Cass. pen. n. 38812 del 19 novembre 2002
Testo massima n. 1
Il potere del giudice di revocare l'ammissione di prove “superflue” in base alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale (art. 495, comma 4, c.p.p.) è ben più ampio di quello riconosciuto all'inizio del dibattimento (art. 190, comma 1, c.p.p.) di non ammettere le prove vietate dalla legge e quelle “manifestamente” superflue o irrilevanti, in relazione al diverso grado di conoscenza della regiudicanda che caratterizza i due distinti momenti del processo.
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