Cass. pen. n. 6422 del 1 giugno 1994

Testo massima n. 1


Il diritto alla prova riconosciuto alle parti dall'art. 190, primo comma, c.p.p., implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue ed irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito e che sfugge al sindacato di legittimità, quando abbia formato oggetto di apposita motivazione che abbia dato conto del provvedimento adottato attraverso una spiegazione immune da vizi logici e giuridici. (Nella fattispecie la corte ha affermato l'insindacabilità della decisione del giudice di merito che, sulla base della posizione assolutamente negativa assunta dal coimputato di prestare il proprio contributo di conoscenze e che avrebbe reso comunque inattendibile - nel caso, del tutto teorico in cui il suo atteggiamento fosse mutato - il successivo atto di ricognizione, ha ritenuto di non procedere al compimento di detto atto).

Testo massima n. 2


Il valore della ricognizione fotografica eseguita dalla polizia giudiziaria, per sé meramente indiziario, viene totalmente meno ove la ricognizione di persona, successivamente eseguita in sede di incidente probatorio, dia esito negativo, potendo conservare valenza indiziaria al riconoscimento fotografico solo la dimostrazione che il detto esito negativo sia l'effetto di un mendacio. Da ciò deriva, a corollario, che l'individuazione consente un'oggettiva ripetibilità attraverso il corrispondente strumento di acquisizione probatoria e, dunque, come ad essa non possa essere assegnato il valore di atto (contenutisticamente) non ripetibile.

Testo massima n. 3


In applicazione del principio generale <em>nemo contra se detegere </em>- un principio operante in ogni «ipotesi in cui l'inquisito viene posto a contatto diretto con l'autorità procedente», così da «rafforzare la libertà morale dell'imputato per sollevarlo dallo stato di soggezione psicologica in cui possa venire a trovarsi a cospetto dell'autorità e per porlo a riparo da eventuali pressioni che su di lui possano essere esercitate - l'imputato può rifiutarsi di eseguire una ricognizione.

Testo massima n. 4


L'esame dell'imputato del coimputato o di imputato connesso o collegato, valendo a ricomprendere, quale atto tipicamente dichiarativo, ogni fonte consistente in una dichiarazione, ivi compresa la ricognizione che, quale dichiarazione riproduttiva di una percezione visiva mirata, rappresenta soltanto una specie del più generale concetto di dichiarazione, comporta, <em>ex se</em>, in caso di rifiuto, l'utilizzabilità degli atti assunti nella fase anteriore al dibattimento.

Testo massima n. 5


L'individuazione è contrassegnata dalla sua necessaria immediatezza che, mentre, per un verso, ne designa, almeno sul piano fenomenico, una maggiore efficacia dimostrativa, per un altro verso, la rende operante entro termini di «rischio» che il pubblico ministero ha l'onere di valutare: lo comprova sia la sua natura di atto «non garantito» dalla partecipazione del difensore sia l'impossibilità per la parte privata di precluderne l'espletamento attraverso la riserva di assunzione di un mezzo di prova, una riserva in altri casi consentita solo riconoscendo l'esistenza del diritto all'acquisizione anticipata della prova stessa.

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