale, della consulenza tecnica d'ufficio resa nel giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, dovendo la stessa considerarsi prova documentale in quanto formata fuori del procedimento penale e rappresentativa di situazioni e cose.
Cass. civ. n. 4978/2010
La registrazione video è un documento figurativo, che testimonia di un fatto attraverso le immagini che lo rappresentano e non attraverso la scrittura che lo descrive, pertanto, non costituendo una scrittura privata, è utilizzabile probatoriamente al di fuori di quanto previsto dall'art. 2072 cod. civ., e quindi senza necessità della sua sottoscrizione, dovendo la sua autenticità essere accertata caso per caso dal giudice.
Cass. civ. n. 35616/2007
Il registro utilizzato dalle cancellerie giudiziarie per l'annotazione del deposito delle minute delle sentenze, benché sia un registro sussidiario e quindi non obbligatorio, è atto pubblico fidefaciente e quindi ha valore di prova documentale.
Cass. civ. n. 24178/2007
Il saggio fonico ha natura di documento e la sua acquisizione, non incidendo sulla sfera di libertà dell'interessato, non richiede alcuna formalità.
Cass. civ. n. 16886/2007
La registrazione fonografica di una conversazione o di una comunicazione a opera di uno degli interlocutori non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'articolo 234 del c.p.p.; a tal fine nulla rilevando che sia stata la polizia giudiziaria a fornire al privato, che provvede alla registrazione, lo strumento per la registrazione. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 5327/2004
I disegni effettuati da un minore nel corso delle dichiarazioni assunte dalla P.G. non possono essere considerati parti integranti del verbale delle dichiarazioni stesse, bensì documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p.
Cass. civ. n. 9964/2003
Ai fini dell'acquisizione e della lettura a dibattimento delle dichiarazioni rese da persona residente all'estero (art. 512 bis c.p.p.) occorre che le dichiarazioni orali siano state rese davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, siano state raccolte a verbale e che sia stata preventivamente esperita la procedura della rogatoria ai fini della citazione. Non possono, pertanto, considerarsi un valido equipollente a fini probatori le missive, contenenti la descrizione dei fatti posti a fondamento della contestazione all'imputato, inviate dall'estero da parte del teste — persona offesa, che non abbia in precedenza mai reso dichiarazioni e non sia stato citato a comparire a dibattimento.
Cass. civ. n. 9797/2001
Fra gli «scritti» o «altri documenti» di cui all'art. 234 c.p.p. prevede la possibilità di acquisizione agli atti del procedimento possono farsi rientrare anche le sentenze non definitive e le ordinanze applicative di misure cautelari, siccome idonee a valere, quanto meno, come prova della loro avvenuta emissione, con riguardo a determinati fatti e nei confronti di una determinata persona.
Cass. civ. n. 8722/2000
Le videoregistrazioni eseguite all'interno di una abitazione su iniziativa di una delle persone riprese (nella specie, un agente sotto copertura), trattandosi di attività di documentazione posta in essere da un soggetto che prende parte a quanto ripreso, ben possono costituire legittima fonte di prova e sono pertanto utilizzabili, non potendosi estendere alle stesse, date le modalità della captazione, le limitazioni e le formalità proprie dell'attività di intercettazione.
Cass. civ. n. 11116/1999
Dal testo dell'art. 234 c.p.p. emerge che le fotografie o i rilievi fotografici, che rappresentano fatti, persone o cose, costituiscono prova documentale. Tale carattere hanno anche quando rappresentano lo stato dei luoghi, annoverabile nell'ambito della categoria delle cose, che ha contenuto amplissimo. Ne deriva che i rilievi fotografici aerei integrano piena prova, che può esser sempre acquisita, e sulla medesima il giudice può validamente fondare il proprio convincimento.
Cass. civ. n. 10258/1999
In tema di prova documentale, le sentenze, come qualsiasi atto valutativo, possono considerarsi documenti, ed essere utilizzati come prova, solo per i fatti documentali in esse rappresentati (ad esempio, il fatto che un certo imputato sia stato sottoposto a procedimento penale e che la sua posizione sia stata definita in un certo modo) e non per il fatto documentato (la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria da parte del giudice). A questa regola logico-sistematica fa eccezione, per motivi essenzialmente di ordine pratico, l'art. 238 bis c.p.p., che ammette l'acquisizione delle sentenze divenute irrevocabili «ai fini della prova di (recte, del) fatto in esse accertato». Trattandosi, invece, di sentenze non irrevocabili, data l'espressa limitazione normativa, deve escludersi l'acquisizione di esse per le valutazioni ivi contenute, id est, per la loro parte motiva; il che si estende alla ricostruzione dei fatti oggetto dell'altro procedimento, che necessariamente implica un aspetto valutativo-interpretativo delle risultanze processuali (che investe la selezione dei fatti ritenuti rilevanti, la loro sequenza logica, l'accentuazione di questo o quell'aspetto o di questa o quella circostanza).
