Cass. civ. n. 14457 del 23 maggio 2024

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica - Aspettativa per incarichi ex art. 15 septies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 - Diritto incondizionato all'aspettativa per incarichi in altro paese dell'U.E. - Esclusione - Ingiustificata restrizione della libertà di stabilimento - Contrasto con gli artt. 45-48 TFUE - Insussistenza.


In tema di dirigenza medica di strutture pubbliche, la normativa speciale di cui all'art. 15-septies d.lgs. n. 502 del 1992, laddove non riconosce un diritto incondizionato all'aspettativa per assumere incarichi in altro Paese dell'U.E., non determina un'ingiustificata restrizione della libertà di stabilimento in contrasto con gli artt. 45-48 del TFUE, in quanto non opera con intenti discriminatori basati sulla cittadinanza, né mira ad attuare una differenziazione con riferimento agli incarichi all'estero, ma soddisfa l'esigenza propria della sanità pubblica di circolazione di professionalità all'interno del SSN, limitando, nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto all'obiettivo perseguito, la possibilità di fruizione dell'aspettativa "senza assegni" a incarichi che realizzano una mobilità in seno al SSN, ed escludendola per quelli conferiti non solo da strutture di Paesi dell'U.E. ma anche da strutture private site nel territorio nazionale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13066 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 septies CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 23 bis CORTE COST.

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