Cass. civ. n. 14456 del 23 maggio 2024

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ASPETTATIVA - IN GENERE Pubblico dipendente - Ammissione a dottorato di ricerca - Aspettativa - Disciplina previdenziale applicabile - Differenziazione in base alla fruizione o meno di borsa di studio - Conseguenze.


Nel caso di ammissione del pubblico dipendente a dottorato di ricerca, la disciplina previdenziale applicabile varia a seconda che egli fruisca o meno di borsa di studio, sicché nell'ipotesi di dottorato con borsa, nella quale il pubblico dipendente viene collocato in aspettativa senza retribuzione a carico dell'amministrazione di appartenenza, quest'ultima non è tenuta a contribuzione per tale periodo ed il dipendente deve provvedere autonomamente ad iscriversi alla gestione separata INPS e ad effettuare i versamenti contributivi per la quota a suo carico, ex art. 2 della legge n. 335 del 1995, ferma l'utilità dell'incarico ai fini della progressione di carriera, previdenziali e pensionistici.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 432 del 2019

Normativa correlata

Legge 13/08/1984 num. 476 art. 2
Legge 27/12/1997 num. 449 art. 51 com. 6 CORTE COST.
Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 CORTE COST.

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