Cass. civ. n. 9950/1999
In tema di assegno bancario, la prova che l'emittente aveva avuto conoscenza della revoca dell'autorizzazione da parte dell'istituto di credito non può essere desunta dal verbale di protesto, che, di per sé, è idoneo a dimostrare soltanto che l'autorizzazione è stata revocata prima dell'emissione del titolo, ma che, sotto il profilo soggettivo, nulla prova circa la consapevolezza da parte del traente. Conseguentemente è carente di motivazione la decisione del giudice di secondo grado che, a fronte di specifico motivo di impugnazione, relativo alla sussistenza dell'elemento psicologico, si limiti a menzionare la chiusura del conto o la revoca della autorizzazione, senza fare riferimento a circostanze (invio della raccomandata, avviso di ricevimento od altro) idonee a dimostrare che il soggetto era venuto a conoscenza dell'atto negoziale.
Cass. civ. n. 6887/1999
Le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile attesoché risulta comunque rilevante il fatto stesso che la procedura fallimentare si sia svolta nel modo e sulla base delle valutazioni in essi documentati. Ne consegue che è corretto l'inserimento di tale documento nel fascicolo attesoché il principio di separazione delle fasi non si applica alle cose che, pur avendo funzione probatoria, siano precostituite rispetto all'inizio del procedimento o appartengano comunque al contesto del fatto da accertare, e tra queste il corpo del reato e le cose immediatamente pertinenti al reato stesso.
Cass. civ. n. 1906/1999
La prova testimoniale, regolarmente ammessa e assunta, è utilizzabile pure se non supportata documentalmente, anche in considerazione del fatto che il difensore che voglia contestare la deposizione testimoniale sulla base di risultanze documentali ha il potere di chiedere in qualsiasi momento l'acquisizione dei documenti rilevanti ex art. 234 c.p.p., senza dover rispettare i termini stabiliti dall'art. 269 c.p.p. per le prove orali. (Nella specie era stata contestata la deposizione testimoniale del pubblico ufficiale che aveva eseguito una verifica fiscale e aveva accertato l'evasione dell'Iva sulla scorta delle fatture di acquisto e di vendita rinvenute nell'azienda, non acquisite agli atti).
Cass. civ. n. 7961/1998
La relazione del curatore fallimentare diretta al giudice delegato non costituisce di per sè notizia di reato, ma documento a norma dell'art. 234 c.p.p., ed in quanto tale può essere acquisita ed utilizzata come prova nel processo penale per i delitti di bancarotta.
Cass. civ. n. 4997/1998
Le riprese filmate in luogo pubblico effettuate nell'ambito dell'attività di indagine della polizia giudiziaria sono espressamente consentite dall'art. 234 c.p.p., che le annovera tra le prove documentali, e pertanto non comportano violazione del diritto all'immagine, che sussiste ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche solo fuori dei casi in cui è consentito.
Cass. civ. n. 4397/1998
In tema di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, poiché la nozione di comunicazione consiste nello scambio di messaggi fra più soggetti, in qualsiasi modo realizzati (ad esempio, tramite colloquio orale o anche gestuale), e poiché l'attività di intercettazione è appunto diretta a captare tali messaggi, non è consentito, attraverso l'attivazione di intercettazioni ambientali, realizzate con la collocazione di una videocamera all'interno di un appartamento, captare immagini relative alla mera presenza di cose o persone o ai loro movimenti, non funzionali alla captazione di messaggi. Né tale attività può considerarsi legittima configurandola quale mezzo atipico di ricerca della prova, ex artt. 189 e 234 c.p.p., poiché, trattandosi di riprese visive non effettuate in luoghi aperti o pubblici, ma in luoghi di privata dimora, viene in rilievo in tale materia il limite della inviolabilità del domicilio di cui all'art. 14 Cost.
Cass. civ. n. 3259/1998
Il certificato medico attestante le tracce di un reato riscontrate sul corpo della persona offesa (nella specie trattavasi di tracce riconducibili a violenza sessuale su minore), è legittimamente utilizzabile quale prova documentale ai sensi dell'art. 234 c.p.p.
Cass. civ. n. 2270/1998
Il referto del pronto soccorso attestante i risultati dell'esame alcolemico al quale, all'atto del ricovero seguito ad un incidente stradale, sia stato sottoposto un soggetto che abbia poi assunto veste di imputato del reato di guida in stato di ebbrezza, è legittimamente utilizzabile, ai sensi dell'art. 234 c.p.p., quale prova documentale nel procedimento relativo al detto reato.
Cass. civ. n. 1944/1998
In materia di accertamento di reati tributari il processo verbale di constatazione redatto in occasione di controlli è inseribile nel fascicolo del dibattimento nella parte in cui riproduce situazioni di fatto esistenti in un determinato momento e suscettibili di subire modifiche; così che possono essere utilizzati i riscontri documentali e contabili amministrativi quando riproducono una situazione obiettiva neppure contestata.
Cass. civ. n. 11933/1997
Il certificato medico del pronto soccorso attestante le lesioni riportate da un soggetto è acquisibile agli atti del dibattimento non tanto quale documentazione di attività irripetibile, ma alla stregua di un qualunque documento, poiché esso non nasce all'interno del procedimento penale e non è strumentale esclusivamente ad esso.