Cass. civ. n. 14485 del 23 maggio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Esterovestizione - Presupposti - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.


L'ipotesi della cd. esterovestizione ricorre quando una società, pur mantenendo nel territorio dello Stato la sede amministrativa, intesa quale luogo di concreto svolgimento dell'attività di direzione e gestione dell'impresa, localizza la propria residenza fiscale all'estero, al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa, e può essere dimostrata mediante presunzioni, purché gli indici della fittizia localizzazione, desumibili da tutti gli elementi indiziari acquisiti agli atti di causa, siano esaminati nel loro insieme, non atomisticamente, secondo i criteri della gravità, precisione e concordanza tali da trarre vigore l'uno dall'altro, completandosi a vicenda. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva desunto la fittizia localizzazione della residenza fiscale, valorizzando esclusivamente i documenti riguardanti il formale stabilimento della società all'estero, senza valutare le altre circostanze concrete, parimenti allegate).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16697 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 3
DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

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